ovvero se il testatore può disporre che uno dei cespiti ereditari non venga alienato dai beneficiari
La volontà del testatore può infatti essere nel senso che un certo cespite non venga mai alienato dai suoi eredi o dal legatario al quale l’ha attribuito.
Il divieto in commento potrebbe tecnicamente configurarsi come una condizione risolutiva od un onere.
- l’utilizzo del meccanismo condizionale attribuirebbe efficacia reale alla disposizione, che perderebbe automaticamente di efficacia in ipotesi di avverarsi dell’evento alienazione.
- l’onere di non alienare comporta conseguenze sul piano obbligatorio (patrimoniale) per il beneficiario che alieni.
La discussione sulla liceità di tale divieto è sorta in virtù della formulazione dell’art. 692 c.c., che, conseguentemente alla riforma del 1975, testualmente non prevede più la nullità di ogni disposizione con la quale il testatore proibisca all’erede di disporre, per atto tra vivi o di ultima volontà, dei beni ereditari.
La ratio del predetto divieto era la medesima del divieto di sostituzione fedecommissaria e risponde ai principi generali.
- per la condizione: rispettare il principio del numero chiuso dei diritti reali, altrimenti creando una proprietà, in capo al beneficiario testamentario, svuotata del contenuto principale, ovvero quello di disposizione;
- per l’onere: evitare il sorgere di vincoli perpetui.
A prescindere, dunque, dall’attuale formulazione dell’art. 692 c.c., che testualmente non sanziona più la detta disposizione, il testatore non potrebbe comunque imporre efficacemente tale divieto poiché i principi predetti sono confermati dalle disposizioni di cui agli articoli 634 c.c. (come condizione illecita) e 647 c.c. per l’onere.
Per la validità ed efficacia della disposizione testamentaria che ponga tale limitazione, si ritiene debba applicarsi il principio generale di cui all’art. 1379 c.c. secondo il quale “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.”
E’, allora, necessario che, dalla scheda testamentaria, risulti l’interesse del testatore e che il divieto, avente efficacia obbligatoria (onere), sia convenuto entro convenienti limiti di tempo e che, comunque, non si sostanzi in un peso sulla legittima sanzionatile ai sensi dell’art. 549 c.c.
Possibile clausola:
“volendo che la casa nella quale abito resti nel patrimonio della nostra famiglia per più tempo possibile, pongo a carico d ìi mio figlio …… , al quale l’ho attribuita, l’onere di non alienarla a terzi per almeno cinque anni dall’apertura della successione”.
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