L’Italia propone un’ampia selezione di forme giuridiche per la costituzione di società in base all’organizzazione ed obiettivi della stessa, all’ammontare del capitale da versare, al regime di responsabilità dei soci ed anche in base ai conseguenti diversi regimi contabili e fiscali.
Non esitate a contattarci per un colloquio gratuito e non vincolante: info@giulio-cesare.it
Attraverso il nostro intervento è possibile costituire la società più adatta alle Vostre esigenze senza dover fisicamente intervenire dal Notaio Italiano. Provvederemo a concordare con Voi il testo di statuto, come ad eseguire per Vostro conto tutti i relativi adempimenti.
Con riferimento specifico alle modalità di svolgimento dell’attività di impresa in Italia da parte di soggetti esteri potete anche consultare il relativo articolo.
La prima grande distinzione che il diritto societario italiano compie è tra le società di capitali e di persone ed attiene in primo luogo all’autonomia patrimoniale:
solo le società di capitali, fra gli enti commerciali, godono di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte dalla società risponde unicamente quest’ultima, con l’intero suo patrimonio (salvo ipotesi residuali).
Le forme più diffuse in Italia per le società di capitali sono:
- società a responsabilità limitata (S.r.l., che può essere costituita anche in forma semplificata (S.r.l.s.) o essere comunque inizialmente dotata di un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00).
- In conseguenza del rispetto di determinati requisiti dimensionali la società sarà qualificata S.R.L. PMI con le relative opportunità a livello di statuto (creazione di categorie di quote, acquisto proprie quote in particolari ipotesi, diverso sistema di circolazione delle quote).
- In ordine al tipo di attività prescelto e secondo le modalità di attuazione dell’oggetto sociale si possono creare le c.d. “start-up innovative” o le “PMI innovative”: per entrambi queste ultime tipologie è prevista un’apposita iscrizione in una speciale sezione del Registro delle Imprese. Le Start-up innovative godono di agevolazioni fiscali e tributarie e permettono, se il socio fondatore sia cittadino di stato extra UE, il rilascio di un particolare visto per la permanenza sul territorio italiano. Le stesse sono inoltre sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale alla Camera di Commercio di riferimento. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non più di 5 anni (termine massimo per il mantenimento dello status di startup innovativa).
Le imposte dovute per costituzione di una SRL “tradizionale” (P.M.I.) sono le seguenti:
Imposta di registro | € 200,00 |
Imposta di Bollo | € 156,00 |
Diritti di Segreteria | € 90,00 |
Diritto CCIAA per il primo anno | € 120,00 |
Per un totale di Euro 566,00 (Se ad unico socio, oltre a dover versare interamente il capitale sottoscritto in luogo di almeno il 25%, è necessario aggiungere Euro 90,00).
Per le Startup Innovative è dovuta solo l’imposta di registro.
Le imposte dovute in caso di costituzione di SRLS (ovvero di SRL semplificata con capitale inferiore ad Euro 10.000,00 e statuto standard non modificabile) sono di complessivi Euro 356,00 (oltre le suddette Euro 90,00 se ad unico socio con la differenza che il capitale va, comunque, interamente versato all’atto della costituzione).
Per le società con modello BENEFIT non sono attualmente previste agevolazioni in sede costitutiva né sgravi fiscali diretti.
Per un preventivo di spesa comprendente l’onorario del professionista per la costituzione della società inviaci una e-mail.
LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SRL (o SRLS) PUO’ AVVENIRE ANCHE A MEZZO COLLEGAMENTO AUDIO VIDEO, SENZA LA NECESSITA’ DI RECARSI FISICAMENTE DAL NOTAIO
I MODELLI STANDARD DI ATTO COSTITUTIVO DIGITALE DI SRL E SRLS:
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 l’utilizzo del modello standard comporta una riduzione dell’onorario notarile.
– Per la SRLS il modello ministeriale standard di atto costitutivo è consultabile cliccando QUI.
– IL modello standard di atto costitutivo e statuto per la SRL è quello pubblicato QUI.
Per costituire “a distanza” un altro tipo di società (SPA o Società di persone) occorrerà dunque rilasciare una procura in nostro favore.
NEL CASO SIA SCELTA LA VIDEOCONFERENZA, quale modalità di costituzione della nuova SRL/SRLS:
- IL NOTAIO DOVRA’ ESSERE SCELTO IN BASE ALLA REGIONE DI RESIDENZA IN ITALIA DEI SOCI, MENTRE, SE QUESTI SONO RESIDENTI ALL’ESTERO, PUO’ ESSERE SCELTO UN QUALSIASI NOTAIO ESERCENTE IN ITALIA.
- I SOCI DEVONO ESSERE DOTATI DI FIRMA DIGITALE
- é opportuno che ciascun socio si identifichi presso lo studio notarile (ciò avviene mediante contatto telefonico, previo invio del documento di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale) prima della data scelta per l’atto costitutivo. La creazione dell’anagrafica, mediante caricamento del documento di identità fronte – retro, può essere compiuta dalla parte medesima scaricando gratuitamente la APP “NOTAIOid“, indicando anche un numero di telefono cellulare e una e-mail.
- una volta creata la detta anagrafica i futuri soci riceveranno, all’indirizzo email da loro indicato, il link per la partecipazione all’atto
- IL CAPITALE SOCIALE PUO’ ESSERE VERSATO SUL CONTO DEDICATO DEL NOTAIO che provvederà a svincolare il relativo importo una volta che la società, iscritta nel Registro delle Imprese, sia dotata di un conto corrente bancario;
- durante il rogito notarile, ovvero l’indagine, da parte del Notaio, della volontà dei soggetti che intervengono mediante collegamento audio-video, le parti hanno la possibilità di leggere l’atto costitutivo sul rispettivo device;
- CIASCUN SOCIO SOTTOSCRIVE L’ATTO DIGITALMENTE;
- l’atto così sottoscritto verrà DEPOSITATO per L’ISCRIZIONE nel competente Registro delle Imprese dal Notaio che l’ha ricevuto.
PER GLI ASPETTI PRATICI LEGATI ALLA COSTITUZIONE ONLINE DI SRLS E SRL CONSULTA LA NOSTRA GUIDA
Le società di persone (ove al patrimonio della società si aggiunge la responsabilità dei soci amministratori) sono:
- società in nome collettivo (S.n.c.)
- società in accomandita semplice (S.a.s.)
- società semplice (se non si svolge attività commerciale).
INFORMAZIONI GENERICHE e FAQs
CARATTERISTICHE GENERALI di società di CAPITALI e società di PERSONE
- - responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata (i soci non rispondono col proprio patrimonio);
- - la società può avere anche un unico socio (in tal caso il capitale deve essere interamente versato ed negli atti e nella corrispondenza della società andrà indicato che la stessa è unipersonale). L'unico socio può essere anche un'altra società;
- - separazione tra soci ed amministratore: i soci possono non essere anche amministratori della società;
- - ciascun socio può trasferire liberamente le proprie partecipazioni, salvo limiti statutari (convenzionali) alla trasferibilità;
- - il regime fiscale è c.d. ordinario con assoggettamento alle imposte del reddito della società (IRES: 24% sul reddito imponibile). In capo ai soci la tassazione riguarderà solamente eventuali utili effettivamente distribuiti ed incassati dai soci.
- - responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è personale, illimitata, solidale e sussidiaria;
- - è necessario che la società abbia almeno due soci;
- - ciascun socio ha il potere di amministrazione della società (salvo il socio accamandante nella s.a.s.);
- - salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, ciascun socio non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte;
- - il regime fiscale è di c.d. trasparenza fiscale che comporta assoggettamento alle imposte del reddito di ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta (IRPEF aliquota progressiva: da 23% a 41%).
SOCIETA’ DI CAPITALI: Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
La società deve avere almeno un socio – che può essere anche un'altra società - ed un amministratore/consiglio d’amministrazione (soci ed amministratori possono essere la stessa persona che non dovrà necessariamente essere residente in Italia) che può essere anche non socio;
La società deve avere la sede legale in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire del nostro servizio di domiciliazione);
Il socio e l’amministratore della costituenda società devono ottenere un codice fiscale italiano rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (pratica da noi curata);
I soci della costituenda società devono stipulare l’atto costitutivo dinanzi al notaio. L’atto costitutivo può anche essere stipulato a distanza se i soci della costituenda società ci conferiscono una procura speciale debitamente autenticata e apostillata (oppure autenticata e legalizzata dall’ufficio consolare competente).
l capitale sociale minimo di una S.r.l. ordinaria è pari a 10.000 €, almeno il 25% deve essere versato subito al momento della Sottoscrizione dello Statuto (può anche essere versato per intero). In caso la società venga costituita con un Unico Socio (S.r.l. Unipersonale) il capitale deve essere versato interamente nelle casse sociali.
E' prevista la possibilità di prevedere un capitale inferiore ad Euro 10.000,00 assumendo l'obbligo di destinare a riserva legale una quota almeno pari al 20% degli utili di esercizio conseguiti, fino a che la detta riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00. (la detta riserva "accelerata" potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale (mediante aumento) o per copertura delle perdite. Nel caso il capitale poi sia fissato in misura inferiore all'importo ordinario (Euro 10.000,00) non è possibile liberare la partecipazione sottoscritta mediante conferimento di bene in natura (altrimenti possibile per le SRL ordinarie purché ne sia periziato il valore ai sensi dell'art. 2465 c.c.).
SOCIETA’ DI CAPITALI: Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
- L’ammontare del capitale sociale può essere fissato da un minino Euro 1 ad un massimo di Euro 9.999,99
- Il capitale deve essere interamente versato in denaro in sede di costituzione della società (non è ammesso il conferimento di beni in natura)
- L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico da un notaio in conformità ad un modello standard previsto dalla legge , e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
- luogo e data di sottoscrizione;
- gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili:
"L’anno .........., il giorno .......... del mese di .......... in ..........,
innanzi a me .......... notaio in .......... con sede in ..........
è/sono presente/i il/i signore/i .......... cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “.......... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in .......... (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ..........
3. Il capitale sociale ammonta ad € .......... e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora .......... sottoscrive una quota del valore nominale di € .......... pari al ......... percento del capitale.
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: .......... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è
presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ......... ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € .......... a mezzo di .......... .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di .......... fogli per .......... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore...........
Firma dei comparenti Firma del notaio"
Vi sono vantaggi per quanto attiene alle spese di costituzione in quanto non è prevista l'imposta di bolla né alcuna spesa notarile:
I costi iniziali da sostenere sono solo 200 euro per il Diritto annuale, 200 euro per l’Imposta di Registro, 309,87 euro per la tassa di concessione governativa da destinare alla vidimazione dei libri sociali, marche da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine di libro sociale e 25 euro a libro di diritti di segreteria per il servizio di vidimazione.
Gli svantaggi sono conseguenti alla scarsa patrimonializzazione iniziale. E' sempre possibile, successivamente alla costituzione della società, adottare la forma di SRL ordinaria (anche con capitale inferiore ad Euro 10.000,00) o trasformare la società medesima in un altro tipo societario (o meno).
SOCIETA’ DI PERSONE: SOCIETA’ DI PERSONE: Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
- soci accomandatari, ai quali è affidata l’amministrazione e la gestione della società: hanno la responsabilità illimitata per l’adempimento delle obbligazioni sociali;
- soci accomandanti, che non possono essere amministratori e saranno responsabili per le obbligazioni sociali entro i limiti dell’investimento compiuto nella società, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge.
La ragione sociale (denominazione) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari.
I soci accomandanti non possono compiere atti di gestione o negoziare o eseguire operazioni in nome della società, a meno che non sia stata conferita loro una speciale procura per specifiche attività della società. Il socio accomandante che non rispetti tale prescrizione sarà gravato della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società medesima.
SOCIETA’ DI PERSONE: Società in nome collettivo (S.n.c.)
- è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale. L’atto costitutivo, ai fini della pubblicazione nel competente Registro delle Imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio;
- La ragione sociale (denominazione) deve contenere il nome di almeno uno dei Soci;
- I creditori sociali devono innanzitutto aggredire il patrimonio sociale prima di rivalersi su quello dei singoli Soci;
- La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento dei soci;
- I Soci generalmente hanno poteri separati di amministrazione e rappresentanza. Se concordato, i poteri di gestione possono essere riservati unicamente ad alcuni soci;
- Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
Si può costituire una società a distanza?
Sì, l’atto costitutivo di tutte le forme di società può anche essere stipulato a distanza se i soci della costituenda società ci conferiscono una procura speciale con atto ricevuto da un notaio munita, se del caso, di apostille (oppure legalizzata dall’ufficio consolare competente). Procederemo noi alla relativa traduzione. L'atto costitutivo di SRL e SRLS può essere stipulato direttamente in via telematica.
Dove deve essere la Sede legale della nuova società?
La società deve avere la Sede legale in Italia (se non si ha la disponibilità di un ufficio in Italia, è possibile usufruire del nostro servizio di domiciliazione).
In cosa consistono i nostri servizi per l’apertura di una nuova impresa in Italia?
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
Offriamo un servizio completo per la creazione e gestione del business in Italia:
- consulenza in relazione alla scelta della nuova società con raccolta di documentazione ed informazioni necessarie,
- deposito di documenti e richieste alle pubbliche autorità,
- richiesta codice fiscale per i soci della nuova società che ne siano sprovvisti,
- stipulazione dell'atto notarile, nella modalità prescelta, e adempimenti presso organi amministrativi necessari per l’apertura,
- assistenza durante l’apertura del conto bancario,
- servizio traduzioni,
- redazione statuto nuova società secondo Vostre indicazioni ed esigenze,
- servizi post-costituzione: gestione del personale dipendente, assistenza e consulenza contabile e fiscale, dichiarazione inizio attività, assistenza legale ed amministrativa, gestione del cantiere, sicurezza sul cantiere.
CONTATTACI in merito alla costituzione di società in Italia

costituzione società – domiciliazione in Italia
servizi per la tua idea di business in Italia