Il nuovo terzo comma dell’art. 2357 ter C.C. statuisce che l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una SPECIFICA VOCE, con SEGNO NEGATIVO.
Questa specifica voce è la c.d. RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE ed è pari al costo di dette azioni sostenuto dalla società; riserva che deve essere mantenuta in bilancio fino a quando le azioni proprie rimangono in portafoglio della società medesima.
Con tale riserva negativa si permette alla società di non fare risultare quale delle riserve disponibili si è utilizzata per provvedere a detto investimento (salvo chiarirlo nella nota integrativa del bilancio): le riserve, in altre parole, non sono intaccate dall’acquisto delle azioni proprie (come invece accadeva prima del 2015), ma rimangono dello stesso ammontare.
Essendo adesso la RISERVA AZIONI PROPRIE una riserva NEGATIVA ne consegue che la medesima comporta la diminuzione del patrimonio netto della società. Ciò a differenza di quanto accadeva prima del d.lgs 139/2015, quando il patrimonio netto rimaneva immutato: la riserva azioni proprie, infatti, aveva funzione meramente rettificativa dell’iscrizione all’attivo delle azioni acquistate.
NB: IL FATTO PERO’ CHE DETTE RISERVE DISPONIBILI (POSITIVE) NON VARINO NEL LORO AMMONTARE IN CONSEGUENZA DELL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE, NON VUOL DIRE CHE LE STESSE CONTINUINO AD ESSERE DISPONIBILI.
La modifica del 2015 impone una lettura più attenta delle voci del bilancio di esercizio poiché anche le riserve che poteva dirsi disponibili per le operazioni sul capitale, adesso possono non esserlo in presenza di una riserva negativa azioni proprie o, rectius, non lo saranno per l’importo corrispondente alla riserva negativa medesima.
Torneranno ad essere disponibili solo una volta eliminata la riserva negativa, almeno se detta eliminazione non consegua all’annullamento delle correlative azioni proprie per perdite.
La società può, infatti, deliberare di annullare le azioni proprie in portafoglio. Se tale annullamento non prevede una contemporanea diminuzione del capitale sociale ma, fermo l’importo di questo, solo l’aumento del valore nominale delle altre azioni già emesse, la riserva negativa verrà cancellata e tutte le altre riserve disponibili torneranno ad esserlo effettivamente.
NB: si discute se la predetta operazione straordinaria (annullamento azioni proprie senza riduzione del capitale sociale) faccia sorgere il diritto di opposizione dei creditori sociali con conseguente efficacia differita dell’operazione medesima ex art. 2445 c.c.. Chi riconosce tale diritto ai creditori, basa le relative motivazioni proprio sulla circostanza che, seppur nella detta ipotesi non varia l’importo del capitale, sono le riserve a tornare disponibili. La maggioranza della dottrina, invece, esclude che in questa ipotesi sorga il diritto di opposizione per i creditori sociali poiché la fattispecie è diversa da quella regolata dall’art. 2445 c.c. in quanto il capitale sociale non varia e, di conseguenza, non vi è pregiudizio per i creditori: la società ha la facoltà di investire gli utili e le riserve disponibili come crede, sia pur l’oggetto “azioni proprie” sia solo tollerato e non favorito dal legislatore.
Per tornare agli effetti della modifica legislativa, se prima di questa la dottrina, sia pur minoritaria, ammetteva l’utilizzabilità – al fine di abbattere la perdita d’esercizio – della riserva azioni proprie (positiva ma per i più solo fittizia) prima di intaccare il capitale sociale, dal 2016 è generalmente esclusa l’utilizzabilità delle stesse riserve disponibili per un importo corrispondente a quello della riserva (negativa) azioni proprie.
Così, in sede di aumento del capitale a titolo gratuito, non potranno imputarsi a capitale le dette riserve disponibili nei limiti dell’importo della riserva azioni proprie. Così si ritiene anche che la detta riserva negativa non vari in conseguenza dell’operazione sul capitale (come invece accadeva precedentemente alla norma in commento) ed anche se, deliberato un aumento a titolo gratuito, si assegnino nuove azioni ai soci (e quindi alla stessa società).
E’ in sede di alienazioni delle azioni proprie (o, come si è visto, di annullamento) che la società farà constare il minus o plus valore rispetto al costo di acquisto delle stesse.
Per tornare alla nuova disciplina di contabilizzazione delle azioni proprie (entrata in vigore con l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2016) proponiamo un confronto con la disciplina precedente prendendo ad esempio una S.p.A. che all’ATTIVO ha una RISORSA (IL DENARO) e correlativamente AL PASSIVO LA CORRISPONDENTE RISERVA STATUTARIA e che DECIDA DI ACQUISTARE AZIONI PROPRIE (così rimborsando il capitale investito ai soci).
PRIMA DELLA RIFORMA, in conseguenza dell’acquisto, la somma spesa veniva cancellata dall’attivo (la liquidità scendeva) e si iscriveva all’attivo – tra le immobilizzazioni – le azioni proprie al costo di acquisto mentre al passivo si iscriveva una riserva positiva azioni proprie corrispondente al valore delle stesse.
SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA, non c’è più la riserva positiva azioni proprie ma solo una riserva negativa al passivo:
All’attivo dello stato patrimoniale il denaro utilizzato per l’acquisto delle azioni naturalmente sparisce ma non è più prevista l’iscrizione all’attivo delle azioni proprie come voce (e della conseguente posta rettificativa).
In conseguenza dell’acquisto, dunque:
all’attivo ci sarà solo una riduzione di liquidità ma la corrispondente riserva (al passivo) utilizzata per l’acquisto resta iscritta con il suo valore originario e la sua denominazione originaria (es. riserva statutaria).
A fronte dell’immodificabilità di questa riserva però è da iscriversi – sempre al passivo – una riserva negativa azioni proprie (al fine di pareggio tra attività e passività) pari al valore delle azioni proprie.
Al riguardo esaustive sono le massime 145 – 146 – 147 del Consiglio Notarile di Milano.
Ricapitolando:
una volta acquistate le azioni proprie si iscrive la riserva negativa ma la riserva positiva utilizzata resta nella precedente consistenza (solo nella nota integrativa si chiarisce che tale riserva e’ stata utilizzata per l’acquisto di azioni proprie).
Quindi la riserva utilizzata per quanto e’ stata utilizzata (e questo ce lo dice la riserva negativa) non può essere utilizzata per le operazioni sul capitale.
Se la perdita intacca il capitale e ci sono ancora azioni proprie allora i soci potranno scegliere:
– di annullare le azioni proprie (e dunque coprire parte o tutte le perdite residue dopo l’utilizzazione delle riserve nel relativo ordine di disponibilità): con la riduzione del capitale e’ possibile anche annullare prima le azioni proprie e poi le altre azioni. In tal modo, cancellando le azioni proprie, scompare sia la riserva negativa azioni proprie sia la riserva utilizzata per l’acquisto per l’importo prima vincolato.
– e/o di procedere a riduzione proporzionale del capitale con la conseguenza che diminuirà il numero e il valore anche delle azioni proprie (esattamente come quello delle altre azioni in circolazione) e corrispondente riduzione della riserva negativa.
esempio:
la società ha in cassa della liquidita’ per 100: al passivo dello stato patrimoniale oltre al capitale ci saranno varie riserve fino ad un valore di 100 (ma presumibilmente maggiore).
Prima della riforma se la societa’ acquistava azioni proprie per 40 (utilizzando detta liquidita’ per 40) sopra al prezzo di emissione ovvero sopra la pari, occorreva:
– mettere al passivo una riserva azioni proprie corrispondente al prezzo di acquisto delle azioni;
– mettere all’attivo una posta (rettificativa).
Dopo la riforma non è più necessario mettere all’attivo la voce azioni proprie ma, lasciando la riserva utilizzata per l’acquisto nel suo ammontare originario (prima dell’acquisto), è richiesto di iscrivere una riserva negativa pari al prezzo di acquisto.
NB: La riserva utilizzata resta uguale nell’importo ma solo contabilmente perchè parte del suo importo e’ gia’ stato utilizzato. La cassa della società è formata ora anche dalle azioni. La riserva azioni proprie è negativa per il corrispondente importo che va a concretarsi in un vincolo su riserve altrimenti utilizzabili.
[…] Per quanto riguarda l’acquisto di proprie quote la possibilità di procedervi è più limitata rispetto a quella riservata alla SPA in quanto l’operazione può avvenire solo ai fini di “incentivazione” e pur sempre nel rispetto dei limiti (riserve disponibili e utili distribuibili) e della disciplina, anche contabile, prevista per la S.P.A.. […]