• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Giulio Cesare

Giulio Cesare

Supporto internazionale - IUS ONLINE

  • SERVIZI PER IMPRESE – SOCIETA’
    • Registri delle imprese – ricerca di un’impresa nell’UE
    • Costituzione “a distanza” di società in Italia
    • ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
    • Questioni e temi in materia societaria
      • TUTTE LE MASSIME E GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
        • ORIENTAMENTI SOCIETARI 2019 & 2020 DEL COMITATO TRIVENETO
    • RICERCA AGENTI E PARTNERS COMMERCIALI in ITALIA
    • distacco transnazionale
      • Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su strada
    • fiscalità
      • FAQs
        • I nostri servizi per il tuo Business in Italia
  • SERVIZI PER PRIVATI
    • SMART PROPERTY BUYER
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
      • Le quote di eredità nella successione legittima
      • LA TUTELA DEI LEGITTIMARI: L’AZIONE DI RIDUZIONE
        • DALLA QUOTA LEGITTIMA ALLA QUOTA DI EREDITA’: la tutela effettiva dei legittimari
        • GLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
      • Consulenza legale in Italia
      • Attività Immobiliare
        • Gli acquisti di immobili in Italia da parte di stranieri
        • Le imposte sul trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali su beni immobili
          • Gli acquisti di immobili in Italia da parte di stranieri
            • TAX INCENTIVES FOR ATTRACTING HUMAN CAPITAL IN ITALY and “Res Non-Dom” Regime
          • Coefficienti Usufrutto 2020
          • La registrazione del contratto preliminare
          • La decadenza dai benefici prima casa
            • Riacquisto di prima casa: il credito d’imposta
          • La rinuncia alla proprietà e alla quota di comproprietà
  • IMPRESE ESTERE IN ITALIA
    • SET UP A NEW COMPANY or ESTABLISH A BRANCH OF YOUR COMPANY IN ITALY “LLC COMPANY FORMATION”
      • Costituzione ONLINE di società in Italia
        • Modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata
        • DOCUMENTATION REQUIRED FOR THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY (SRL) IN ITALY WITH US
    • L’IMPRESA ESTERA CHE OPERA IN ITALIA
      • RAPPRESENTANTE FISCALE in Italia ai fini IVA
      • Apertura sede secondaria in Italia
      • Apertura ufficio rappresentanza in Italia
        • Domiciliazione sede d’impresa in Italia
      • Magazzino e Deposito di società estera in Italia.
    • I nostri servizi per il tuo Business in Italia
      • RICERCA AGENTI E PARTNERS COMMERCIALI in ITALIA
    • Distacco dei lavoratori dipendenti in Europa
      • Delegowanie polskich pracowników do Włoch
        • Delegowanie pracowników do Włoch, nowe zmiany obowiązujące od 30 września 2020
      • L’autotrasporto e la comunicazione di distacco
  • servizi online
    • ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
    • Costituzione “a distanza” di società in Italia
    • SET UP A NEW COMPANY or ESTABLISH A BRANCH OF YOUR COMPANY IN ITALY “LLC COMPANY FORMATION”
    • DISTACCO Lavoratori ONLINE
    • Area riservata
      • registrati
    • Cart
    • Checkout
    • My Account
  • BLOG
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
    • società
      • TUTTE LE MASSIME E GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
      • ORIENTAMENTI SOCIETARI 2019 & 2020 DEL COMITATO TRIVENETO
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
    • investire e lavorare in Italia
      • Delegowanie polskich pracowników do Włoch
        • Delegowanie pracowników do Włoch, nowe zmiany obowiązujące od 30 września 2020
      • L’IMPRESA ESTERA CHE OPERA IN ITALIA
      • IMPRESE ESTERE IN ITALIA
      • Costituzione ONLINE di società in Italia
      • COME APRIRE UNA SEDE SECONDARIA (BRANCH) DI SOCIETÀ ESTERA IN ITALIA
      • Il cantiere di società estera in Italia e la stabile organizzazione
      • Gli accordi sulla doppia imposizione
      • RAPPRESENTANTE FISCALE in Italia ai fini IVA
      • Fast-Track Visa
      • TAX INCENTIVES FOR ATTRACTING HUMAN CAPITAL IN ITALY and “Res Non-Dom” Regime
      • Legalizzazione ed apostille
      • Distacco dei lavoratori dipendenti in Europa
        • L’autotrasporto e la comunicazione di distacco
      • Działalność przedsiębiorcy zagranicznego we Włoszech: bezpośrednia i z zakładem podatkowym (permanent establishment)
      • OPODATKOWANIE DOCHODÓW PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH
  • Email
  • Facebook
  • Telefono
  • EN
  • PL
  • DE
  • ZH

La decadenza dai benefici prima casa

LA DECADENZA DAI BENEFICI PRIMA CASA: SANZIONI, RAVVEDIMENTO.

Ti trovi qui: Home / La decadenza dai benefici prima casa

Questioni in tema di agevolazioni Prima Casa

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate procederà a recuperare le imposte “risparmiate”, gli interessi oltre ad una sanzione pari al 30% delle imposte stesse.


Decadenza vi sarà se:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto – in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge – risultino mendaci o, comunque, errate,
• successivamente all’acquisto agevolato, l’acquirente non trasferisce la sua residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto,
• se del caso, non viene alienato il bene già posseduto,
Decadenza vi sarà se:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto – in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, risultino mendaci o, comunque, errate,
• successivamente all’acquisto agevolato, l’acquirente non trasferisce la sua residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto,
• se, entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, non non viene venduto quello già posseduto,

• l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. NB: Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di contratto non si trasferisce il bene.

QUANTO SOPRA SALVO CHE:


Entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
• il soggetto acquisti un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
• oppure acquisti un terreno e, sempre nello stesso termine, realizzi su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abitazione principale.
Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura
• oppure ancora costruisca un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.


COME EVITARE LE SANZIONI:


Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente, che non può rispettare l’impegno assunto, ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazione dell’imposta.
Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto di compravendita è stato registrato. L’ufficio procede ad una nuova liquidazione delle imposte (in misura “ordinaria”) e notifica un avviso di liquidazione della differenza con quanto già pagato e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione;
• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Vi è comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In tal caso si deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Invece, sul caso di chi vende l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, prima che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
• se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni, il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente pagherà la differenza tra l’imposta versata al momento dell’acquisto e quella dovuta, oltre agli interessi
• se, invece, si lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo caso, se non è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, ci si può comunque avvalere del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni.

Con risposta ad interpello n.77 del 22 febbraio 2021 in tema di risoluzione per mutuo consenso di contratto traslativo e agevolazioni “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è decadenza dalle agevolazioni prima casa godute per chi, per rispettare i requisiti di legge, abbia donato a terzi il bene già posseduto, e ciò anche in caso di “retrocessione” del medesimo in conseguenza di risoluzione per mutuo consenso dell’atto traslativo. Per approfondimenti si veda QUI.

Per il credito di imposta generato dalla vendita di abitazione “prima casa” si veda QUI.

Giulio Cesare
Quale modo per acquistare con le agevolazioni prima casa pur essendo proprietari di altro immobile a suo tempo acquistato con gli stessi benefici o essendo proprietari di altra abitazione nel medesimo comune?

Se non si intenda o riesca a vendere l’immobile “pre-posseduto” entro l’anno, l’unica soluzione possibile pare essere quella di procedere a trasferirlo a mezzo atto donativo. Allo scopo sembra suggeribile la donazione con condizione di riversibilità. Tanto più che l’Autorità finanziaria ha chiarito che la risoluzione per mutuo consenso della donazione compiuta per il fine di godere delle agevolazioni prima casa, non comporta la decadenza da queste ed è soggetta a tassa fissa di registro.

Quali controlli effettua l’Agenzia sulle compravendite effettuate con l’agevolazione “prima casa”?

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze. In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:
• tre anni dalla data di registrazione dell’atto
• tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il
trasferimento della residenza nel comune dove si trova l’immobile
• tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici.
In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

Se acquisto due appartamenti contigui posso beneficiare delle agevolazioni “prima casa”?

Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se l’abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizione previste. Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito. L’Amministrazione Finanziaria, fugando ogni possibile residuo dubbio sul punto, ha specificato che “per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici “prima casa” spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizione soggettive ed oggettive previste. Si può usufruire dell’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito“.ù
Si consiglia di effettuare la fusione entro 3 anni dalla stipula dell’atto di acquisto. Non esistono però norme che prescrivano tale termine.
Il termine di 3 anni è quello che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per compiere eventuali accertamenti e decorre in realtà a partire da un anno dalla registrazione dell’atto.
Dopo un anno dalla stipula, quindi, può capitare che l’Agenzia possa andare a controllare se i lavori sono stati effettivamente realizzati e procedere, nel caso in cui non siano ancora iniziati, alla revoca delle agevolazioni.
Nel caso in cui i lavori siano stati effettuati invece tardivamente, ma il Fisco non abbia ancora compiuto l’accertamento, è possibile che non vengano comminate sanzioni.

Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e vorrei acquistarne un secondo. Posso richiedere le stesse agevolazioni anche sul secondo acquisto?

Chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto di trasferimento del secondo immobile (compravendita, donazione, successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.

Se concedo in locazione l’abitazione che ho acquistato con le agevolazioni “prima casa”, perdo i benefici?

No, la locazione non implica la decadenza dai benefici in quanto non si verifica la perdita del possesso dell’immobile.

Si può beneficiare delle agevolazioni “prima casa” quando si è titolari in comunione, con persone diverse dal coniuge, di un’altra abitazione?

Sì, a condizione che l’abitazione di cui si è comproprietari non sia stata acquistata con i benefici “prima casa”. L’agevolazione spetta anche se l’abitazione già posseduta si trova nello stesso comune in cui si vuole effettuare il nuovo acquisto.

Contattaci su WhatsApp per qualunque informazione

WORKhub

Promuovi la tua impresa attraverso la community B2B

ACCEDI ALLA COMMUNITY

ENTRA

Footer

  • Email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Telefono
privacy policy
GIULIO CESARE SRL
+393484127832
info@giulio-cesare.it
Chat su WhatsApp

Servizi

  • Home
  • IUS ONLINE
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
    • società
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
  • Servizi online
    • Privati Online
    • Imprese Online
      • Listino prezzi
    • Area riservata
  • Contatti

Copyright GIULIO CESARE SRL, Pistoia, Italy, p.IVA 01886520475 © 2023 · Accedi

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
Do not sell my personal information.
Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA