Proponiamo uno schema riassuntivo delle quote di eredità nella successione non regolata da testamento:

figli del defunto:
- Riguardo ai figli, la legge li pone tutti sullo stesso piano. Avranno dunque la stessa quota di eredità:
- I figli nati in costanza di matrimonio
- I figli nati da genitori non sposati che, dopo la nascita, contraggano matrimonio.
- I figli nati da genitori non sposati, che vengono riconosciuti o dichiarati tali giudizialmente.
- I figli adottati.
coniuge del defunto:
- Per il disposto dell’art. 548 del codice civile, il coniuge separato giudizialmente senza addebito ovvero il coniuge separato consensualmente, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Dunque:
- È escluso dalla successione legittima il coniuge divorziato (che ha diritto solo ad un’erogazione alimentare, se ve ne ricorrano i presupposti e se godeva degli alimenti in vita a carico del defunto), così come il convivente di fatto. Riguardo alle convivenze registrate si rinvia al relativo articolo, anticipando che al convivente superstite spetta il diritto di continuare ad abitare la casa di proprietà del defunto per un massimo di cinque anni dal decesso.
- Non entra nella successione legittima il coniuge separato giudizialmente ma solo se vi sia stato addebito della causa di separazione.
nb: L’art. 540 c.c. – dettato in ambito di “successione necessaria” – statuisce che al coniuge superstite comunque spettino i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comune.
Il meccanismo di imputazione del valore di detti diritti risulta da detto articolo:
Nella successione legittima, ovvero non regolata da testamento, la quota spettante al coniuge è “composta” da tali diritti (il valore dei quali è dunque imputato in quello della quota indicata nella tabella).
Inoltre gli stessi spettano al coniuge automaticamente all’apertura della successione, essendo l’oggetto di un legato ex lege in suo favore, e, pertanto, anche nel caso che il medesimo rinunci all’eredità.
Detti diritti spettano anche al CONIUGE SEPARATO senza addebito ma solo quando questi occupi l’immobile al momento della morte del de cuius, o in forza della pronunzia di separazione o del provvedimento giudiziale di assegnazione ex art. 337 – series c.c., ma non anche quando lo stesso non abbia più alcun rapporto con l’immobile.
La Corte di Cassazione ha infatti escluso la spettanza di tali diritti al coniuge separato senza addebito, per difetto della coabitazione, interrotta dalla separazione e dunque dalla cessazione della convivenza, con impossibilità di individuare il presupposto oggettivo della norma, ossia una casa adibita a residenza familiare.-
Conseguentemente gli stessi diritti non spettano al coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato né al coniuge divorziato.
Per un’analisi della posizione giurisprudenziale in merito all’opponibilità del diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. visita il relativo articolo .
IMPORTANTE POI VALUTARE L’INCIDENZA DEL REGIME PATRIMONIALE SCELTO DALLA COPPIA AL FINE DELLA COMUNIONE DE RESIDUO.
QUOTE DI RISERVA
Per le quote di riserva – ovvero quelle che la legge comunque garantisce a determinati soggetti legati alla persona deceduta da particolari vincoli (parentela – matrimonio) si fa rinvio al relativo articolo.
UNO SCHEMA COMPLETO DELLE QUOTE DI SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA CON RELATIVE IPOTESI DI CONCORSO:
PER IL CALCOLO EFFETTIVO DELLA QUOTA DI RISERVA IN CASO DI LEGITTIMARIO LESO O PRETERMESSO SI CONSULTI IL RELATIVO NOSTRO ARTICOLO.
Il caso della rinuncia all’eredità da parte uno dei chiamati
Le quote sopra indicate, salva la rappresentazione in favore dei discendenti dei figli del rinunciante, subiranno il seguente ricalcolo:
- Chi muore lascia il coniuge e due figli, senza altri parenti (ascendenti, fratelli/sorelle): in tal caso abbiamo visto che al coniuge superstite spetta 1/3 dell’eredità ed i restanti 2/3 ai figli.
1) se rinuncia il coniuge: l’eredità spetta per intero ai figli;
- 2) rinuncia di uno dei figli: l’eredità è devoluta in parti uguali tra il coniuge e l’altro figlio.
– Se il de cuis lascia il coniuge e di più di due figli: in caso di rinuncia di un solo figlio o quantomeno di un numero di figli per cui ne rimangano sempre più di due concorrenti, il coniuge prenderà sempre 1/3 dell’eredità ed i restanti due terzi verranno divisi per quanti sono i figli accettanti.
- 2. Chi muore lascia il coniuge ed un solo figlio, vi sono altri parenti (ascendenti e fratelli/sorelle): l’eredità si ripartisce in parti uguali tra il coniuge ed il figlio.
a) se rinuncia il coniuge: l’eredità va per intero all’unico figlio senza concorso con altri parenti.
b) se rinuncia il figlio: l’eredità va per intero al coniuge superstite.
3. Chi muore lascia il coniuge ed altri parenti (ascendenti, fratelli/sorelle), ma senza prole: al coniuge spetterebbe la quota di 2/3 dell’eredità ed il restante 1/3 è assegnato in favore degli ascendenti o dei fratelli/sorelle. Qualora entrambe le categorie di parenti siano presenti alla successione, la quota di 1/3 è ripartita secondo quanto previsto dall’art. 571 c.c. e comunque la quota minima degli ascendenti non può essere inferiore ad 1⁄4 dell’eredità.
a) se rinuncia il coniuge: l’eredità è devoluta ai genitori e ai fratelli o sorelle per capi, fermo restando che agli ascendenti non può essere riconosciuta una quota inferiore della metà.
b) rinuncia di tutti i fratelli: l’eredità per la quota di 1/3 è devoluta agli ascendenti
c) rinuncia di un solo fratello: la quota di 1/3 è sempre devoluta agli ascendenti e agli altri fratelli in applicazione dell’art. 582 c.c.
d) rinuncia dei genitori o anche di uno solo dei due: al coniuge viene sempre riconosciuta la quota dei 2/3 ed al genitore accettante ed ai fratelli/sorelle quella di 1/3.
4. Successione in favore del figlio e dei discendenti in rappresentazione dell’altro figlio premorto o rinunciante (in assenza del coniuge): in caso rinuncia di un figlio del fratello premorto all’eredità, l’accrescimento si avrà solo in favore del di lui fratello e non anche dello zio, cioè del figlio del de cuius, posto che in tal caso l’operatività della rappresentazione delimita la successione per stirpe ed all’interno della stessa e limitatamente alla stessa opera il ricalcolo della quota.
5. Successione in favore degli ascendenti e dei fratelli e sorelle (art. 571 co.1 c.c.): ai genitori del defunto è assegnata sostanzialmente una quota fissa pari a metà dell’eredità del figlio deceduto, senza che rilevi il numero dei fratelli, i quali si divideranno la restante metà del patrimonio in parti uguali.
Per le posizioni dottrinarie sull’operare dell’accrescimento in caso di successione legittima si veda qui.
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