E’ “impresa start-up innovativa” la «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una societas europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione» in possesso di determinati requisiti.
Si precisa che si considerano start-up innovative anche le società «… non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione».
Condizione per poter beneficiare della disciplina agevolativa è l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del legale rappresentante il quale deve attestare (anche in via presuntiva) il rispetto dei requisiti previsti dalla legge tramite apposita domanda.
La normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) prevede che una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti oggettivi:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1. sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Agevolazioni
A decorrere dalla iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro delle imprese, le start-up innovative «sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio».
L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo è generale, ovvero è relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, compresi gli aumenti di capitale (risparmio di Euro 156,00), sempreché la società mantenga i requisiti per qualificarla come start-up.
Con riferimento agli investimenti in start-up innovative è prevista la possibilità di una detrazione Irpef del 30% per un versamento fino ad un milione di Euro, se l’investitore è una persona fisica, e una deduzione dell’imponibile Ires nella stessa percentuale su 1,8 milioni se chi effettua il versamento è una persona giuridica.
Si rammenta sul punto che la cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Per le persone fisiche che investono in PMI e Startup innovative è inoltre previsto che non siano soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative (acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni).
Non sono, inoltre, soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale se, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.
In pratica, in caso di cessione di partecipazione societaria, nelle ipotesi che si realizzerebbe una plusvalenza, il cedente realizza comunque un risparmio di imposta del 26%, a patto di reinvestire il provento in PMI innovative, alle seguenti condizioni:
- Le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- Le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- Il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
SONO INOLTRE PREVISTI:
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: è possibile assumere personale qualificato attraverso la forma del work for equity, ovvero remunerando in tutto o in parte il lavoro con l’assegnazione di quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi ad oggetto l’acquisizione degli stessi (es.: stock options). Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di diritti d’opzione o strumenti finanziari o ogni altro diritto ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di startup innovative non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale o contributiva, purché siano rispettate talune condizioni.
- rapporti di lavoro subordinato con previsioni speciali: sono previsti particolari esoneri contributivi per le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (credito d’imposta al 35%) e particolari condizioni per i contratti a tempo determinato
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
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