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RAPPRESENTANTE FISCALE in Italia ai fini IVA

servizio di rappresentanza fiscale ai fini IVA

Aprile 10, 2020 by GC 1 commento

Un soggetto UE o extra UE può adempiere agli obblighi IVA (VAT) conseguenti alle operazioni che lo stesso effettua in Italia, ricorrendo all’istituto del rappresentante fiscale.

Detto soggetto – se non possiede una stabile organizzazione sul territorio italiano – ed effettua nel territorio italiano operazioni rilevanti ai fini IVA, per adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti ha, infatti, le seguenti alternative:

  • identificarsi direttamente ai fini IVA (solo per soggetti residenti in Paesi UE) e solo se compia operazioni B2B;
  • nominare un rappresentante fiscale (nomina obbligatoria per le ipotesi di seguito indicate).

La nomina del rappresentante non cambia lo status del soggetto non residente ma costituisce solamente una modalità con la quale lo stesso può adempiere gli obblighi IVA in Italia.

La designazione di un rappresentante fiscale, infatti, non influisce sulla territorialità dell’operazione, che deve essere sempre individuata, ai sensi degli art. 7 e successivi, in base alla residenza del soggetto estero e non del suo rappresentante fiscale. 

Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Quando la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria?

La nomina è obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio italiano, è assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente (non è dunque applicabile il meccanismo del reverse charge).

Quindi e’ obbligatoria:

  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di soggetti che ai fini iva si comportano come tali (quali ad es. gli enti non commerciali anche se dotati di partita Iva) ovvero nel commercio “B2C“: la cessione di beni effettuata in Italia nei confronti di un privato comporta l’obbligo di assoggettare l’operazione ad iva in Italia, con conseguente emissione di fattura e versamento dell’Iva allo stato italiano. Il privato non può assolvere in alcun modo al pagamento dell’iva, nemmeno con l’emissione di autofattura;
  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti;
  • in particolari situazioni di scambi intracomunitari.

Il soggetto extraUE che intenda effettuare operazioni di commercio nei confronti di privati consumatori (B2C) è sempre obbligato a nominare un rappresentante fiscale, ma può farlo in uno qualunque degli stati membri dell’UE.

Rappresentante fiscale e stabile organizzazione sono posizioni alternative ed incompatibili. Il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non puo’ operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.

La nomina è del rappresentante fiscale è facoltativa quando è fatta al fine di permettere al soggetto non residente (anche UE) di far valere un diritto come quello di detrarre l’iva pagata sugli acquisti in Italia.

Come viene nominato il rappresentante fiscale?

Il rappresentante fiscale puo’ essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia)

La nomina del rappresentante fiscale può risultare, alternativamente, da:

  1. atto pubblico,
  2. da scrittura privata registrata,
  3. da lettera annotata in apposito registro (con la data anteriore alla prima operazione effettuata dal rappresentante fiscale) oppure da atto notarile autenticato di uno Stato estero, che, se del caso, deve essere legalizzato o munito di apostille.

L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte.

Quali sono le responsabilità e gli obblighi del rappresentante fiscale?

Il rappresentante fiscale agisce in qualità di mandatario e in nome e per conto del mandante (soggetto rappresentato).

Pertanto, il soggetto non residente può sempre revocare la nomina del rappresentante fiscale ed è libero di nominare un altro soggetto.

Il rappresentante fiscale ed il soggetto rappresentato sono solidalmente responsabili per i tempestivi adempimenti IVA relativi alle operazioni rilevanti sul territorio dello Stato.

Con la risoluzione n 66/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rappresentate fiscale Iva, è direttamente responsabile nei confronti del fisco, solo per le operazioni per le quali, è considerato debitore d’imposta.  Di conseguenza il rappresentante fiscale rimane comunque responsabile direttamente, nei confronti del fisco, per l’Iva dovuta in conseguenza dell’operazione posta in essere dal rappresentato per il suo tramite. In definitiva al rappresentante Iva viene attribuita una soggettività passiva parziale, limitata alle sole operazioni che il mandante estero pone in essere per il suo tramite.

Ove il rappresentante fiscale non svolga un ruolo economico nelle prestazioni in questione, non possono essergli imputate le operazioni svolte dal soggetto estero unicamente per la sua qualità di rappresentante fiscale.

Quali sono i compiti del rappresentante fiscale?

  1. la presentazione della richiesta di inizio attività,
  2. la richiesta dell’attribuzione di un numero della partita IVA riferibile alla società estera rappresentata.
  3. l’emissione e la registrazione delle fatture attive e la registrazione delle fatture passive e delle bolle doganali,
  4. le liquidazioni IVA ed i relativi versamenti,
  5. la presentazione della dichiarazione IVA annuale,
  6. ogni altra dichiarazione rilevante.
  7. effettuare la detrazione dell’imposta e chiedere rimborso IVA.

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione IVA (dichiarazione di inizio di attività) per il mandante.

Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.

L’operatore italiano che già possiede una partita IVA, al momento della nomina come rappresentante fiscale, avrà dunque un’ulteriore partita IVA. Ciascuna partita IVA sarà gestita in modo autonomo con contabilità separata.

La domanda di attribuzione della partita iva può essere presentata, in duplice esemplare, ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure con invio telematico.

E’ possibile la nomina anche per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia.

La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.

La prestazione di rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente in Italia ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia è fuori dal campo di applicazione dell’Iva in quanto è assente il presupposto territoriale.

Quando la fattura viene emessa dal rappresentante fiscale e quando direttamente dal soggetto non residente?

All’emissione della fattura è tenuto il rappresentante fiscale per le ipotesi che rendono obbligatoria la relativa nomina, ovvero di:

  • cessioni di beni nei confronti dei privati consumatori (B2C);
  • cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia sono effettuate dal soggetto estero nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia.

Per le altre ipotesi (B2B) continuerà ad essere tenuto ad emettere fattura direttamente il soggetto estero e il cessionario o il committente la dovrà integrare e registrare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, secondo il meccanismo del REVERSE CHARGE.

Detrazione IVA da parte del rappresentante fiscale.

Il rappresentante fiscale può richiedere la detrazione IVA assolta in Italia su beni e servizi acquistati dal soggetto non residente quando le fatture emesse nei confronti del mandante riportino i dati del rappresentante medesimo.

I soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia, possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, soltanto se non vi hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni soggette a reverse charge.

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extra UE,  fiscalità,  lavorare in Italia,  lavoratori ue

Interazioni del lettore

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  1. Magazzino e Deposito di società estera in Italia. - Giulio Cesare ha detto:
    Aprile 10, 2020 alle 5:28 pm

    […] Alternativamente all’identificazione diretta ai fini IVA, e, in alcune ipotesi obbligatoriamente, fra le quali quella in cui le merci del magazzino siano da vendere sul mercato italiano anche a soggetti privati (B2C), il soggetto estero dovrà provvedere a nominare un RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA AI FINI IVA (VAT). […]

    Rispondi

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