COS’E’?
E’ disposizione testamentaria che recita “attribuisco a titolo di eredità” – “istituisco erede nel seguente bene” ed è prevista dal secondo comma dell’art. 588 c.c.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Vi sono due orientamenti:
- E’ disposizione testamentaria non qualificata
- E’ un’istituzione di erede in una quota determinata per relazione ai beni attribuiti: è istituzione di erede vera e propria, in una quota determinata all’apertura della successione in base al rapporto di valore fra i beni ereditari
Cosa la distingue dalla divisione del testatore?
La divisione del testatore (ovvero quella effettuata per testamento) ex Art. 734 c.c. presuppone l’istituzione di più soggetti in una quota determinata e l’attribuzione di cespiti ereditari a titolo di apporzionamento:
nomino miei eredi universali A e B rispettivamente nelle quote di 2/3 ed 1/3 del mio patrimonio e a titolo di divisione assegno ad A la casa di Milano e a B quella di Brescia.
Nell’ipotesi di divisione predetta il testatore istituisce espressamente degli eredi in quote determinate e assegna loro dei beni di valore corrispondente alle dette quote.
Chiara dunque la differenza coll’istituto in commento, ove non vi è nessun confronto da fare tra la quota di istituzione e quella di apporzionamento, fondendosi i due momenti: il soggetto beneficiato sarà erede in quota non predeterminata ma da ricavarsi – al momento dell’apertura della successione – dal rapporto tra il valore del bene attribuitogli ex re certa e quello dell’intero patrimonio relitto, proporzione che connota la causa divisoria e a presidio della quale vi è l’azione di rescissione.
La rescissione in caso di divisione è, infatti, il rimedio volto ad eliminare una situazione di squilibrio che si determina quando, al momento della divisione, venga assegnato a taluno dei coeredi una porzione di beni il cui valore non raggiunge i 3/4 del valore della quota ereditaria a lui spettante [v.763 c.c.].
La problematica è nel distinguere la divisione senza predeterminazione di quote dal fascio di istituzioni ex re certa, perchè in entrambe queste due ipotesi non opera la rescissione per lesione (perchè non vi è preventiva quota di istituzione, essendo calcolata ex post proprio in base al valore dei beni, come detto).
La differenza allora è, per alcuni, solo nell’utilizzo da parte del testatore della qualifica di erede (nella divisione vi sarebbe sempre un momento istitutivo e quello attributivo).
Il che comporterebbe l’applicabilità della nullità dell’art. 735 c.c. solo nella divisione e non nella istitutio (ove non ci sono due momenti negoziali, ma solo quello attributivo)
Per altra impostazione, non vi è alcuna differenza: è sempre istituzione di erede in base al valore dell’assegnazione effettuata a titolo di divisione del patrimonio (la quota dell’art. 588 secondo comma Cod. Civ.).
Il vantaggio dell’utilizzo dell’istituto in commento è, come detto, la sottrazione al rimedio rescissorio.
Ciò vuol dire che solo in caso di divisione con predeterminazione di quote (art. 734 c.c. ovvero “istituisco erede A nella quota di …. (frazione) e a titolo di divisione gli assegno”) se il valore di quanto assegnato dal testatore non corrisponde (o, rectius, non corrisponde più – all’apertura della successione – alla quota di istituzione), l’erede non potrà giovarsi del rimedio rescissorio.
VIS ESPANSIVA
Problema classico che deriva dall’utilizzo della formula è quello che deriva dalla circostanza se le quote di istituzione sono determinate su tutto il patrimonio all’apertura della successione o solo su quello al momento della redazione del testamento.
Gli orientamenti tendono a distinguere tra beni volutamente non attribuiti dal testatore (la istitutio è un limite) e quelli sopravvenuti (opererebbe la vis espansiva).
E’ quindi bene esplicitare la sorte dei beni sopravvenuti o non considerati dal testatore, chiarendo se per tali beni si debba aprire la successione legittima (ovvero istitutio funge anche da limite all’attribuzione) oppure se nelle medesime proporzioni (quote sul patrimonio considerato dal testatore) i beneficiari sono eredi anche.
“Eventuali restanti beni saranno assegnati nelle quote di eredità calcolate secondo le attribuzioni che ho effettuato.”
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