DISCIPLINA. MASSIME NOTARILI. DIFFERENZE CON LE START-UP INNOVATIVE.
Cosa sono?
Rappresentano quasi la totalità delle società a responsabilità ad oggi esistenti. E’ considerata, infatti, PMI (piccola – media impresa) la società che abbia i seguenti tre requisiti:
- un numero medio di dipendenti inferiore a 250 unità;
- uno stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- un fatturato netto annuo non superiore a 50 milioni di euro.
Le nuove opportunità previste dal Legislatore possono essere sfruttate sia da società di nuova costituzione (in caso i soci prevedano di non superare le dette soglie) sia dalle società a responsabilità limitata già costituite le quali, secondo le risultanze del bilancio di esercizio, non “sforino” i limiti sopra riportati.
In particolare sarà l’organo amministrativo a dover dichiarare, in sede di assemblea dei soci convocata per l’adozione delle modifiche statutarie di recepimento della nuova disciplina, il rispetto dei suddetti limiti dimensionali. La dichiarazione deve trovare conferma nelle seguenti voci di bilancio:
- conto economico (art. 2425, c.c.), lettera A 1) = fatturato annuo non superiore a € 50.000.000;
- stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), numero finale complessivo dopo i “Ratei e risconti” = totale dell’attivo patrimoniale non superiore a € 43.000.000;
- nota integrativa (art. 2427, c.c.) al n. 15 = numero medio dei dipendenti inferiore a 250.
Alla luce della nuova ricostruzione della natura giudica della fusione adottata dalle S.U. della Corte di Cassazione n. 21970/2021 (natura estintiva – costitutiva), è necessario, nel caso in cui l’incorporante o la risultante sia una SRL PMI (quindi nel caso in cui sia prevista una o più categoria di quote), che detti limiti siano attestati anche in sede di atto di fusione.
Gli orientamenti del Notariato suggeriscono che tale attestazione sia resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000.
Quali opportunità offrono?
Le SRL che rispettino i predetti requisiti, possono:
- Creare categorie di quote fornite di diritti diversi.
- effettuare operazioni sulle proprie quote di partecipazione, purché tale acquisto sia connesso all’attuazione di un piano di incentivazione che preveda l’assegnazione delle stesse a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo della società.
- in deroga all’articolo 2468 c.c., le quote di partecipazione in srl PMI possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online (“crowdfunding”).
- usufruire di una modalità di circolazione delle rispettive quote in deroga a quella ordinaria, intendendosi quest’ultima quella effettuata sotto il ministero del Notaio o attraverso altro intermediario autorizzato (Commercialista).
Per quanto riguarda l’acquisto di proprie quote la possibilità di procedervi è più limitata rispetto a quella riservata alla SPA, in quanto l’operazione può avvenire solo ai fini di “incentivazione” e pur sempre nel rispetto dei limiti (riserve disponibili e utili distribuibili) e della disciplina, anche contabile, prevista per la S.P.A..
Le categorie di quote
Le categorie di quote sono la innovazione più rilevante rispetto alle regole tradizionali del diritto societario che prevedono la contrapposizione di un modello, quello della SRL, caratterizzato dai soci-amministratori ai quali era (ed è) possibile riconoscere diritti particolari (amministrativi o negli utili) in ragione della persona stessa del sottoscrittore della quota, a quello della SPA, caratterizzato dalla centralità dell’azione, la quale attribuisce i medesimi diritti ed obblighi nell’ambito della categoria di riferimento.
Il concetto di “categoria” era dunque già previsto nella disciplina codicistica della SPA come sottoinsieme di azioni caratterizzate da un diritto diverso da quello delle azioni ordinarie: così le azioni di godimento, riscattabili, postergate negli utili o nelle perdite, aventi diritti amministravi particolari.
Con le innovazioni in commento la SRL, avvicinandosi al modello SPA, può dare rilevanza non più e non soltanto alla persona del singolo socio, attraverso un diritto particolare legato alla sua persona (che, salvo diversa disposizione statutaria, si estinguerà una volta che il titolare avrà ceduto a terzi la sua partecipazione) ma ad una categoria di soci, che saranno titolari di partecipazioni oggettivamente diverse da quelle ordinarie.
Nell’intento legislativo la creazione di categorie di quote è al servizio di un più facile reperimento di risorse economiche sul mercato attraverso lo sfruttamento di canali di finanziamento (piattaforme di crowdfunding) alternativi a quelli tradizionali: si crea così la figura dei soci finanziatori che saranno – per lo più e secondo la relativa disposizione statutaria – privati del diritto di voto in assemblea.
A tal fine preme sottolineare che la SRL PMI non è soggetta nemmeno ai limiti previsti per la SPA al comma 2 dell’art. 2351, c.c., per il quale il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative non può complessivamente superare la metà del capitale sociale; e ciò al fine di assicurare il governo della società, attraverso il voto nell’assemblea, solo a chi sia titolare di una frazione significativa del capitale sociale, evitando così un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di soci con azioni a voto pieno che rappresentino una frazione non significativa del capitale sociale.
Le S.r.l.-PMI possono creare categorie di quote anche prive del diritto di voto in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.
Conseguenze:
viene meno il principio di unicità della quota, potendo un solo soggetto essere titolare di quote di più categorie.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla massima 171 del Comitato Studi del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene che le quote mantengano una differenza colle azioni di Spa nel senso che non possano essere suddivise in astratte porzioni di ugual valore nominale.
Conseguenza è che il principio di unicità della quota rimane entro ciascuna categoria, ove ciascun socio sarà titolare di una sola quota di valore nominale anche differente da quello degli altri.
Altra rilevante novità è la generalizzazione di un sistema di circolazione – in maniera del tutto virtuale delle partecipazioni.
Queste possono circolare ed essere oggetto di sottoscrizione e successivi trasferimenti sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall’intermediario, che rilascia, medio tempore, al socio, al sottoscrittore o all’acquirente un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali (nominativo e non trasferibile). Il tutto, dunque, si fonda sul mandato per l’acquisto, la sottoscrizione e la successiva alienazione, conferito all’intermediario che procede alla sottoscrizione e all’acquisto delle quote in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori.
«L’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile».
L’iscrizione nel registro delle imprese della sottoscrizione della quota o del trasferimento della stessa è rinviato al termine della campagna di crowdfunding.
In ogni caso, ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti deve esser riconosciuta la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
Quali differenze con le start up innovative?
La disciplina delle SRL PMI è in diretta derivazione da quella già prevista per le start up innovative, ovvero di quelle società che hanno quale oggetto principale della propria attività la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia e con le caratteristiche (limiti al fatturato, destinazione utili) di cui alla legge n. 221/2012.
Rimangono le seguenti differenze a caratterizzare la figura delle start up innovative, le quali ultime soltanto:
- sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
- sono soggette ad iscrizione in un’apposita sezione del Registro delle Imprese competente;
- non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla disciplina del sovraindebitamento;
- godono di una disciplina di maggior tolleranza in relazione alle perdite ovvero la posticipazione di un esercizio dei termini di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter, c.c.
- possono emettere, a seguito dell’apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi, e se previsto nel relativo statuto, strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.
- è estesa la possibilità di assumere dipendenti a tempo determinato. I contratti possono avere durata tra i 6 e i 36 mesi. Una volta raggiunti i 36 mesi, è possibile rinnovare i contratti per altri 12 mesi.
- alle persone fisiche che investono o hanno investito in startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF (ovvero calcolata sul reddito) pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 di euro. Se invece è una società (persona giuridica) ad investire in una startup innovativa, anche questa gode di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro;
- per i cittadini non UE che intendano costituire una start up innovativa in Italia è previsto il rilascio di un apposito visto (VISA) per la permanenza sul territorio italiano.
Per le start-up innovative in forma di s.r.l. vale il modello uniforme di atto costitutivo/statuto che è consultabile cliccando QUI.
Executive Summary of the new Italian legislation on innovative startups
GLI ORIENTAMENTI NOTARILI IN TEMA DI SRL P.M.I. DEL COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE


S.R.L.-PMI
I.N.1 – (DEFINIZIONE DI S.R.L.-PMI – 1° pubbl. 9/18)
Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche.
A quanto sopra consegue che è S.r.l.-PMI la società che soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:
1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE);
2) occupimeno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE);
3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE.
Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 racc. CE).
L’accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue:
– quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell’ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;
– quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell’atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE).
La stima di cui all’art. 4, comma 3, della racc. CE non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento.
I.N.2. – (I DIVERSI DIRITTI ATTRIBUIBILI ALLE CATEGORIE DI QUOTE NELLE S.R.L.-PMI – 1° pubbl. 9/18)
In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell’atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall’art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall’art. 2348 c.c. per le categorie di azioni.
È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.
Inoltre, nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti.
I.N.3 – (ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI NELLA CREAZIONE DI CATEGORIE DI QUOTE A VOTO LIMITATO NELLE S.R.L.-PMI – 1° pubbl. 9/18)
Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell’art. 2351, comma 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall’ultimo periodo di detto comma.
Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.
I.N.4 – (PERDITA DA PARTE DI S.R.L. DEI REQUISITI DI PMI E SORTE DELLE CATE¬GORIE DI QUOTE ESISTENTI – 1° pubbl. 9/18)
Nel caso in cui l’atto costitutivo di una S.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall’art. 31 del d.l. n. 179/2012.
I.N.5 – (DIRITTO DI PRELAZIONE NEGLI AUMENTI DI CAPITALE DI S.R.L.-PMI IN PRESENZA DI CATEGORIE DI QUOTE – 1° pubbl. 9/18)
Si ritiene che negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.
La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti.
In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e proporzionalmente su tutte le nuove quote.
Conseguentemente:
– nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un’unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono;
– nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono.
Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione).
I.N.6 – (APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UNICITÀ DELLA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DI CATEGORIE DI QUOTE – 1° pubbl. 9/18)
Il principio dell’unicità della quota di partecipazione in S.r.l. deriva dal divieto di suddividere le partecipazioni in azioni contenuto nel comma 1 dell’art. 2468 c.c. In presenza di un divieto di “emissione” di titoli, infatti, l’eventuale previsione contenuta nell’atto costitutivo di suddividere le partecipazioni in un numero predeterminato risulterebbe priva di significato (al pari di quello che accadrebbe se tale regola fosse contenuta in un atto costitutivo di società di persone). Deve anche considerarsi che gli artt. 2481-ter, comma 2, e 2482-quater c.c. dispongono che le riduzioni per perdite o gli aumenti gratuiti del capitale non possono comportare modifiche qualitative o quantitative delle partecipazioni e dei diritti dei soci, ciò neanche nel caso in cui avvengano per valori nominali indivisibili o incompatibili con una qualche unità di misura predeterminata. Le suddette disposizioni evidenziano, dunque, come nelle s.r.l. le partecipazioni siano unitarie e come le medesime debbano propriamente essere individuate con una frazione o con una percentuale e non con unità di misura predeterminata. La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le S.r.l.-PMI la possibilità di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico ma non ha derogato al divieto di suddividerle in azioni, si pone dunque il problema di conciliare il principio dell’unicità della partecipazione in S.r.l. con la possibilità di creare categorie di quote.
Dirimente sul punto appare la considerazione che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un’unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro complesso non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l’inesistenza della categoria stessa.
All’interno delle categorie, invece, non ricorre alcuna esigenza di distinzione. Nelle S.r.l.-PMI appare dunque possibile suddividere le quote di partecipazione in categorie ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vincolanti.
A quanto sopra consegue che qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un’unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificheranno nel loro numero ma solo nella loro percentuale.
I.N.7 – (PEGNO O USUFRUTTO SU UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CATEGORIA – 1° pubbl. 9/18)
Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un’altra categoria (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno o in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto).
In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall’art. 2468, comma 5, c.c. (vedi anche orien¬tamento I.I.35).
I.N.8 – (LA DISCIPLINA DELLA MOROSITA’ CON RIFERIMENTO AD UN SOCIO TITOLARE DI QUOTE DI DIVERSE CATEGORIE – 1° pubbl. 9/18)
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orien¬tamento I.N.6), si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un’altra quota di categoria.
All’interno di una determinata partecipazione di categoria appartenente ad un unico socio non è invece possibile individuare una quota in regola con i versamenti ed una in mora, neanche nell’ipotesi in cui la partecipazione si sia formata in seguito ad acquisiti successivi di porzioni di quote della medesima categoria. A quanto sopra consegue che nel caso in cui un socio sia in mora con i versamenti solo in relazione ad una delle quote di categoria da esso possedute:
– gli amministratori possono vendere ai sensi del comma 2 dell’art. 2466 c.c. la sola quota di categoria non ritualmente liberata e non anche quella di altra categoria non in mora;
– se la vendita non può avere luogo gli amministratori riducono il capitale per la sola quota di categoria in mora, ponendo in essere una sorta di “esclusione parziale”;
– il socio moroso non partecipa alle decisioni dei soci in relazione alla sola quota di categoria in mora.
I.N.9 – (LIMITI ALL’AMMISSIBILITA’ DEL VOTO DIVERGENTE NEL CASO DI SOCIO TITOLARE DI QUOTE DI DIVERSE CATEGORIE – 1° pubbl. 9/18)
Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie:
a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un’altra categoria;
b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.
Appare meritevole di tutela l’esercizio del voto divergente ove sia finalizzato a riservarsi il diritto di recesso in relazione alle sole categorie di quote che si reputano penalizzate da una determinata decisione (vedi orientamento I.N.12).
I.N.10 – (LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RIFERITE A SINGOLE CATEGORIE DI QUOTE – 1° pubbl. 9/18)
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamenti I.N.6), si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall’atto costitutivo.
I.N.11 – (ASSEMBLEE SPECIALI IN PRESENZA DI QUOTE DI CATEGORIA – 1° pubbl. 9/18)
Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di S.r.l.-PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adottare le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione.
Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall’assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.
Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.
I.N.12 – (LEGITTIMITÀ DEL RECESSO RIFERITO AD UNA SOLA DELLE QUOTE DI CATEGORIA DETENUTE DA UN MEDESIMO SOCIO – 1° pubbl. 9/18)
Poiché l’interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l’atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale.
I.N.13 – (LIMITI ALL’ACQUISTO DI PROPRIE PARTECIPAZIONI – 1° pubbl. 9/18)
Nel caso in cui la S.r.l.-PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell’integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie.
Conseguentemente, sia nel caso di acquisto di quote proprie che in quello di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.
Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate. Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del comma 4 dell’art. 2357-ter c.c. nel caso di acquisto di proprie partecipazioni, mentre nel caso di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilancio una riserva indisponibile ai sensi del comma 6 dell’art. 2358 c.c.
DI SEGUITO LE MASSIME DELLA COMMISSIONE SOCIETA’ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Massima n. 171 Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)
Massima
Le categorie di quote delle s.r.l. PMI si caratterizzano per la circostanza di attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categorie, ma al contempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria.
Lo statuto può liberamente stabilire che le quote di ciascuna categoria: (i) abbiano tutte la medesima misura, essendo in tal caso necessario che la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria costituiscano elementi dello statuto sociale, oppure (ii) siano di misura variabile e divisibile, al pari delle partecipazioni “individuali” secondo il regime legale ordinario delle s.r.l.
Le quote di categoria possono appartenere a uno o più soci e possono coesistere sia con la presenza di partecipazioni individuali sia con la presenza di altre categorie di quote. Il medesimo soggetto può essere contemporaneamente titolare di una partecipazione individuale e di una o più quote di una o più categorie. La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di attribuire diritti particolari a uno o più soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., tanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari di una partecipazione individuale quanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari solamente di quote di categoria.
Il trasferimento delle quote di categoria è assoggettato, salvo diversa disposizione statutaria, alla medesima disciplina legale e statutaria applicabile al trasferimento delle partecipazioni sociali. Il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n. 172. Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012)
MASSIMA
In mancanza di diverse disposizioni dello statuto, l’emissione di nuove categorie di quote da parte di una s.r.l. PMI è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento dei soci. Ciò può pertanto verificarsi qualora l’emissione di una nuova categoria di quote avvenga: (i) in forza di un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute; (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti; (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute.
Qualora l’emissione di quote di categoria, pur essendo deliberata secondo una delle predette modalità, comporti l’attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti particolari già spettanti a uno o più soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., essa richiede il consenso dei soci i cui diritti particolari vengono pregiudicati, a meno che lo statuto ne consenta la modificazione a maggioranza, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c. Analogamente, qualora l’emissione di quote di categoria, pur sempre nell’ambito di una delle predette modalità, comporti l’attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti diversi già spettanti a un’altra categoria di quote, essa richiede l’approvazione dell’assemblea dei titolari delle quote della categoria pregiudicata.
Resta in ogni caso ferma la possibilità che si configuri, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la causa di recesso prevista dall’art. 2473, comma 1, c.c., consistente nel “compimento di operazioni che comportano (…) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma”.
È invece richiesto, salvo diversa disposizione dello statuto, il consenso unanime di tutti i soci (o quanto meno dei soci in concreto pregiudicati) in caso di emissione di una nuova categoria di quote qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento, ed in particolare qualora l’emissione avvenga: (i) in forza di un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale delle partecipazioni sociali già esistenti; (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n. 173 Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012)
MASSIMA
Nella determinazione del contenuto delle quote di categoria delle s.r.l. PMI, ossia nella determinazione dei “diritti diversi” ad esse attribuiti, l’autonomia statutaria incontra sia i limiti generali desumibili dal sistema del diritto societario (quale ad esempio il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., che impedisce di configurare una categoria di quote del tutto prive del diritto agli utili o della partecipazione alle perdite) sia i limiti stabiliti dalla legge in materia di s.r.l. (quale ad esempio il necessario diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dall’art. 2473 c.c.).I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto la circolazione delle quote, tanto nel senso di attribuire solo a una categoria di quote il diritto previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali (quale ad esempio il diritto di esercitare la prelazione in caso di alienazione di una di esse o il diritto di esprimere il gradimento), quanto nel senso di assoggettare solo una categoria di quote agli obblighi, oneri o soggezioni derivanti da tali clausole (come può ad esempio accadere qualora lo statuto preveda solo per una categoria di quote l’obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati).Resta in ogni caso ferma la possibilità di configurare, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., “diritti particolari” a favore di singoli soci, con uguale contenuto dei “diritti diversi” che connotano una categoria di quote, sia nelle s.r.l. PMI sia nelle s.r.l. non PMI.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n. 174 Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)
MASSIMA
L’art. 26, comma 3, d.l. 179/2012 – là dove consente alle s.r.l. PMI di creare “categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative” – rende altresì legittima la creazione di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la previsione, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, della limitazione o dello scaglionamento del diritto di voto.
La percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote, così come il numero dei voti esprimibili da ciascuna quota e la misura della maggiorazione del voto ad esse spettante, sono liberamente determinabili dallo statuto, non trovando applicazione i limiti imposti alle s.p.a. dall’art. 2351, commi 2 e 4, c.c. e dall’art. 127-quinquies TUF.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n. 175 Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.)
MASSIMA
I “diritti diversi” che contraddistinguono le categorie di quote nelle s.r.l. PMI possono consistere, anche o soltanto, nella limitazione o eliminazione di diritti del socio non insopprimibili per disposizione imperativa di legge o inderogabile inerenza al tipo. Una categoria di quote nelle s.r.l. PMI può pertanto essere contraddistinta dalla limita-zione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, salva l’osservanza dell’art. 2482-ter c.c.
E’ insopprimibile il diritto di recesso del socio titolare di quote contraddistinte dalla limitazione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione in caso di aumento di capitale a pagamento non offerto proporzionalmente a tale socio.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n.176 Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.)
MASSIMA
E’ legittima la clausola statutaria della s.r.l. PMI che preveda limitazione o esclusione, per una o più categorie di quote, delle facoltà di informazione e consultazione previste dall’articolo 2476, comma 2, c.c. per il periodo in cui sia in essere, per obbligo legale o per decisione dei soci, la funzione di controllo sulla gestione.
Non può essere tuttavia escluso il diritto alla consultazione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci.
Per la relativa MOTIVAZIONE si veda qui.
Massima n. 177 Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.)
Massima
Qualora una s.r.l. PMI abbia emesso una o più categorie di quote, l’assunzione di una decisione dei soci che pregiudica i diritti di una categoria deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria. In mancanza di diversa disposizione dello statuto, l’approvazione viene rilasciata con deliberazione dell’assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto.
Lo statuto può comunque prevedere, anche in deroga a quanto sopra, che l’approvazione della decisione pregiudizievole richieda una maggioranza rafforzata dei titolari delle quote della categoria interessata o il loro consenso unanime. Lo statuto può altresì prevedere che l’approvazione della decisione pregiudizievole consegua non già a un’apposita deliberazione dell’assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, bensì alla loro manifestazione del voto o del consenso nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole o in altra forma.
Si deve in ogni caso ritenere che, pur in assenza di una apposita clausola statutaria, l’assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l’intervento e il voto favorevole dei titolari della totalità delle quote della categoria che devono rendere l’approvazione, senza che sia necessaria un’apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli soci titolari delle quote della categoria interessata.
Per la Motivazione si legga qui.
Massima n. 178 Emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.)
MASSIMA
Nelle s.r.l. PMI deve ritenersi legittima la deliberazione di aumento di capitale a titolo gratuito che preveda l’assegnazione di quote, anche di speciale categoria, a favore della società medesima, a condizione che (i) l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera e servizi, e che (ii) la delibera sia assunta, salva diversa disposizione dello statuto, con il voto unanime di tutti i soci.
Nelle s.r.l. PMI deve inoltre ritenersi legittima la delibera – assunta con le maggioranze di legge o di statuto – di aumento di capitale a pagamento in opzione che consenta, in sede di collocamento dell’inoptato, la sottoscrizione di quote proprie a condizione che (i) la sottoscrizione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi, e che (ii) la sottoscrizione avvenga mediante imputazione a capitale di riserve disponibili.
Per la Motivazione si legga qui.
Massima n. 179 Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.)
Massima
Nelle s.r.l. PMI è legittimo l’acquisto di quote proprie a condizione che (i) sia compiuto in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera e servizi, e che (ii) avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
L’acquisto e la disposizione delle quote proprie devono essere autorizzati dai soci, ferma tuttavia la facoltà che tale autorizzazione sia contenuta in apposita clausola dello statuto.
Finché le quote restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote. Il diritto di voto è sospeso, ma le quote proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
Per la relativa Massima si veda qui
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