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Ingresso per lavoro in Italia

Ipotesi per lavorare in Italia da parte di cittadini extracomunitari (extra UE) in deroga al decreto flussi. Permesso di soggiorno su nulla osta.

Gennaio 10, 2022 by GC Lascia un commento

I casi particolari di ingresso per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari.

Categorie particolari di lavoratori, per la particolare natura delle prestazioni svolta dai medesimi, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi.


L’art. 27 c. 1 del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286 del 1998) contiene la seguente elencazione tassativa:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere i n Italia un incarico accademico (come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi dire ttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici , nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsia si tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodi ci, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (Lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).


La procedura

La procedura prende l’avvio con la richiesta, da parte del datore di lavoro, di nulla osta all’ingresso del lavoratore, presentata allo Sportello Unico competente; ottenuti i pareri della Questura e della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, avrà luogo il rilascio/ o il diniego dell’autorizzazione richiesta.
La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico competente, utilizzando gli appositi moduli telematici predisposti e salve le peculiarità di ogni singola ipotesi deve contenere:
– le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
– le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero;
– le specifiche contrattuali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, che verranno riportati anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
– l’impegno a garantire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicati;
– l’impegno a garantire un alloggio fornito dei requisiti di idoneità alloggiativa e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, in caso di espulsione.
Lo Sportello Unico dell’Immigrazione acquisisce i pareri della Questura e della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, e consegna al datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta.
Il cittadino straniero, una volta ricevuta la notizia del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180 giorni, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.
La Rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto solo se il nulla osta risulterà inserito sul sistema.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero, entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

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