L’azione di riduzione è l’impugnativa negoziale tendente a rendere inefficace la disposizione testamentaria o la donazione nei confronti del legittimario leso.
Legittimari sono quei soggetti al quale l’ordinamento riserva un’astratta quota del patrimonio del defunto in ragione del particolare vincolo (parentela, matrimonio e unione civile) che li lega a questo ultimo.
Infatti, a favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi (questi ultimi solo nel caso in cui manchino figli legittimi e naturali), la legge riserva una quota di eredità, la cd. legittima (cfr. art. 536 e seguenti c.c.).
La “legittima” rappresenta dunque un limite alla piena facoltà di un soggetto di disporre per atto tra vivi (donazione sia diretta che indiretta) o per testamento.
Detto limite è variabile (dipende infatti dal numero e dalle categorie dei legittimari “lasciati”) e solo quantitativo: il testatore è libero, nell’attribuzione dell’asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari salvo dover soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che siano compresi nell’asse ereditario.
La legittima è diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius.
Un legittimario non potrà dal testatore essere soddisfatto a titolo di eredità con un credito verso altri coeredi pur se di entità pari alla legittima ad esso spettante (diverso è il caso che il testatore stesso faccia ricorso allo “strumento” del legato in sostituzione di legittima di cui all’art. 551 c.c., il quale non fa acquistare al beneficiario la qualifica di erede e presuppone l’adesione (mancata rinuncia) del legittimario medesimo).
Il legittimario che ritiene di avere subito una lesione della sua quota di legittima deve promuovere appunto l’azione di riduzione, salvo trovare un accordo con i beneficiari delle disposizione che presuppone essergli lesive.
Agendo in riduzione lo stesso ha l’onere di indicare il valore della massa ereditaria – procedendo al relativo inventario – nonché il valore della sua quota di legittima.
Inoltre, deve imputare alla quota che reclama le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che abbia ricevuto espressa dispensa da imputazione, con cui il de cuius ha manifestato la volontà di non considerare tali attribuzioni patrimoniali come acconto della legittima, ma di farle gravare sulla disponibile (art. 563 c.c.)
- è un’azione di natura personale, e non un’azione reale, perché si propone non contro chi è l’attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i destinatari delle disposizioni lesive (erede, legatario o donatario)
- è un’azione individuale in quanto ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima;
- è divisibile in quanto non comporta litisconsorzio necessario, potendo essere esercitata anche da uno solo dei legittimari lesi disgiuntamente dagli altri.
Dalla lettera della legge risulta testualmente che sono legittimati attivi, oltre ai legittimari, i loro eredi ed aventi causa.
Il riconoscimento del titolo di erede
La questione riguarda solo il legittimario pretermesso (ovvero solo il caso in cui il testatore abbia disposto di tutto il suo patrimonio in favore di altri soggetti). Qualora, infatti, il legittimario fosse solamente leso, cioè chiamato all’eredità per una quota di valore insufficiente a coprire la legittima, aggiungerà alla precedente vocazione, testamentaria o legittima, la vocazione necessaria conseguita con l’azione di riduzione. Sarà conseguentemente erede per una maggior quota.
Nel caso in cui il legittimario pretermesso agisca vittoriosamente in riduzione, allo stesso spetta il titolo di erede?
E’ stato affermato da autorevole dottrina che il legittimario pretermesso domanda la legittima in veste di terzo, ma, ottenuta la riduzione, “la prende come erede”, cioè come avente causa a titolo universale dal de cuius. Secondo questa impostazione, a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, il legittimario preterito acquisterà la qualità di erede, in quanto avrà conseguito, in virtù della successione necessaria, una quota di eredità.
Secondo un diverso orientamento dottrinale, il legittimario con l’azione di riduzione non conseguirebbe il titolo di erede ma acquisterebbe soltanto una quota dell’attivo ereditario (pars bonorum).
La funzione dell’azione di riduzione si esaurirebbe nel far conseguire al legittimario una quota di beni ereditari pari a quanto a lui riservato dagli artt. 536 e ss. c.c. Il legittimario non sarebbe successore a titolo universale del de cuius ma successore a titolo particolare .
Questa impostazione si basa sull’art. 457 c.c. in base al quale l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si può fare luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Sulla base di questa norma, si è affermato che, se è vero che la qualità di erede consegue, dopo l’accettazione, ad una delazione concretamente operante, essendo nella nostra ipotesi la delazione legale inoperante per effetto del testamento a norma del 2° comma dell’art. 457 c.c., il legittimario preterito non potrà beneficiare né del primo titolo (legge) né del secondo .
Altre argomenti sistematici sembrano suffragare la tesi in esame per cui il legittimario preterito non acquista mai la qualità di erede.
Si consideri la differenza tra l’azione di riduzione e la petitio hereditatis: l’azione di riduzione è un’azione personale riconosciuta al legittimario la quale non è diretta, come la petitio hereditatis, a rivendicare la qualità di erede bensì una quota di valore dei beni ereditari che per legge compete al legittimario.
La qualifica di erede si differenzia da quella di legatario principalmente per la modalità di acquisto del diritto: l’erede acquista l’eredità esclusivamente con l’accettazione, espressa o tacita, mentre il legatario acquista il legato automaticamente. Questa diversa modalità di acquisto del diritto si spiega, principalmente, con il diverso regime di responsabilità per i debiti ereditari: l’erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari contrariamente al legatario che non ne risponde (artt. 752-756 c.c.).
Ora, il legittimario preterito non può accettare l’eredità prima del passaggio in giudicato dell’azione di riduzione, non essendovi alcuna delazione a suo favore, né ha senso una sua accettazione espressa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di riduzione, avendo lo stesso chiaramente manifestato, con l’esercizio dell’azione di riduzione, la sua volontà di conseguire la pars bonorum che gli spetta per legge
Si consideri, ancora, la modalità stabilita dall’art. 556 c.c. per la determinazione della quota di riserva che si calcola sul netto ereditario, detratti i debiti e riunite le liberate fatte in vita dal de cuius. Sulla base del procedimento delineato dall’art. 556, il legittimario reclama un valore netto dell’asse ereditario.
Ciò comporta che, in caso di sopravvenienza di debiti ereditari, «la responsabilità per il pagamento per l’obbligazione continuerà a far carico all’erede ma questi potrà ottenere una rettifica al procedimento di calcolo con nuova determinazione del beneficio per il legittimario» .
Ne deriva che il legittimario non risponde direttamente dei debiti ereditari sopravvenuti, dei quali continua a rispondere l’erede istituito, ma indirettamente attraverso una nuova determinazione della quota di riserva, ai sensi dell’art. 556 c.c.
Ora, se la quota di riserva spettante al legittimario si calcola sul netto ereditario, dopo avere detratto i debiti, ha senso un’eventuale accettazione del legittimario con beneficio d’inventario?
Qualora il legittimario sia incapace, una volta ottenuta le sentenza di riduzione delle disposizioni lesive, è obbligato ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, quando, di fatto, esiste già un inventario dell’eredità su cui è stato calcolato il netto ereditario?
Alle due domande si è dato risposta negativa.
L’azione di riduzione può essere esercitata dagli aventi causa dal legittimario e, a certe condizioni, anche in via surrogatoria dai suoi creditori. Risulta difficilmente comprensibile che un terzo estraneo, come un creditore, con una sua azione individuale, possa far acquistare al legittimario pretermesso la qualità di erede contro la sua volontà, ed esporlo al pagamento di eventuali passività ereditarie sopravvenute. Nel caso, poi, dell’azione di riduzione esercitata dall’acquirente dell’eredità, è pacifico che la qualifica di erede spetti all’alienante e che la vendita di eredità costituisca accettazione tacita dell’eredità.
Si consideri, infine, che se è innegabile che il legislatore abbia voluto riservare una quota-parte del patrimonio del de cuius ai legittimari, sembra eccessivo attribuire ad essi il titolo di eredi, e quindi di continuatori nei rapporti giuridici della figura del defunto, contro la volontà espressa del testatore. Sembra più coerente con l’impianto del codice civile, che stabilisce espressamente la sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria , riconoscere la qualità di erede solamente alle persone designate dal testatore, fatto salvo il diritto del legittimario ad ottenere la sua pars bonorum, quantificata sulla base dell’attivo netto ereditario, conteggiato con le modalità di cui all’art. 556 c.c.
Il riconoscimento al legittimario della qualifica di successore a titolo particolare del defunto sembra più coerente anche nell’ambito di una ricostruzione sistematica della tutela dei diritti del legittimario. Sono frequenti le ipotesi in cui il legittimario, per espressa disposizione di legge, è soddisfatto con beni che non rientrano nel relictum: è possibile che il legittimario ottenga la riduzione di una donazione lesiva (art. 559 c.c.); in caso di legato o donazione di immobile non comodamente divisibile, a certe condizioni, il legittimario può essere compensato in denaro (art. 560, comma 2, c.c.); è possibile che il legittimario trovi soddisfazione mediante l’escussione di un bene del donatario diverso da quello donato dal de cuius (art. 563 c.c.); il terzo acquirente dell’immobile oggetto dell’azione di riduzione può liberarsi dall’obbligo di restituire il bene in natura pagando l’equivalente in danaro (art. 563, comma 3, c.c.); in caso di liberalità indiretta, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, la pretesa del legittimario viene soddisfatta con l’equivalente in denaro della sua quota di legittima.
Si può, dunque, concludere con l’Azzariti che «attiene quindi al concetto di legittima il risultato economico che si persegue con la riduzione, onde ai legittimari spetta la titolarità di un complesso di beni avulsi dalle singole disposizioni testamentarie e che vengono loro trasmessi dal patrimonio del defunto. Tale acquisto si verifica mortis causa, a titolo particolare, ma non deriva dalla delazione dell’eredità, bensì è ordinato dalla legge la quale rappresenta anch’essa – indipendentemente dalla successione, dalla donazione e dalla convenzione – un titolo per effetto del quale la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono… solo le persone volute dal testatore subentrano nel complesso dei rapporti a lui spettanti e ne diventano nuovi soggetti, ad onta della riduzione che, per la detrazione della quota dovuta ai legittimari, subisce l’attivo netto, e senza che una tale riduzione eserciti alcuna influenza sulla consistenza giuridica della istituzione ereditaria».
L’estinzione dell’azione
L’azione di riduzione si estingue per rinunzia del legittimario e per prescrizione.
La rinunzia è l’atto unilaterale con cui il legittimario si spoglia del potere di far valere la lesione della legittima, con l’effetto secondario e riflesso dei rendere definitive le situazioni giuridiche sorte in virtù delle disposizioni lesive.
Il diritto, patrimoniale e perciò disponibile, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente .
Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia all’eredità non è applicabile per la rinuncia all’azione di riduzione del legittimario pretermesso dall’importanza dell’atto che si compie e dall’esigenza di garantire i terzi , così palesando le sorti dell’eredità. Tale formalismo non è necessario nella rinunzia all’azione di riduzione poiché la stessa non comporta alcuna modifica della delazione ereditaria ma rende definitiva la situazione giuridica sorta in virtù della disposizione lesiva.
Secondo l’opinione prevalente, l’azione di riduzione si prescrive trascorsi dieci anni dall’apertura della successione.
Una conferma normativa della prescrizione decennale può desumersi dall’art. 561, comma 1, secondo periodo c.c. secondo cui il donatario deve compensare in denaro il legittimario, che ottiene la restituzione del bene, per i pesi e le ipoteche costituiti sull’immobile, purché la domanda di riduzione sia proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, in alcuni casi, può iniziare da un momento successivo all’apertura della successione.
Secondo Cass., Sezioni unite, 25 ottobre 2004, n. 20644, il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.
Nel caso in cui lo status di filiazione legittima o naturale, che attribuisce la qualità di legittimario, risulti da apposita sentenza successiva alla morte del de cuius è dal passaggio in giudicato della sentenza che il termine inizia a decorrere.
Per interrompere la prescrizione non si ritiene sufficiente un atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 2943, comma 4 c.c., in quanto il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive è un diritto potestativo di natura personale al quale non corrisponde una posizione di soggezione.
Il sistema della trascrizione e, in particolare, l’art. 2652, n. 8 c.c. prevede un meccanismo definitivo di tutela dell’avente causa a titolo oneroso dal beneficiario della disposizione lesiva.
Infatti, trascorsi dieci anni dall’apertura della successione, senza che sia stata trascritta la domanda di riduzione, i terzi aventi causa a titolo oneroso che abbiano trascritto o iscritto il proprio diritto prima della trascrizione della domanda di riduzione, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c., fanno salvo il proprio acquisto.
DIFFERENZE CON L’AZIONE DI RESTITUZIONE
Dall’azione di riduzione si distingue l’azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l’una è un’azione di impugnazione, l’altra è un’azione di condanna che presuppone già pronunciata la prima.
Sono due azioni autonome, ma complementari al fine di realizzare lo scopo di tutela.
Moderna Dottrina (G. Iaccarino) enfatizza l’autonomia delle due azioni arrivando ad ammettere anche la possibilità di rinunciare all’azione di restituzione con atto inter vivos anche prima dell’apertura della successione.
La rinuncia all’azione di restituzione sarebbe comunque sempre e solo una rinunzia all’aspetto qualitativo della tutela e mai a quello quantitativo, altrimenti si vanificherebbe lo scopo dell’intero impianto di cui agli artt. 553 e ss. del c.c..
Con l’azione di riduzione il legittimario ottiene il riconoscimento della lesione della sua quota di legittima e la dichiarazione di inefficacia, totale o parziale, nei suoi confronti, dell’atto di disposizione colpito dalla riduzione.
La sentenza di riduzione non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario, il quale acquista il suo diritto in forza della vocazione legale che, per effetto della sentenza, si produce in suo favore.
In altri termini, la sentenza di riduzione è il presupposto per l’applicazione delle norme della successione necessaria che costituiscono il titolo di acquisto del diritto da parte del legittimario.
Dopo il vittorioso esperimento dell’azione di restituzione egli dovrà agire verso il beneficiario delle disposizioni lesive e, solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio di questi, agire, se il bene attribuitogli è stato già alienato a terzi, verso questi ultimi.
Perché l’azione di restituzione possa produrre effetti nei confronti degli aventi causa dal donatario, intesi come
a) creditori ipotecari, titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene donato; b) acquirenti del bene donato,
occorre però la sussistenza di diverse condizioni di seguito schematizzate:
a) se l’immobile donato è ancora di proprietà del donatario
condizioni per l’opponibilità agli aventi causa dal donatario:
i) l’apertura della successione deve avvenire prima del termine di vent’anni dalla trascrizione della donazione; oppure
i-bis) l’apertura della successione avviene dopo il termine di vent’anni dalla trascrizione della donazione ma è stata notificata e trascritta opposizione alla donazione da parte di coniuge e parenti in linea retta del donante, eventualmente rinnovata prima della scadenza del ventennio dalla sua trascrizione;
ii) qualora l’ immobile non sia comodamente divisibile, il valore dell’ immobile deve eccedere il quarto della porzione disponibile oppure, nel caso il donatario sia anche legittimario, il valore dello stesso deve superare l’importo della porzione disponibile e della quota che spetta al legittimario. Se non si verificano queste condizioni il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in denaro i legittimari.
b) l’immobile è stato alienato dal donatario
condizioni per l’opponibilità agli acquirenti dal donatario:
Oltre alle stesse condizioni sopra indicate sono necessarie le ulteriori seguenti condizioni:
i) preventiva infruttuosa azione esecutiva del patrimonio del donatario;
ii) mancata rinuncia del legittimario all’esercizio dell’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario;
iii) mancato esercizio da parte dell’acquirente della facoltà di riscatto.
NB: Per le liberalità non donative (donazioni indirette), secondo l’interpretazione dottrinale approvata dalla giurisprudenza della Cassazione, la reintegrazione della quota di legittima deve avere come oggetto il valore dell’investimento effettuato con la donazione indiretta, con le modalità tipiche del diritto di credito, essendo escluso il meccanismo recuperatorio reale della titolarità del bene e quindi l’azione di restituzione sia nei confronti del donatario sia nei confronti dei suoi aventi causa.
L’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario è una delle possibili forme di attuazione della tutela del legittimario ma non esiste una consequenzialità necessaria tra azione di riduzione ed azione di restituzione.
Pertanto, è necessario mettere in evidenza che l’inefficacia del titolo donativo determinata dall’accoglimento dell’azione di riduzione è un’inefficacia relativa, nei soli confronti del legittimario vittorioso in riduzione, ma la perdita definitiva del diritto da parte del donatario o dei suoi aventi causa consegue esclusivamente alla sentenza di restituzione che accerterà se vi sono le condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa della riduzione della donazione.
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