Una società estera può stabilmente operare in Italia attraverso:
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- un’unità locale di società estera ;
- una sede secondaria o BRANCH con stabile organizzazione in Italia (vedi dettagli);
- costituzione di una nuova società in Italia (vedi dettagli).
Sintesi differenze:
unità locale di società estera
- – ha funzioni meramente ed esclusivamente promozionali, svolgendo di fatto solo un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa (non può rappresentare la società nei confronti di terzi! cioè non può svolgere l’attività d’impresa estera in Italia, altrimenti sarà riqualificata stabile organizzazione ai fini fiscali):
- – non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della casa madre estera);
- – nessun capitale sociale minimo iniziale;
- – L’attività deve essere dichiarata nel Paese ospitante e ciò consente anche alla società estera di ottenere il rimborso dell’IVA pagata per gestire la sua operatività.Se all’ufficio di rappresentanza viene chiesto di svolgere anche attività commerciale o produttiva, dovrà essere riconsiderata come una succursale, quindi come un soggetto giuridico o stabile organizzazione presente su un territorio straniero.
CONTATTACI in merito all’apertura si ufficio di rappresentanza
sede secondaria di società estera (branch)
- – costituisce un’estensione sul territorio italiano della casa madre estera: svolge la sua attività d’impresa sul territorio italiano con pieni poteri di rappresentanza della società nei confronti di terzi
- – non ha personalità giuridica in Italia (la responsabilità è della casa madre estera);
- – tassazione del relativo reddito in Italia e contabilità separata.
nuova società in Italia (subsidiary)
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- – nuove funzioni d’impresa sul e per il mercato italiano;
- – ha la personalità giuridica in Italia – risponde di tutte le responsabilità derivanti dalla sua attività a seconda della forma societaria scelta;
- – impossibilità di consolidamento della perdita estera;
- – costi societari e di governance;
- – possibilità di adottare i validi modelli societari previsti attualmente dall’ordinamento italiano con i relativi vantaggi anche di ordine fiscale.
UNITA’ LOCALE DI SOCIETA’ ESTERA:
Rappresenta un mero centro di costo per la società estera con funzione accessoria alla penetrazione dell’impresa sul mercato italiano, non potendo svolgere attività commerciali o produttive (pena la qualificazione come stabile organizzazione)
consente di svolgere attività promozionali, analisi di mercato, ricerca di clienti/fornitori e raccolta d’informazioni preziose. Inoltre, l’ufficio di rappresentazione non sconta alcuna tassazione.
L’unità locale per poter agire ed assumere dipendenti italiani può nominare un rappresentante per adempiere agli obblighi assicurativi e fiscali e deve richiedere l’attribuzione di un CODICE FISCALE per unità locale da parte del competente Ufficio. Il soggetto nominato non dovrà avere alcuna autonomia decisionale né potere rappresentativo.
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- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
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- Visura camerale notarizzata e apostillata in conformità alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 e tradotta in italiano con traduzione giurata
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