Una società estera può operare in Italia attraverso:
- un contratto di appalto o per un singolo affare, inviando i propri lavoratori dipendenti (vedi dettagli) per l’adempimento del contratto;
- un’unità locale di società estera (vedi dettagli) che può essere anche un magazzino per lo stoccaggio/deposito di prodotti dell’impresa non residente da commercializzare in Italia;
- una sede secondaria o BRANCH con stabile organizzazione in Italia (vedi la procedura);
- la costituzione di una nuova società in Italia (vedi dettagli).
Impresa comunitaria:
Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere una attività economica possono essere iscritte nel registro delle imprese e/o nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) italiano qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per lo svolgimento dell’attività stessa (ad esempio, se il Paese di provenienza è la Francia, mediante l’acquisizione agli atti del certificato d’iscrizione al “R.C.S.- registre du commerce et des societès”, che è l’equivalente francese del nostro registro delle imprese).
Il “registro delle imprese” dei singoli paesi dell’Unione Europea può essere consultato attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
Deroghe a questo principio sono possibili solo se dovute a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica o motivi di interesse generale, come, ad esempio, la tutela dei consumatori.
Per le imprese costituite in un paese non appartenente alla Comunità Europea occorre la verifica della condizione di reciprocità.
Impresa non appartenente alla comunità europea:
Per la costituzione societaria non è richiesta la residenza del soggetto in Italia. La funzione di socio, sia di società di persone che di società di capitali, prescinde dal requisito della presenza sul nostro territorio e, quindi, dall’obbligo di permesso di soggiorno. Questo vale anche per il socio-amministratore e/o legale-rappresentante, per i quali il codice civile non richiede la residenza in Italia, ma semplicemente la sola indicazione (anche tramite elezione) del domicilio. In questi casi, pertanto, è necessario verificare solo la sussistenza della condizione di reciprocità.
L’Ufficio verifica la condizione di reciprocità:
- quando un’impresa straniera con sede all’estero presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l’apertura di unità locale;
- quando si chieda l’iscrizione nel registro delle imprese di un cittadino straniero, residente all’estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno;
- in tutti i casi in cui un cittadino straniero, residente all’estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria iscrizione in qualità di amministratore di società o di institore (anche in impresa individuale);
- quando il cittadino straniero, residente all’estero e non in possesso di permesso di soggiorno, assuma partecipazioni (o quote) in società italiane e/o la qualifica di socio-unico (in s.r.l. o in S.p.a.).
La condizione di reciprocità non è verificata per l’assunzione della carica di amministratore unico nelle S.p.A. quando si tratti di cittadino svizzero. Parimenti non è verificata nei confronti del cittadino svizzero che ricopra la carica di amministratore di s.r.l., se almeno uno degli amministratori non sia domiciliato in Italia.
La condizione di reciprocità risulterebbe, invece, verificata, in ogni caso, per il cittadino cinese (Repubblica popolare cinese) in virtù dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti firmato il 28 gennaio 1985, e ratificato con L. 3 marzo 1987, n. 109. (Si può notare che, per questo aspetto, è più favorevole, il trattamento riservato ai cittadini cinesi rispetto a quello riservato ai cittadini svizzeri, essendo, peraltro, la Svizzera un Paese di confine, aderente all’Area Schengen, con il quale la UE ha in essere rapporti “privilegiati” in virtù dei vari accordi stipulati; anche se si deve constatare che, stranamente, tra l’Italia e la Svizzera non esiste attualmente un accordo bilaterale sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti analogo a quello esistente con la Cina e l’India.
La condizione di reciprocità non viene accertata nel caso lo straniero sia in possesso di permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno per motivi di “lavoro autonomo”, di “lavoro subordinato”, di “famiglia”, “umanitari” o di “studio” e per relativi famigliari in regola con le norme sul soggiorno, poiché equiparati ai cittadini italiani.
È stata inoltre definita una nuova categoria di visti per motivi di lavoro autonomo, ovvero quella che riguarda i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese start up innovative”.
Per usufruire di detto permesso il cittadino straniero deve dimostrare i requisiti previsti dalla legge 221/2012 ed entro un anno dalla concessione del visto, diventare socio di capitali o ricoprire una carica amministrativa all’interno di società start up innovative.
Inoltre, anche lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea, quindi, può esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Differenze:
il cantiere
Il cantiere di una società estera in Italia comporta il rispetto delle normativa in materia di distacco dei lavoratori, la nomima di un referente, e degli altri adempimenti necessari per il corretto svolgimento dell’attività (es: formulazione del Piano Operativo Sicurezza).
Perché non si configuri una Stabile Organizzazione, si consulti il relativo articolo.
l’unità locale di società estera
- ha funzioni meramente ed esclusivamente promozionali o logistiche, svolgendo di fatto solo un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa (non può rappresentare la società nei confronti di terzi! cioè non può svolgere l’attività d’impresa estera in Italia, altrimenti sarà accertata come stabile organizzazione) o meramente ausiliaria a quella della società non residente (come il caso di magazzino o deposito ai fini meramente logistici);
- non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della casa madre estera);
- nessun capitale sociale minimo iniziale.
L’unità locale rappresenta la sede fisica di una società estera sul territorio italiano senza profilo di stabile organizzazione e può essere dei seguenti tipi:
- ufficio di rappresentanza
- deposito per logistica o esposizione (senza vendita locale)
- magazzino (senza vendita locale)
- impianto produttivo (senza vendita locale)
L’ufficio di rappresentanza deve, dunque, avere unicamente funzioni ausiliarie perché non si configuri una stabile organizzazione (ovvero il presupposto per la tassazione del reddito d’impresa in Italia).
Nel caso di unità locale in Italia si svolge mera attività ausiliaria o preparatoria rispetto alle decisioni strategiche della società estera, mancando del tutto autonomia organizzativa o decisionale.
Dunque pare necessario non conferire, nemmeno fattivamente, alcun potere di rappresentanza ai dipendenti/collaboratori impiegati in loco, il che almeno richiede:
1) che gli ordini di acquisto delle materie prime vengano lanciati dall’ufficio estero direttamente nei confronti dei fornitori;
2) parimenti, che le richieste di esecuzione trasporti vengano inoltrate alle ditte prestatrici direttamente dall’ufficio estero;
3) che la conferma di ordini di vendita venga inviata ai clienti direttamente dall’ufficio estero (in modo da rendere inequivocabile che i ricavi sono realizzati solo all’estero, in quanto lì si è concluso l’accordo che ha dato vita al contratto di vendita)
4) che il magazzino in Italia venga informato di quanto ordinato/ venduto solo per conoscenza e per scopi organizzativi/logistici interni.
Quanto sopra, poiché non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate in Italia ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate in Italia ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa d’affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa d’affari è utilizzata per l’impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio e ausiliario.
la sede secondaria di società estera “Branch”
- costituisce un’estensione sul territorio italiano della casa madre estera: svolge la sua attività d’impresa sul territorio italiano con pieni poteri di rappresentanza della società nei confronti di terzi per mezzo del soggetto preposto;
- non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della “casa madre” estera).
Una sede secondaria in Italia, costituita da parte di una società estera esistente, costituisce una sua estensione territoriale, senza essere un soggetto autonomo dalla casa madre né al livello decisionale né al livello organizzativo ma solo fiscale.
E’ caratterizzata dalla presenza della stabilità dell’insediamento e dalla rappresentanza stabile in Italia.
E’ previsto (art. 2508 c.c.) che “le società costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni”: le norme che regolano l’esercizio dell’impresa sono tutte quelle contenute nel Capo III (“Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione”) del Titolo II (“Del lavoro nell’impresa”) del Libro V (“Del lavoro”) del Codice Civile, vale a dire gli artt. 2188 e ss., compresi quelli regolanti l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (in lingua italiana e con valuta in Euro), la redazione del bilancio, la pubblicità degli atti societari e simili.
Ai sensi del citato art. 2508 c.c. (capo XI – delle societá costituite all’estero), le società estere che stabiliscono in Italia una “sede secondaria con rappresentanza stabile” sono soggette, per ciascuna sede aperta, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, e dunque:
- pubblicazione estremi identificativi della persona o delle persone che rappresentano stabilmente la sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri conferiti;
- indicazione negli atti e nella corrispondenza della sede secondaria degli elementi richiesti dall’art. 2250 c.c. (sede secondaria, ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta, relativo numero di iscrizione, capitale sociale sottoscritto e versato della società-madre, dati di quest’ultima).
Ai sensi dell’art. 2509 bis c.c.: “fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali”.
Con riferimento agli adempimenti pubblicitari l’art. 101-ter disp. Att. c.c. impone alla società non residente di allegare agli atti e documenti previsti negli artt. 2508 e 2509 c.c. la loro traduzione giurata in lingua italiana nonché di indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la casa madre.
Le società di diritto estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie in Italia, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa, le disposizioni in materia di rappresentanza, del lavoro subordinato, di autorizzazioni e licenze, di tenuta delle scritture contabili, le norme tributarie, le norme in materia di responsabilità civile, di tutela dei consumatori, di fallimento, di mercati finanziari.
la stabile organizzazione
Sotto il profilo fiscale, la branch (sede secondaria) è considerata una stabile organizzazione e dunque ha piena personalità fiscale in Italia, ed è conseguentemente soggetta:
- alla tassazione in Italia (il reddito della Branch è tassato sia in Italia sia nel Paese d’origine della società – per evitare la doppia imposizione fiscale si dovrà verificare l’esistenza della Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia ed il Paese estero (tramite il sito del Ministero degli Affari Esteri). Per quanto riguarda le società costituite in Inghilterra (UK), ai sensi dell’art. 7, par. 2, Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con L. n. 329 del 1990), si prevede che “quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione”;
- agli obblighi contabili (tenuta registri contabili per l’attività svolta sul territorio);
- agli obblighi fiscali (adempimenti infraannuali ed annuali quali dichiarazioni, rendiconto ecc.) .
Cass. 7682/2002: “ le succursali o sedi secondarie previste dall’art. 2506 del codice civile, costituiscono solo una species tipica di stabile organizzazione”.
L’espressione «stabile organizzazione» designa dunque una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
La stabile organizzazione, allora, pur non avendo un’autonomia giuridica, a livello fiscale, però, si scinde dalla società madre creando due entità separate capaci di autonomo reddito, e ciò al fine di stabilire il potere impositivo di uno Stato rispetto all’altro (functionally separate entity approach).
La stabile organizzazione in Italia costituisce il presupposto per il quale il soggetto estero è ritenuto titolare di reddito d’impresa in Italia e, conseguentemente, ivi tassato.
La materia è disciplinata dall’art. 152 T.U.I.R., in tema di “Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione” che, nell’attuale formulazione (ex D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 7, comma 1, lett. b), riconosce l’operatività del functionally separate entity approach (più vantaggioso per le imprese estere rispetto al precedente criterio dell’attrazione, col quale venivano tassati in Italia redditi da riferire alla casa madre) e prevede che:
a) la “Stabile Organizzazione” si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati;
b) vi è necessità di attribuire alla stabile organizzazione un proprio fondo di dotazione (c.d. free capital ), al fine di finanziare le funzioni dalla stessa svolte, di coprire i rischi assunti e di sostenere le spese per i beni utilizzati (e ciò anche al fine di determinare una corretta allocazione dei profitti).
La disposizione prevede, come si è detto, che la stabile organizzazione debba avere un proprio rendiconto economico e patrimoniale sul quale si andranno a calcolare i redditi e le perdite riferibili alla stessa sulla base dei criteri di determinazione del reddito imposti dal Testo Unico.
Il reddito della stabile organizzazione è dunque determinato secondo detto «rendiconto economico e patrimoniale», da redigere secondo i principi contabili propri dei soggetti residenti che abbiano le «medesime caratteristiche»..
Dunque non ha rilevanza, a detto fine, l’imputazione alla stabile organizzazione dei ricavi e dei costi contabilizzati dall’impresa madre e ad essa riferibili (senza obbligo di redigere un documento economico-patrimoniale) ma, al contrario, è il reddito della stabile organizzazione che andrà a concorrere al risultato complessivo dell’impresa non residente.
Nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre trova applicazione il principio del transfer pricing, ovvero i prezzi di trasferimento infragruppo o transfer pricing, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Per le relative linee guida si veda qui.
Adempimenti per costituzione di una sede secondaria di una società estera in Italia:
- la sede della società estera deve essere iscritta al registro delle imprese della camera di commercio italiana che è competente per il territorio, ottenendo partita IVA, e, più precisamente, la delibera dell’organo competente della società estera dovrà essere (insieme alla visura ed allo statuto/atto costitutivo), legalizzata/apostillata, deve essere depositata presso un notaio italiano, che deve effettuare il necessario controllo di legalità; i termini di legge per l’iscrizione decorrono dalla data del suddetto deposito, ma lo stesso deve avvenire, comunque, entro il 45° giorno successivo al compimento dell’atto (cioè, dalla data di stipula o di redazione dell’atto all’estero);
- la società estera, come detto, diventa assoggettata, nella parte della sua sede secondaria italiana, agli obblighi societari italiani in materia di contabilità, fiscalità, contrattualistica e pratiche amministrative (concessioni, licenze, autorizzazioni);
- la camera di commercio competente dovrà ricevere la documentazione di registrazione societaria della società estera, legalizzata (se del caso) e notarizzata, ed i dettagli della sede secondaria italiana, inclusa la nomina di un responsabile locale (con obblighi personali fiscali e previdenziali in Italia) e l’indicazione di una PEC (Posta Elettronica Certificata).
L’agente (la stabile organizzazione personale)
Riguardo al caso di presenza di un agente (rappresentante, mediatore) della società estera, si noti che:
Una persona che agisce in uno Stato per conto di un’impresa di altro Stato – diversa da un agente che goda di uno status indipendente – è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
Il comma 6 art 162 del Tuir recita infatti:
costituisce stabile organizzazione ”… il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni” il comma 7 invece stabilisce l’eccezione al precedente infatti: “non costituisce stabile organizzazione …la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività”.
I requisiti per configurare una stabile organizzazione di tipo personale sono dunque:
- l’abituale conclusione dei contratti in nome dell’impresa;
- l’agente non deve essere indipendente cioè svolgere la normale attività di intermediario.
Più nel dettaglio la dipendenza si connota non nel legame ai risultati che l’agente deve raggiungere nei rapporti con il suo rappresentato, ma piuttosto sulle scelte libere ed autonome che tale professionista compie nell’arrivare a tale obiettivo.
Infatti, se il preponente interviene normando, controllando e istruendo dettagliatamente l’agente circa la prassi aziendale che egli deve seguire per poter collaborare con l’impresa estera, allora si configura una stabile organizzazione di tipo personale.
L’altro tipo di dipendenza (che configura stabile organizzazione) è quella economica, che prescinde dal numero e dall’importo monetario delle transazioni avute dall’agente con il soggetto estero, ma che deve sostanziarsi nell’assunzione del rischio d’impresa. Alcuni esempi di dipendenza di questo tipo possono essere la garanzia del ripiano delle perdite da parte della società estera oppure una remunerazione fissa.
COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA’ (subsidiary)
E’ sempre possibile per una società con sede in Europa costituire una società in Italia nella quale essere anche unico socio. Per società estere si rinvia alle osservazioni già fatte in merito alla condizione di reciprocità.
La controllata (subsidiary) sarà una entità completamente distinta dalla struttura originaria, dotata di autonomia patrimoniale e giuridica, salve le specifiche norme relative alla direzione e coordinamento.
I tipi societari adottabili per la costituzione sono elencati qui.
costituzione società – domiciliazione in Italia
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DISTACCO LAVORATORI
Nel caso in cui la società estera esegua “occasionalmente” un’opera o servizio in Italia sarà comunque necessario osservare la normativa in materia di DISTACCO DEI LAVORATORI dipendenti.
DISTACCO LAVORATORI UE – POSTING OF WORKERS TO ITALY – DELEGACJA DO WOLCH – ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERN ITALIEN
Tutti gli adempimenti in materia di distacco lavoratori dipendenti in Italia
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