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FAQs

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LAVORO DISTACCATO

Distaccare dipendenti stranieri sul territorio italiano è una pratica strettamente regolata dalla Legge. Qualunque società estera che realizzi prestazioni in Italia , anche di cabotaggio stradale, deve rispettare le leggi italiane in materia di impiego per i dipendenti distaccati, in particolare:
- gli obblighi dichiarativi
- le condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori italiani di pari livello dell'impresa distaccataria.
The Genesis Simple FAQ plugin is available on WordPress.org. Click here to download.

SOCIETA’ DI CAPITALI: Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

 La società deve avere almeno un socio – che può essere anche un'altra società - ed un amministratore/consiglio d’amministrazione (soci ed amministratori possono essere la stessa persona che non dovrà necessariamente essere residente in Italia) che può essere anche non socio;
 La società deve avere la sede legale in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire del nostro servizio di domiciliazione);
 Il socio e l’amministratore della costituenda società devono ottenere un codice fiscale italiano rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (pratica da noi curata);
 I soci della costituenda società devono stipulare l’atto costitutivo dinanzi al notaio. L’atto costitutivo può anche essere stipulato a distanza se i soci della costituenda società ci conferiscono una procura speciale debitamente autenticata e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare competente).
 l capitale sociale minimo di una S.r.l. ordinaria è pari a 10.000 €, almeno il 25% deve essere versato subito al momento della Sottoscrizione dello Statuto (può anche essere versato per intero). In caso la società venga costituita con un Unico Socio (S.r.l. Unipersonale) il capitale deve essere versato interamente nelle casse sociali.

E' prevista la possibilità di prevedere un capitale inferiore ad Euro 10.000,00 assumendo l'obbligo di destinare a riserva legale una quota almeno pari al 20% degli utili di esercizio conseguiti, fino a che la detta riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00. (la detta riserva "accelerata" potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale (mediante aumento) o per copertura delle perdite.  Nel caso il capitale poi sia fissato in misura inferiore all'importo ordinario (Euro 10.000,00) non è possibile liberare la partecipazione sottoscritta mediante conferimento di bene in natura (altrimenti possibile per le SRL ordinarie purché ne sia periziato il valore ai sensi dell'art. 2465 c.c.).

CARATTERISTICHE GENERALI di società di CAPITALI e società di PERSONE

società di capitali

  • - responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata (i soci non rispondono col proprio patrimonio);
  • - la società può avere anche un unico socio (in tal caso il capitale deve essere interamente versato ed negli atti e nella corrispondenza della società andrà indicato che la stessa è unipersonale). L'unico socio può essere anche un'altra società;
  • - separazione tra soci ed amministratore: i soci possono non essere anche amministratori della società;
  • - ciascun socio può trasferire liberamente le proprie partecipazioni, salvo limiti statutari (convenzionali) alla trasferibilità;
  • - il regime fiscale è c.d. ordinario con assoggettamento alle imposte del reddito della società (IRES: 24% sul reddito imponibile). In capo ai soci la tassazione riguarderà solamente eventuali utili effettivamente distribuiti ed incassati dai soci.
società di persone

  • - responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è personale, illimitata, solidale e sussidiaria;
  • - è necessario che la società abbia almeno due soci;
  • - ciascun socio ha il potere di amministrazione della società (salvo il socio accamandante nella s.a.s.);
  • - salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, ciascun socio non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte;
  • - il regime fiscale è di c.d. trasparenza fiscale che comporta assoggettamento alle imposte del reddito di ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta (IRPEF aliquota progressiva: da 23% a 41%).

SOCIETA’ DI CAPITALI: Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

  •  L’ammontare del capitale sociale può essere fissato da un minino Euro 1 ad un massimo di Euro 9.999,99
  • Il capitale deve essere interamente versato in denaro in sede di costituzione della società (non è ammesso il conferimento di beni in natura)
  • L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico da un notaio in conformità ad un modello standard previsto dalla legge , e deve indicare:
  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  5. la quota di partecipazione di ciascun socio;
  6. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
  7.  le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
  8. luogo e data di sottoscrizione;
  9. gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili:

"L’anno .........., il giorno .......... del mese di .......... in ..........,
innanzi a me .......... notaio in .......... con sede in ..........
è/sono presente/i il/i signore/i .......... cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “.......... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in .......... (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ..........

3. Il capitale sociale ammonta ad € .......... e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora .......... sottoscrive una quota del valore nominale di € .......... pari al ......... percento del capitale.

4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: .......... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è

presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ......... ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € .......... a mezzo di .......... .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di .......... fogli per .......... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore...........

Firma dei comparenti Firma del notaio"

Vi sono vantaggi per quanto attiene alle spese di costituzione in quanto non è prevista l'imposta di bolla né alcuna spesa notarile:

I costi iniziali da sostenere sono solo 200 euro per il Diritto annuale, 200 euro per l’Imposta di Registro, 309,87 euro per la tassa di concessione governativa da destinare alla vidimazione dei libri sociali, marche da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine di libro sociale e 25 euro a libro di diritti di segreteria per il servizio di vidimazione.

 Gli svantaggi sono conseguenti alla scarsa patrimonializzazione iniziale. E' sempre possibile, successivamente alla costituzione della società, adottare la forma di SRL ordinaria (anche con capitale inferiore ad Euro 10.000,00) o trasformare la società medesima in un altro tipo societario (o meno).

SOCIETA’ DI PERSONE: SOCIETA’ DI PERSONE: Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
- soci accomandatari, ai quali è affidata l’amministrazione e la gestione della società: hanno la responsabilità illimitata per l’adempimento delle obbligazioni sociali;
- soci accomandanti, che non possono essere amministratori e saranno responsabili per le obbligazioni sociali entro i limiti dell’investimento compiuto nella società, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge.
La ragione sociale (denominazione) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

I soci accomandanti non possono compiere atti di gestione o negoziare o eseguire operazioni in nome della società, a meno che non sia stata conferita loro una speciale procura per specifiche attività della società. Il socio accomandante che non rispetti tale prescrizione sarà gravato della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società medesima.

SOCIETA’ DI PERSONE: Società in nome collettivo (S.n.c.)

  • è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale. L’atto costitutivo, ai fini della pubblicazione nel competente Registro delle Imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio;
  • La ragione sociale (denominazione) deve contenere il nome di almeno uno dei Soci;
  • I creditori sociali devono innanzitutto aggredire il patrimonio sociale prima di rivalersi su quello dei singoli Soci;
  • La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento dei soci;
  • I Soci generalmente hanno poteri separati di amministrazione e rappresentanza. Se concordato, i poteri di gestione possono essere riservati unicamente ad alcuni soci;
  • Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.

Si può costituire una società a distanza?

Sì, l’atto costitutivo di tutte le forme di società può anche essere stipulato a distanza se i soci della costituenda società ci conferiscono una procura speciale con atto ricevuto da un notaio munita, se del caso, di apostille (oppure legalizzata dall’ufficio consolare competente). Procederemo noi alla relativa traduzione. L'atto costitutivo di SRL e SRLS può essere stipulato direttamente in via telematica.

Dove deve essere la Sede legale della nuova società?

La società deve avere la Sede legale in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire del nostro servizio di domiciliazione).

In cosa consistono i nostri servizi per l’apertura di una nuova impresa in Italia?

BUSINESS DEVELOPMENT CENTER

Offriamo un servizio completo per la creazione e gestione del business in Italia:

  • consulenza in relazione alla scelta della nuova società con raccolta di documentazione ed informazioni necessarie,
  • deposito di documenti e richieste alle pubbliche autorità,
  • richiesta codice fiscale per i soci della nuova società che ne siano sprovvisti,
  • stipulazione dell'atto notarile, nella modalità prescelta, e adempimenti presso organi amministrativi necessari per l’apertura,
  • assistenza durante l’apertura del conto bancario,
  • servizio traduzioni,
  • redazione statuto nuova società secondo Vostre indicazioni ed esigenze,
  • servizi post-costituzione: gestione del personale dipendente, assistenza e consulenza contabile e fiscale, dichiarazione inizio attività, assistenza legale ed amministrativa, gestione del cantiere, sicurezza sul cantiere.

Qual’è la documentazione necessaria per l’apertura della sede secondaria?

  1. visura, statuto e atto costitutivo della società che intende aprire la sede secondaria in Italia dalle quali risulti il nome degli amministratori e dei Soci;
  2. una copia della delibera degli amministratori che prevede l’apertura della sede secondaria in Italia.
  3. Tali documenti dovranno essere legalizzati o apostillati in conformità alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 e tradotti in italiano con traduzione giurata.

Qual’è la procedura da seguire per aprire una BRANCH in Italia?

- L’apertura di una sede secondaria dovrà essere prevista da una delibera dell’organo amministrativo della società.

La delibera dovrà prevedere l’apertura della sede secondaria e dovrà indicare un indirizzo in Italia e nominare un preposto della sede secondaria e dovrà specificare i poteri concessi allo stesso.

La documentazione, la relativa procedura, che necessita di circa 10 lavorativi, è consultabile QUI.

Si può costituire una sede secondaria in Italia a distanza?

Sì, può essere aperta a distanza attraverso il rilascio in nostro favore della procura speciale debitamente autenticata da un notaio straniero e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare o diplomatico italiano).

PER EVITARE DI PAGARE LE IMPOSTE IN ITALIA BASTA CHE LA SEDE SOCIALE STATUTARIA SIA IN UN DIVERSO PAESE?

NO, occorre individuare, in termini sostanziali, la residenza effettiva della società, ovvero dove di fatto la società ha la sua sede amministrativa e dove svolge l'attività che ne costituisce l'oggetto.

La sede dell'amministrazione (Cass. 24872/2020 e 6476/2021) è la sede effettiva della società ovvero il luogo dove vengono prese le decisioni aziendale e da dove in concreto è, dunque, esercitata l'impresa a mezzo le riunioni degli organi direttivi, sempre che siano effettive e non solo la formalizzazione di decisioni assunte altrove. Rilievo ha, conseguentemente, la residenza anagrafica degli amministratori o, altrimenti, i giustificativi per gli spostamenti fisici degli stessi.

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