Una società estera può stabilmente operare in Italia attraverso:
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- un’unità locale di società estera (vedi dettagli);
- una sede secondaria o BRANCH con stabile organizzazione in Italia (vedi dettagli);
- costituzione di una nuova società in Italia (vedi dettagli).
Sintesi differenze:
unità locale di società estera
- – ha funzioni meramente ed esclusivamente promozionali, svolgendo di fatto solo un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa (non può rappresentare la società nei confronti di terzi! cioè non può svolgere l’attività d’impresa estera in Italia):
- – non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della casa madre estera);
- – nessun capitale sociale minimo iniziale.
CONTATTACI in merito all’apertura si ufficio di rappresentanza
sede secondaria di società estera
- – costituisce un’estensione sul territorio italiano della casa madre estera: svolge la sua attività d’impresa sul territorio italiano con pieni poteri di rappresentanza della società nei confronti di terzi
- – non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della casa madre estera);
- – tassazione IRES del reddito estero in Italia e contabilità separata.
Gli adempimenti per l’apertura del branch si trovano qui.
nuova società in Italia
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- – nuove funzioni d’impresa sul e per il mercato italiano;
- – ha la personalità giuridica in Italia – risponde di tutte le responsabilità derivanti dalla sua attività a seconda della forma societaria scelta;
- – impossibilità di consolidamento della perdita estera;
- – costi societari e di governance.
Per i tipi societari e gli oneri per la costituzione si veda qui.
Una sede secondaria in Italia, costituita da parte di una società estera esistente, costituisce una sua estensione territoriale, senza essere un soggetto autonomo dalla casa madre né al livello decisionale né al livello organizzativo.
E’ caratterizzata dalla presenza della stabilità dell’insediamento e dalla rappresentanza stabile in Italia.
Sotto il profilo fiscale, la branch è considerata una stabile organizzazione e dunque ha piena personalità fiscale in Italia, è soggetta:
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- alla tassazione in Italia (il reddito della Branch è tassato sia in Italia sia nel Paese d’origine della società – per evitare la doppia imposizione fiscale si dovrà verificare l’esistenza della Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia ed il Paese estero (tramite il sito del Ministero degli Affari Esteri)
- agli obblighi contabili (tenuta registri contabili per l’attività svolta sul territorio, prima nota e contabilità IVA)
- agli obblighi fiscali (adempimenti infraannuali ed annuali quali dichiarazioni, bilancio ecc.)
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FAQs ed informazioni
Qual’è la documentazione necessaria per l’apertura della sede secondaria?
- visura, statuto e atto costitutivo della società che intende aprire la sede secondaria in Italia dalle quali risulti il nome degli amministratori e dei Soci;
- una copia della delibera degli amministratori che prevede l’apertura della sede secondaria in Italia.
- Tali documenti dovranno essere legalizzati o apostillati in conformità alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 e tradotti in italiano con traduzione giurata.
Qual’è la procedura da seguire per aprire una BRANCH in Italia?
- L’apertura di una sede secondaria dovrà essere prevista da una delibera dell’organo amministrativo della società.
La delibera dovrà prevedere l’apertura della sede secondaria e dovrà indicare un indirizzo in Italia e nominare un preposto della sede secondaria e dovrà specificare i poteri concessi allo stesso.
La documentazione, la relativa procedura, che necessita di circa 10 lavorativi, è consultabile QUI.
Si può costituire una sede secondaria in Italia a distanza?
Sì, può essere aperta a distanza attraverso il rilascio in nostro favore della procura speciale debitamente autenticata da un notaio straniero e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano).
CONTATTACI in merito all’apertura di sede secondaria in Italia
Działalność przedsiębiorcy zagranicznego we Włoszech: bezpośrednia i z zakładem podatkowym (permanent establishment)