Ai fini del rispetto delle regole di concorrenza tra imprese operanti nell’Unione Europea e per la concreta applicazione dei principi di tutela sociale, le imprese stabilite in uno Stato estero (anche extra UE) che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, devono preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l’impiego dei lavoratori stessi.
La comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio.
La comunicazione si intende necessaria per ogni ipotesi rilevante di distacco ovvero:
- quando l’impresa avente sede in uno stato estero invii propri dipendenti presso una propria filiale in Italia o presso un’altra società italiana se pur appartenente al medesimo gruppo;
- nello svolgimento di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa in Italia;
- nel caso di agenzie di somministrazione transnazionale di lavoro.
IL SETTORE DEL TRASPORTO STRADALE (CABOTAGGIO):
Come anticipato, anche le società di trasporti sono soggette alla normativa sul distacco quando, avendo sede in un paese estero, impiegano i propri dipendenti per svolgere, con mezzi della società, operazioni di CABOTAGGIO in Italia.
Non sono soggetti a questa normativa i servizi di trasporto su strada che comportano il mero transito sul territorio italiano ovvero il semplice attraversamento del territorio senza compiere operazioni di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri.
Nel caso di cabotaggio la dichiarazione preventiva di distacco può durare fino a tre mesi e copre tutte le operazioni di trasporto effettuate da quel dipendente sul territorio italiano (nei limiti consentite dalle altre normative).
Rispetto alla comunicazione di distacco prevista per gli altri settori quella per il settore del cabotaggio deve indicare (sempre in lingua italiana) anche la paga oraria lorda in Euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e di alloggio da questo sostenute.
Una copia (anche in formato digitale) di tale dichiarazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere mostrata agli organi di Polizia Stradale in caso di controllo.
Un’altra copia sarà conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante. La nomina del referente è sempre obbligatoria.
Altri documenti da esibire in caso di controllo:
A bordo del veicolo deve essere inoltre essere presente la seguente documentazione, tradotta in lingua italiana:
- contratto di lavoro completo di tutte le indicazioni rilevanti per legge (identità delle parti, sede del datore di lavoro, data di inizio del rapporto di lavoro con l’indicazione della durata, durata del lavoro da effettuare all’estero, e, anche con rinvio al contratto collettivo applicato: la retribuzione concordata, l’inquadramento-livello-qualifica, l’importo della retribuzione con i relativi elementi costitutivi, eventuali vantaggi in denaro, la durata delle ferie retribuite e le modalità di fruizione delle stesse, l’orario di lavoro, i termini di preavviso in caso di recesso dal rapporto);
- prospetti di paga del conducente;
Il referente domiciliato in Italia
Per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla cessazione di questo, la società estera distaccante ha l’obbligo di designare un referente in Italia , incaricato di inviare e ricevere i relativi documenti. Per lo stesso periodo devono essere conservati, tradotti in lingua italiana, la documentazione predetta oltre alla documentazione comprovante il pagamento della retribuzione, il certificato relativo alla legislazione di sicurezza applicabile.
sanzioni
Il conducente distaccato che si faccia trovare sprovvisto della dichiarazione preventiva di distacco o gli altri documenti predetti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 (ammesso il pagamento in misura ridotta nei 60 gg). La sanzione è a carico del datore di lavoro. La sanzione, anche se elevata dagli organi di polizia stradale, è oggetto di comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro.
Quando il veicolo è immatricolato in uno stato estero è previsto anche il fermo amministrativo dello stesso in caso di mancato pagamento nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione (Euro 1.000,00 per veicoli immatricolati in Europa o Euro 5.000,00 negli altri casi).
covid-19: le misure del Governo Italiano
Ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, è consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di altre 48 ore.
E’ necessario effettuare una comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale. La medesima comunicazione deve essere fatta anche se l’ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. Oltre tale periodo si applicano gli obblighi di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando contestualmente la circostanza all’Autorità sanitaria competente per il territorio ove si osserva l’isolamento.
Questo il MODELLO DI DICHIARAZIONE, da compilare ESCLUSIVAMENTE in lingua italiana, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, valida per i conducenti professionali addetti all’autotrasporto di merci e di viaggiatori, dipendenti da imprese con sede legale non in Italia, e da esibire in caso di controllo. In tal caso verrà ritirata dal personale di Polizia e sarà necessaria la compilazione di una nuova dichiarazione.
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