LA PROCEDURA
L’apertura di una sede secondaria in Italia (BRANCH) deve essere autorizzata da una delibera straordinaria dell’organo competente secondo lo statuto (norme organizzative) della società estera (solitamente l’organo amministrativo).
Tale delibera dovrà prevedere l’apertura della sede secondaria indicando un indirizzo in Italia e nominando un preposto alla sede secondaria, specificando i poteri riconosciuti allo stesso.
Copia autentica, se del caso apostillata o legalizzata, della delibera assieme allo visura camerale della società medesima, con relativa traduzione in lingua italiana, deve essere depositata negli atti di un Notaio italiano il quale procederà a redigere un verbale ex art. 106 Legge Notarile.
In conseguenza del verbale Notarile si procederà all’iscrizione della sede secondaria nel Registro delle Imprese (la cui competenza è determinata dal luogo (Provincia) ove si intenda fissare la sede secondaria in Italia.
I DOCUMENTI NECESSARI
Sono dunque oggetto di deposito:
- lo statuto della società estera;
- una copia conforme della delibera dell’organo societario che dispone l’apertura della sede secondaria in Italia.
- la procura institoria (conferimento dei poteri rappresentativi al soggetto da voi indicato come “responsabile” della società in Italia) se non contenuta in delibera;
- visura, statuto e atto costitutivo della Vostra società da cui risulti il nome degli amministratori e dei Soci;
Tali documenti dovranno, se del caso, essere legalizzati o semplicemente apostillati (se il paese in cui ha sede la società ha sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) ed oggetto di traduzione giurata da parte di traduttore accreditato.
Eseguita detta procedura la società sarà iscritta nel Registro delle Imprese competente e munita di partita IVA
email: [email protected]
L’intero procedimento può essere eseguito a distanza tramite una procura rilasciata ad un nostro incaricato. Anche in questo caso, la procura dovrà essere, se non vi è esenzione, legalizzata/apostillata.
I PAESI ESENTATI da LEGALIZZAZIONE e da APOSTILLE SONO:
In virtù di convenzioni tra stati è possibile non apporre le Apostille o la legalizzazione per i documenti rilasciati dai seguenti stati:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia.
Non sarà dunque necessario apporre alcuna apostille o procedere alla relativa legalizzazione, essendo sufficiente la traduzione giurata presso un tribunale italiano.
SONO SOGGETTI AD APOSTILLE I DOCUMENTI PROVENIENTI DAI PAESI che hanno aderito alla CONVENZIONE DELL’AJA, e, precisamente:
Germania (la quale però nei confronti dell’Italia è esentata anche da Apostille), Spagna, Malawi, Saint Lucia, Andorra, Stati Uniti d’America, Malta, Serbia, Antigua e Barbuda, Estonia, Isole Marshall, Isole Seychelles, Argentina, Fidji, Isola di Mauritius, Sud Africa, Armenia, Finlandia, Messico, Svezia, Australia, Francia (esente da Apostille con Italia), Monaco, Svizzera, Austria, Granada, Montenegro, Suriname, Azerbaigian, Grecia, Namibia, Swaziland, Bahamas, Honduras, Isola di Niue, Tonga, Barbados, Hong Kong, Norvegia, Trinidad e Tobago, Belarus, Ungheria, Nuova Zelanda, Turchia (esente con Italia), Belgio (esente con Italia), Irlanda, Paesi Bassi, Ucraina, Belize, Islanda, Panama, Venezuela, Bosnia ed Erzegovina, Israele, Polonia (esente con Italia), Botswana, Portogallo (esente), Brunei Darussalam, Giappone, Regno Unito, Bulgaria, Kazakhstan, Repubblica Ceca, Cipro, Lesotho, Repubblica slovacca, Colombia, Lettonia, Romania, Cook, Liberia, Russia, Croazia, Liechtenstein, Samoa, Dominica, Lituania, Saint Kitts e Nevis, Ecuador, Lussemburgo, San Marino, El Salvador, Macau, Saint Vincent e Grenadine, Slovenia e Macedonia.
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