La RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE consiste nell’ADEGUAMENTO DELLA CIFRA del CAPITALE NOMINALE al MINOR VALORE DEL CAPITALE REALE che si e’ ridotto in conseguenza delle perdite.
E’ dunque una riduzione del capitale nominale ed obbligatoria.
NOMINALE in quanto le risorse della società sono già state assorbite dalle perdite e non sono da distribuirsi ai soci, come invece si prevede in ipotesi di riduzione reale di cui all’art. 2445 c.c.;
OBBLIGATORIA in quanto imposta dal rispetto dei principi cardine in materia societaria come quello di trasparenza della situazione patrimoniale effettiva della società. Principio che opera oltre le soglie di tollerabilità previste dalla legge per la rilevanza delle perdite medesime.
Per detto principio di trasparenza non sarebbe praticabile la soluzione di ridurre le perdite non per il loro intero importo effettivo ma solo per un importo tale da portare la perdita stessa entro il livello di rilevanza (1/3 del capitale) o di allerta (minino legale).
Quanto sopra è confemato anche dalla Massima n. I.G.14 – 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie per la quale:
Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale
Pertanto, nel caso si voglia (riduzione facoltativa che si verifica quando la perdita pur essendo superiore ad 1/3 dell’importo del capitale non ridurrebbe il capitale ad un importo tale da essere inferiore a quello previsto dalla legge come minimo legale) o si debba (perdita di oltre un terzo del capitale che comporta la riduzione dell’importo di questo sotto al minimo stabilito dalla legge) ridurre il capitale, la riduzione deve essere sempre effettuata per l’intero importo della perdita.
Conforme: Cass. 17 novembre 2005, n. 23269, in Rep. Foro it., 2005, voce Societa` [6270], n. 971 per la quale:
«Ai sensi dell’art. 2446 c.c., l’assemblea è tenuta a deliberare la riduzione del capitale per perdite in proporzione delle perdite accertate: e ciò […] nel senso che la riduzione non può essere commisurata soltanto ad una frazione delle perdite, giacché ciò ne consentirebbe il trascinamento nel tempo ben oltre il limite temporale dell’esercizio successivo, espressamente indicato dalla menzionata disposizione del codice».
Una differente prospettiva è quella offerta dalla Massima n. 122 della Commissione del Consiglio Notarile di Milano, che afferma che è pur sempre possibile aumentare il capitale sociale per un importo che, anche se non corrispondente alla perdita accertata, sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.
Secondo la Massima 122 è dunque legittimo l’aumento di capitale:
(i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
(ii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;
(iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
(iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
(v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.
In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già pubblicizzata – deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.
E’, COMUNQUE, SEMPRE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE L’IMPORTO DELLA PERDITA SUBITA DALLA SOCIETÀ SIA CORRETTAMENTE DETERMINATO E CHE SIANO RISPETTATI GLI ONERI DOCUMENTALI E INFORMATIVI, OVVERO:
- La convocazione senza indugio dell’assemblea dei soci
- la redazione della situazione patrimoniale aggiornata ed approvata (da allegarsi al verbale), salvo non sia utilizzabile il bilancio di esercizio
- la redazione della relazione sulla detta situazione patrimoniale e la comunicazione della stessa al Collegio Sindacale per le relative osservazioni
- il deposito della detta relazione e delle osservazioni dell’organo di controllo presso la sede della società negli otto giorni precedenti la data fissata per l’assemblea
- l’esposizione, da parte dell’organo amministrativo, in Assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della detta relazione.
PER LE PERDITE RISULTANTI DAL BILANCIO CHIUSOSI AL 31 DICEMBRE 2020, LA LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI DIFFERIRNE LA RILEVANZA ATTUALE, PREVEDENDO UN RINVIO AL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO. PER I RELATIVI APPROFONDIMENTI SI VEDA IL RELATIVO COMMENTO.
Il concetto di perdita
Si verifica una PERDITA DI CAPITALE quando il PATRIMONIO NETTO (la differenza tra attività e passività) della società – ovvero la differenza tra attività e passività – è INFERIORE AL CAPITALE NOMINALE.
La perdita rilevante è, dunque, sempre una perdita di capitale.
COME SI CALCOLA LA PERDITA?
IL LEGISLATORE (ARTT. 2446 e 2447 c.c.) PREVEDE UNA SPECIFICA DISCIPLINA CHE SI APPLICA SOLO QUANDO LA PERDITA E’ RILEVANTE OVVERO SUPERIORE AD UN TERZO DEL CAPITALE.
Le tesi in merito all’incidenza delle perdite erano due:
1. la perdita incide immediatamente sul capitale (incidenza sulle riserve richiede invece un’esplicita delibera dell’assemblea). E’ tesi che non è stata seguita dalla giurisprudenza.
2. le perdite vanno ad incidere prima sulle RISERVE e solo dopo aver assorbito tutte le riserve, vanno ad intaccare il capitale.
Questa tesi deriva dalla valorizzazione della funzione delle riserve quali “cuscinetto” a protezione del capitale.
L’incidenza della perdita sulle riserve segue un ORDINE determinato detto “ordine di utilizzabilità delle riserve”
La Cassazione ha affermato che è invalida la delibera di assemblea che non osservi, per l’abbattimento o azzeramento delle riserve, l’ordine di aggredibilità della riserve.
Tale ordine si basa su quello della vincolatività stessa delle riserve, le quali vengono assorbite secondo la loro intrinseca disponibilità (le riserve che hanno un maggior grado di vincolatività hanno maggiormente accentuata la funzione di protezione del capitale: esempio tipico è la riserva legale, a formazione progressiva ed obbligatoria, la quale è naturalmente deputata a salvaguardare il capitale sociale dall’incidenza dei risultati negativi d’esercizio).
La Dottrina ha elaborato un criterio od ordine di vincolatività per il quale le perdite vanno ad intaccare prima:
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– gli utili in corso di formazione (gli utili di periodo);
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– gli utili pregressi e non distribuiti;
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– le riserve facoltative;
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– le riserve straordinarie (da fusione e fiscali);
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– le riserve statutarie;
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– la riserva da rivalutazione monetaria;
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– la riserva da sovrapprezzo;
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– i versamenti dei soci in conto capitale (per la corrente dottrinaria che li equipara ad una riserva da sovrapprezzo);
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– la riserva legale;
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– il capitale sociale.
QUESTO E’ L’ORDINE DI VINCOLATIVITA’ DELLE RISERVE DA SEGUIRE PER L’ABBATTIMENTO DELLE PERDITE.
Vi è poi la questione se sia automatica o meno l’erosione delle riserve ovvero:
- Per una prima tesi le perdite vanno ad essere coperte automaticamente dalle riserve (senza influenza della volontà assembleare: l’assemblea può e deve solo prendere atto che le perdite hanno comportato l’erosione delle riserve secondo l’ordine suddetto);
- Per un’altra tesi, invece, è comunque NECESSARIA una delibera dell’assemblea che mandi a copertura delle perdite le riserve in quanto la gestione delle poste contabili è di competenza dell’assemblea.
Tali tesi (presa d’atto che le perdite sono assorbite nel seguente ordine o delibera di portare le riserve a copertura delle perdite) sono alternative, ma non si può prescindere dall’indicare nella delibera l’ordine delle riserve già azzerate o da azzerare.
NB: la situazione patrimoniale di riferimento (da dove verificare la consistenza del patrimonio sociale e, dunque, l’entità e le caratteristiche delle poste contabili) deve essere attuale ovvero deve riferirsi ad una data non anteriore a 60 GIORNI rispetto alla data dell’assemblea chiamata a deliberare in proposito. La detta situazione contabile, redatta con i criteri e la composizione del bilancio d’esercizio, dovrà essere approvata dall’assemblea. Alternativamente, se chiusosi da non oltre 6 mesi è utilizzabile, come riferimento, l’ultimo bilancio d’esercizio.
Le poste contabili più comuni:
– LA RISERVA LEGALE
E’ ORMAI APPURATO CHE LA RISERVA LEGALE DEVE ESSERE UTILIZZATA PER LA COPERTURA DELLE PERDITE.
LA RISERVA LEGALE E’ UTILIZZABILE AL FINE DELLA COPERTURA DELLE PERDITE in quanto la tipica funzione della medesima è quella di protezione ( c.d. “cuscinetto”) del capitale con onere di formazione proporzionale (accantonamento di una percentuale degli utili).
– I VERSAMENTI FATTI DAI SOCI
POSSONO ESSERE:
1- CON OBBLIGO DI RIMBORSO;
2- SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO;
3- SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO MA CONDIZIONATI.
LE DENOMINAZIONI SONO VARIABILI MA NELLA SOSTANZA SI RISOLVONO NEI SEGUENTI:
1 (CON OBBLIGO DI RIMBORSO) – SONO i FINANZIAMENTI DEI SOCI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ: GENERANO UN OBBLIGO DI RIMBORSO (CON RELATIVI INTERESSI). SONO, COMUNQUE, UN DEBITO E NON UNA RISERVA. I soci potranno rinunciare al rimborso eliminando correlativamente parte delle perdite.
2 (SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO) – SONO APPORTI CHE I SOCI FANNO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO. SONO VERSAMENTI/APPORTI A PATRIMONIO E NON A CAPITALE (LA RELATIVA SOMMA VA AD AUMENTARE IL PATRIMONIO SOCIALE MA NON IL CAPITALE SOCIALE).
- POSSONO ESSERE EFFETTUATI O PER COPRIRE PERDITE GIA’ VERIFICATE E IN TAL CASO SONO DENOMINATI “VERSAMENTI A FONDO PERDUTO”
- OPPURE SERVONO A DOTARE LA SOCIETA’ DI MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ (VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE)
QUESTI VERSAMENTI NON SONO NECESSARIAMENTE PROPORZIONALI ALLA QUOTA DI CAPITALE GIA’ SOTTOSCRITTA (COME INVECE SONO QUELLI IN CONTO FUTURO AUMENTO).
SE I VERSAMENTI NON SONO PROPORZIONALI E’ COMUNQUE POSSIBILE UN QUALCHE COLLEGAMENTO CON IL SOCIO CHE LI HA ESEGUITI (A DIFFERENZA DEL VERSAMENTO A FONDO PERDUTO OVE TALE COLLEGAMENTO NON RILEVA). IL COLLEGAMENTO (C.D. “targatura”) GENERA O MANTIENE IL DIRITTO DEL SOCIO CHE HA ESEGUITO IL VERSAMENTO NON PROPORZIONALE ALLA RESTITUZIONE DEL VERSAMENTO ALL’ESITO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ E DOPO IL PAGAMENTO CON SODDISFAZIONE DEI CREDITORI SOCIALI ED ANCHE, PER ALCUNI, IN ESECUZIONE DI UN AUMENTO DEL CAPITALE IN FAVORE SOLO DEI SOCI CHE GLI HANNO EFFETTUATI.
3 (SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO MA CONDIZIONATI) – LA CONDIZIONE E’ QUELLA CHE VENGA SUCCESSIVAMENTE DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE e sono solitamente detti “VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE“.
L’obbligo di restituzione sorgerà per la società solo quando l’evento condizionante (delibera di aumento di capitale a titolo oneroso) non intervenga nel termine (anche implicito) concordato con l’organo amministrativo dal socio in sede di esecuzione dell’apporto.
FERMO IL FATTO CHE QUESTI VERSAMENTI, DURANTE LA VITA DELLA SOCIETA’, SONO INTACCABILI DALLE PERDITE SENZA IL CONSENSO DEL SOCIO CHE LI HA ESEGUITI.
SONO QUINDI DA DISTINGUERSI DAI “VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE” (ipotesi 2) CHE SONO QUELLI NON ORIENTATI A LIBERARE UN FUTURO AUMENTO, MA ACQUISITI AL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ andando a costituire VERE E PROPRIE RISERVE DISPONIBILI.
“TARGATURA“: QUANDO SI MANTIENE UN COLLEGAMENTO CON IL SOCIO CHE GLI HA ESEGUITI. LA TARGATURA DERIVA DA UN ACCORDO TRA SOCIO ED ORGANO AMMINISTRATIVO. Permette al socio di liberare le azioni/quote che saranno emesse in conseguenza di un aumento di capitale a pagamento (che ben può essere quello conseguente all’azzeramento/riduzione del capitale stesso per perdite).
– GLI UTILI DI PERIODO:
L’UTILIZZABILITA’ DI TALE POSTA CONTABILE AI FINI DELLA COPERTURA DELLA PERDITE E’ STATA VIVAMENTE DISCUSSA:
1- UNA PRIMA TESI RITIENE CHE NON SIA POSSIBILE PERCHE’ TRATTASI DI UN RISULTATO PROVVISORIO ED INCERTO. E ciò, si dice, anche in ottica di tutela dei creditori.
2- ALTRA TESI PROPENDE PER L’UTILIZZABILITA’ ANCHE DEGLI UTILI DI PERIODO PERCHE’ QUESTI RISULTANO DA UN DOCUMENTO CONTABILE CHE HA TUTTI GLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E, SOPRATTUTTO, PER UN PRINCIPIO DI SIMMETRIA CON LE PERDITE DI PERIODO: SICCOME QUESTE ULTIME RILEVANO – ASSIEME A QUELLE DI ESERCIZIO – PER DEFINIRE L’IMPORTO DELLA COMPLESSIVA PERDITA, COSI’ LO STESSO RISULTATO CONTABILE DEVE RILEVARE ANCHE SE POSITIVO (UTILE) E NON NEGATIVO (PERDITA).
CONFORME LA MASSIMA DEL COMITATO STUDI DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO N. 68, L’ORIENTAMENTO DEL COMITATO NOTARILE TRIVENETO HG9 E LA MASSIMA 6 DELLA CAMPANIA, DUNQUE, FAVOREVOLI ALL’UTILIZZABILITA’ DEGLI UTILI DI PERIODO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE.
– LA RISERVA STATUTARIA
LA RISERVA STATUTARIA è pacificamente UTILIZZABILE AI FINI DI COPERTURA DELLE PERDITE.
– RISERVA AZIONI PROPRIE.
NON E’ UTILIZZABILE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE PERCHE’ E’ UNA POSTA RETTIFICATIVA E NON REALE LA (GIA’) RISERVA AZIONI PROPRIE.
nb: PER LA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE LA DETTA RISERVA CONSISTE IN UNA POSTA NEGATIVA PARI AL VALORE DI ACQUISTO DELLE AZIONI.
DETTA POSTA NEGATIVA VINCOLA – RENDENDOLE NON UTILIZZABILI, PER CORRISPONDENTE IMPORTO, AI FINI DI AUMENTO DEL CAPITALE – LE RISERVE ALTRIMENTI DISPONIBILI PER L’AUMENTO, RENDENDOLE INUTILIZZABILE A TAL FINE, FINO A CHE LE AZIONI PROPRIE NON VENGANO ALIENATE O ANNULLATE.
PER UN’ANALISI DELLA RELATIVA DISCIPLINA, PER COME MUTATA IN CONSEGUENZA ALLA RIFORMA DEL 2015, SI RINVIA AL NOSTRO ARTICOLO E ALLE MASSIME 145 – 146 – 147 DELLA COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO.
Ipotesi peculiare è la riserva da accantonamento per AUMENTO del CAPITALE A TITOLO GRATUITO in pendenza di PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE:
questa è riserva accantonata in favore degli obbligazionisti titolari di titoli convertibili in azioni, in caso di aumento di capitale in parte accantonato.
Una volta creata, questa riserva non può essere utilizzata per coprire le perdite successive o per essere imputata a capitale in occasione di aumento gratuito.
La stessa diviene, dunque, utilizzabile solo se la perdita, erose le altre riserve, va ad intaccare il capitale. Ed in questo caso questa particolare riserva sarà utilizzata in proporzione alla diminuzione del capitale (come se già fosse capitale ovvero come se gli obbligazionisti avessero convertito). Pertanto, in caso di azzeramento del capitale, la stessa sarà ugualmente azzerata.
Paradossalmente è una riserva che viene scalfita dopo la riserva legale.
L’ipotesi di perdite superiori al capitale è affrontata nello specifico articolo, che si trova qui.
LE MASSIME DELLA COMMISSIONE SOCIETA’ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE:
35. Riduzione “effettiva” del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2482 c.c.) [19 novembre 2004]
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