Ammissibilità:
Valorizzando gli artt. 1321 e 1322 cod. civ., il termine “regolare” diventa norma da leggersi estensivamente, ricomprendendo anche la funzione di accertamento: in sostanza con il negozio le parti elaborerebbero delle norme, autoregolando così i loro interessi, tali da fornire certezza giuridica ad una situazione od ad un rapporto giuridico.
Cass. 6313/96 – E’ legittimo l’atto notarile di conferma di testamento orale.
Limiti ex Art. 2700 c.c.: l’atto notarile non può avere il valore di una sentenza.
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L’atto ricognitivo
Presuppone un fatto o un atto in ordine al quale non v’è incertezza (quanto meno soggettiva) e giova al rafforzamento di una posizione giuridica, limitandosi a rappresentare un fatto, un atto o una circostanza. (Vedasi l’atto ricognitivo dell‘avveramento della condizione o l’atto ricognitivo di una liberalità indiretta).
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L’atto di accertamento
Presuppone una situazione di incertezza, anche soggettiva, che una volta esteriorizzatasi diventa oggettiva, e trova causa proprio nell’eliminazione dello stato di incertezza.
Sarà pertanto nullo il negozio di accertamento se il fatto o l’atto su cui si accerta non esisteva (ciò che accade pure all’atto ricognitivo), oppure quando la situazione era certa (ciò che, invece, non può accadere all’atto ricognitivo).
Cassazione 10 gennaio 1983, n. 161: “a differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni, e della rinuncia, che postula l’esistenza di un diritto e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo; esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall’accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso”.
Quando si accerta si fissa – anche unilateralmente – il contenuto d’un rapporto giuridico preesistente, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo (Cass. 10 gennaio 1983, n. 161).
- Secondo un primo orientamento l’istituto oltre ad avere una funzione dichiarativa, sarebbe ad efficacia obbligatoria in quanto chi accerta si obbliga a non dare al contratto una interpretazione diversa di quella data;
- secondo altra dottrina (che sembra maggioritaria) il negozio avrebbe solo un’efficacia dichiarativa senza andare a modificare o creare obblighi.
Gli effetti sono dunque detti “preclusivi”.
Il riconoscimento del debito presenta notevoli affinità con il negozio di accertamento ma se ne differenzia in quanto non crea alcun vincolo per chi dichiara, avendo una valenza quasi esclusivamente processuale e di onere della prova.
Per la sua natura ricognitiva, per il negozio di accertamento non e` ammesso alcun effetto traslativo.
11.223.2 Negozio di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione
Premesso:
– che (Tizio)…. risulta formale intestatario del diritto di proprietà dell’immobile sito in… censito in catasto…;
– che detto immobile è stato dallo stesso acquistato per successione legittima in morte di (denuncia dí successione registrata a al n. vol. , trascritta a in data ai numeri );
– che (Caio). afferma di essere possessore, da oltre un ventennio, del medesimo immobile;
– che sussiste, quindi, uno stato di incertezza in ordine all’effettiva titolarità del diritto di proprietà sull’immobile in questione;
– che l’incertezza di cui sopra si estende anche al regime dei frutti, dei carichi e delle spese dell’immobile per il periodo precedente ad oggi;
– che (Tizio)…. e (Caio)…. hanno quindi intenzione di risolvere tale incertezza mediante la stipula di un negozio di accertamento, che dia atto dell’effettiva situazione della titolarità del bene in questione;
— che i comparenti dichiarano e garantiscono, anche ai sensi dell’art. 1966, comma 1, del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia, e che non esistono quindi terzi aventi diritto sull’immobile ín oggetto;
e quanto sopra premesso
ritenuto formar parte integrante del presente atto
convengono e stipulano quanto segue:
CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
(Tizio)._ dichiara e riconosce, a titolo di confessione stragiudiziale resa alla controparte (Caio)…., che ne prende atto, e con piena volontà di ammettere un fatto a se sfavorevole e favorevole alla controparte stessa:
— che (Caio)…. ha posseduto continuativamente ed ininterrottamente l’immobile sopra de-scritto per oltre un ventennio a decorrere dalla data odierna;
— che il suddetto possesso non è stato acquistato in modo violento o clandestino;
— che non si sono verificati, in detto periodo, fatti idonei a sospendere o interrompere il decorso dell’usucapione;
— che il possesso non è stato mai interrotto in detto ventennio, neanche per periodi inferiori all’anno.
(Tizio)._ prende quindi atto che la presente confessione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 2735 e 2733 del codice civile, forma piena prova contro di lui, vertendo su fatti relativi a diritti disponibili.
ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA DEI BENI
In conseguenza dei fatti suesposti, le parti danno concordemente atto:
— che per effetto del possesso ultraventennale, continuato ed ininterrotto, la proprietà del suddetto immobile è stata acquistata da (Caio)…. per usucapione;
— che le parti stesse si impegnano reciprocamente a considerare per l’avvenire e con effetto retroattivo la situazione accertata con le modalità convenute con il presente atto.
— che l’accertamento dell’effettiva titolarità dell’immobile ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, decorrente dal momento dell’effettivo acquisto per usucapione;
— che, in considerazione della suddetta efficacia dichiarativa, rimane preclusa la risoluzione del presente contratto per inadempimento;
— che il diritto di proprietà in capo ai suddetti coniugi trova la propria fonte regolatrice ed il proprio titolo costitutivo nell’acquisto a titolo originario. Al presente atto, non avente effetti traslativi, non si applicano le disposizioni della legge 47/1985 e della legge 165/1990.
Viene fatta rinunzia espressa, ove occorrer possa, ad ogni ipoteca legale. Le parti consentono quindi espressamente alla trascrizione del presente atto, a carico di (Tizio)._ ed a favore di (Caio)…., presso il competente ufficio dei registri immobiliari, con esonero per il Conservatore da re-sponsabilità.
ACCERTAMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI
Le parti dichiarano concordemente che il possessore dell’immobile, (Caio)…., ha percepito per tutto il periodo del possesso i frutti dell’immobile ed ha pagato le relative spese ed oneri, anche fiscali. Giusta l’efficacia retroattiva dell’usucapione, l’imputazione dei predetti frutti e spese deve intendersi quindi corrispondente in diritto a quanto effettivamente avvenuto, e definitivamente accer-tata con il presente atto, con effetto immediatamente preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, e con obbligo, per entrambe le parti, a considerare per l’avvenire e con effetto retroattivo la situazione accertata con le modalità convenute con il presente atto.
REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Ai fini e per gli effetti dell’art. 2659, n. 1), del codice civile,
— (Tizio)._ dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, ma che l’immobile in oggetto era stato acquistato soltanto dallo stesso, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 151/ 1975, e si tratta quindi di bene personale;
— (Caio)…. dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.
DICHIARAZIONI FISCALI – SPESE
Ai fini e per gli effetti dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i compa-renti dichiarano che nessun rapporto di parentela in linea retta né di coniugio corre tra le parti.
Ai fini fiscali e repertoriali, le parti dichiarano che il valore dell’immobile in oggetto è pari ad Euro
Le spese del presente atto sono a carico di (Caio)
NOTE:
— Sulla fattispecie di negozio di accertamento dell’intervenuta usucapione, cfr. Cass. 6 gen-naio 1979 n. 48, in Foro it., Rep. 1979, voce Contratto in genere, n. 74.
— Sull’accertamento negoziale dell’avvenuto acquisto a titolo originario, cfr. Cass. 23 agosto 1991 n. 9047, in Corriere trib., 1991, p. 2759.
— Per la trascrizione ex art. 2651 c.c. del contratto di accertamento dell’avvenuta usucapione, PAOLINI, Il contratto di accertamento, Padova, 1995, p. 115 ss.
— Secondo la giurisprudenza unanime, l’accertamento relativo al diritto di proprietà — giusti i limiti derivanti dal principio di causalità dei negozi e dal formalismo negoziale — ha effetto di-chiarativo e non preclude quindi la prova contraria. Peraltro, se l’accertamento viene affiancato da una confessione stragiudiziale, l’effetto preclusivo di quest’ultima — pur non impedendo teoricamente di dedurre la questione in un successivo giudizio — rende di fatto definitivo e stabile anche l’accertamento negoziale.
— Non sono necessarie nell’atto in oggetto le dichiarazioni ex legge 47/1985, ed ex legge 165/1990: SANTARCANGELO, Reddito dei fabbricati, Milano 1991, p. 265.
REGIME FISCALE:
— Analogamente all’analogo accertamento per via giudiziale dell’usucapione, si applicano alla fattispecie in esame le normali imposte di trasferimento: cfr. in tal senso LANza,Lorn-MAGuRNo, Il notaio e le imposte indirette, Roma, 1998, p. 293 s
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