I cittadini extracomunitari che intendano aprire, modificare o cessare un’attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica al Registro Imprese come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, preposti di sede secondarie di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all’interno di una società, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati a seconda che decidano di:
- rimanere residenti all’estero: verifica della condizione di reciprocità. La condizione di reciprocità implica che nel paese di origine del cittadino straniero a un italiano sia riservato lo stesso trattamento a cui il cittadino extracomunitario richiede di essere ammesso. Può essere verificata presso l’ambasciata italiana nel paese di origine e controllata dal soggetto giuridico italiano destinatario dell’istanza (notaio nei casi di costituzione o altro atto notarile di una società, Camera di Commercio per diventare amministratore di una società, ecc.). La condizione di reciprocità si verifica consultando il sito internet del Ministero degli Esteri;
- risiedere in Italia: possesso del permesso di soggiorno valido che permetta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma (art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998).
Anche i cittadini extracomunitari che assumano la qualifica di responsabili tecnici per l’esercizio di determinate attività, o i collaboratori familiari di impresa artigiana, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici residenti sul territorio italiano al 31/12/2020 possono esibire, in assenza del Permesso di soggiorno definitivo, l’attestazione di residenza in un comune italiano (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) e copia della domanda inoltrata alla Questura competente ai fini del rilascio del permesso.
Consentono l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in Italia i permessi di soggiorno rilasciati per uno dei seguenti motivi:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- motivi familiari
- attesa occupazione
- motivi umanitari (asilo politico, apolide)
- casi speciali (violenza domestica o sfruttamento lavorativo)
- per calamità
- lavoro autonomo per start up innovative
- assistenza minore
- protezione speciale
- ricerca lavoro per studenti
- atti di particolare valore civile
- soggiornanti di lungo periodo
Se si possiedono i requisiti necessari, l’iscrizione al Registro Imprese deve avvenire allegando la seguente documentazione:
- cittadini già in possesso del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- cittadini con permesso di soggiorno in fase di rilascio, talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e fotocopia del passaporto con visto di ingresso di tipo “D”;
- cittadini con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo.
Se il permesso di soggiorno è in corso di rilascio o rinnovo, all’interessato viene consegnata una ricevuta provvisoria con indicato nelle “note” la dicitura “Permesso di soggiorno in corso di rilascio/rinnovo”. Ottenuto il permesso di soggiorno l’interessato deve presentarlo al Registro Imprese ai fini della regolarizzazione della posizione. Se si riscontrano motivi ostativi nella presentazione della domanda/rinnovo di permesso di soggiorno il Registro Imprese sospenderà la pratica.
Nulla Osta e Attestazione dei parametri finanziari
Il cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non idoneo a svolgere attività d’impresa, per ottenere il rilascio dalla Questura del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve possedere il Nulla osta (art. 39, comma 1, D.P.R. 394/1999), e l’Attestazione dei parametri finanziari per l’esercizio dell’attività (art. 39, comma 3, D.P.R. 394/1999).
- Nulla Osta
La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all’esercizio dell’attività (“nulla-osta”) e l’attestazione dei parametri di riferimento sono rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendono operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
Il rilascio del “nulla osta” compete alla Camera di commercio solo nei casi in cui l’attività non richieda verifiche o autorizzazione (attività libera) o le stesse siano di sua competenza. Nel caso in cui le verifiche siano invece di competenza di altri enti, saranno questi ultimi a rilasciare il nulla osta (in Camera di commercio si richiederà quindi solo l’eventuale attestazione dei parametri economico-finanziari).
Naturalmente, per ottenere il rilascio di questa dichiarazione, deve trattarsi di attività imprenditoriale.
La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della dichiarazione ai consulenti, liberi professionisti e agli stranieri che intendono ricoprire cariche sociali in società già attive in Italia.
- Attestazione dei parametri finanziari
Si tratta di un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l’ammontare della disponibilità finanziaria minima di riferimento per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma.
Si sostanzia in una dichiarazione contenente l’importo che il cittadino extracomunitario deve possedere per l’avvio di un’attività come imprenditore individuale.
Tale importo è attualmente fissato in 17.493 euro per ogni tipo di attività (sulla base dei parametri stabiliti nel Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011).
L’Attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio solo quando l’attività che il cittadino extracomunitario intende svolgere ha carattere imprenditoriale.
La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della attestazione ai consulenti, liberi professionisti e agli stranieri che intendono ricoprire cariche sociali in società già attive in Italia.
Alla verifica dell’effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli affari esteri d’accordo con il Ministero degli interni.
Procedura per la richiesta di nulla osta e dell’attestazione dei parametri finanziari
La competenza della Camera di Commercio cui presentare la domanda dell’interessato (unica per i due documenti) viene determinata sulla base della provincia dove si intende svolgere l’attività imprenditoriale.
Qualora il cittadino extracomunitario non sia in Italia, la domanda dovrà essere presentata da un procuratore, che firmerà il modello contenente le istanze, allegando un suo documento di identità in corso di validità.
In tal caso la procura deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità diplomatica italiana all’estero.
Alla domanda devono essere allegati:
- originale della procura conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore, regolarmente soggiornante in Italia, firmatario della richiesta;
- fotocopia leggibile del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce la procura, in corso di validità
- fotocopia leggibile di un documento di identità del procuratore, in corso di validità (se cittadino extracomunitario, si allega altresì copia del permesso di soggiorno in corso di validità).

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