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    Le perdite superiori al capitale

    L’ipotesi di perdite superiori al capitale. La ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite.

    Febbraio 1, 2022 by GC Lascia un commento

    Le modalità di abbattimento delle perdite il cui importo è superiore a quello del capitale.

    Ai sensi dell’art. 2484 le società di capitali si sciolgono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter c.c.

    Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, ovvero quando, avendo senza indugio convocato l’assemblea ai sensi dell’art. 2447 (2482 ter per SRL) (seguendo le formalità dell’art. 2446 (2482 bis per SRL) del Codice Civile, l’assemblea non approva la delibera di ricostituzione del capitale almeno al minimo legale (salvo la “moratoria” covid di cui si è detto).

    Ai creditori della società è riconosciuta una tutela risarcitoria in relazione ai danni che dovessero subire e causati dal ritardo o dalla omissione nel procedere agli adempimenti a carico degli amministratori.

    Avendo la dichiarazione di scioglimento efficacia costitutiva, si riconosce ai soci, finché non risulti pubblicizzata la causa di scioglimento, il diritto di riportare la società in integro statu, senza per questo dover passare dalle forche caudine dell’opposizione dei creditori.

    In linea con questa ricostruzione appare un recente intervento giurisprudenziale che ha reputato legittima la rimozione della causa di scioglimento operata tra la chiusura dell’assemblea, che convocata per ricapitalizzare la società non aveva utilmente deliberato, ed il relativo adempimento pubblicitario.

    L’ASSEMBLEA CONVOCATA PER L’ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI ART. 2447/2482 ter C.C.:

    Può accadere che, una volta abbattute le riserve, nell’ordine già indicato, e, successivamente, azzerato il capitale, vi siano ulteriori perdite.

    Principi dottrinari e questioni sull’azzeramento del capitale sociale:

    – E’ possibile ricostituire il capitale a maggioranza?

    • A) Secondo parte della Dottrina vi sarebbe un diritto individuale del socio alla liquidazione, pertanto occorrerebbe l’unanimità.
    • B) Per la teoria prevalente non esistono diritti individuali non disponibili se si rispetta la parità di trattamento, ed inoltre la minoranza è tutelata dal diritto di opzione (valori inespressi in bilancio, avviamento) sulle partecipazioni di nuova emissione.

    Dopo l’azzeramento e’ necessaria la sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione in assemblea contestualmente all’assunzione della delibera?

    • A) per parte della Dottrina in questa ipotesi è necessario reperire subito risorse per operare: altrimenti opera la causa di scioglimento e società è da intendersi in liquidazione;
    • B) Per opinione prevalente basta che il termine per l’operazione sia congruo (se pur non strettamente coincidente con quello per l’opzione) e, conseguentemente, è possibile assumere la delibera di ricostituzione del capitale anche in ipotesi di soci assenti in assemblea. Sarà rispettato il diritto di opzione/sottoscrizione di questi per le partecipazione di nuova emissione;
    • C) Per la Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 1

    Tecniche:

    • Al fine di “assorbire” o azzerare le perdite che residuano dopo l’azzeramento del capitale, è possibile procedere con:
    • a) versamenti a fondo perduto (anche non proporzionali)
    • c) sovrapprezzo pari alle perdite ulteriori (più che sovrapprezzo è un versamento a fondo perduto in quanto a funzione).
    • b) la tecnica della c.d. “altalena” che prevede un aumento di capitale da 0 ad una cifra più alta, del minimo legale, per un importo tale da coprire la perdita. Dopo la sottoscrizione con versamento del 25% del valore nominale delle partecipazioni si procede ad una riduzione del capitale per l’importo delle perdite ulteriori, al fine di azzerarle.
    • d) Massima Milano 122: direttamente l’aumento per un importo tale da far rientrare la perdita entro il terzo:

    AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE

    La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l’assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.
    E’ dunque legittimo l’aumento di capitale:
    (i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
    (ii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;
    (iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
    (iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
    (v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.
    In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già pubblicizzata – deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.

    Normativa: artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter, c.c.
    (Massima n. 122 pubblicata il 18 ottobre 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

    Di contrario avviso il Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie:

    AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE RILEVANTI AI SENSI DI LEGGE

    In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell’assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate.

    (Massima n. I.G.30 – 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)


    • Le formalità sono quelle già indicate nel relativo articolo.
    • Quanto alla tecnica redazionale:
    • delibera 1: mandare le riserve a copertura di una parte delle perdite;
    • delibera 2: ridurre il capitale a 0 riducendosi le perdite a ….
    • delibera 3: aumentare il capitale da 0 ad Euro …. prevedendo un sovrapprezzo di euro (importo proporzionale della perdita residua) ad azione;
    • delibera 4: di fissare un termine per l’opzione e fissare un termine per l’operazione di aumento (inscindibile).
    • Previsione che l’inoptato possa essere collocato presso i terzi.
    • La modifica del capitale si fa ora per allora.

    Per la disciplina delle perdite durante lo stato emergenziale da covid 19, si rinvia al relativo articolo.


    SOVRAPPREZZO:

    è la maggior somma che il sottoscrittore paga rispetto al valore nominale dell’azione (la cifra corrispondente alla frazione del capitale). Valore reale è quello di bilancio (comprensivo delle riserve). Prezzo di emissione: quanto il sottoscrittore paga.

    Funzione?

    tutelare i soci attuali della società per il caso in cui il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale. E’ la tassa d’ingresso che il sottoscrittore paga per entrare.

    Sovrapprezzo obbligatorio: quando escludo o limito l’opzione sulle azioni di nuova emissione (in base al valore del patrimonio: 2441 c.c.).

    Sovrapprezzo facoltativo: quando è previsto dalla delibera in ipotesi nelle quali non è obbligatorio (anche a carico dei soci attuali).

    La misura del sovrapprezzo: se è obbligatorio (2441 comma 6) il valore minimo del sovrapprezzo è quello del patrimonio netto. Se è facoltativo qualcuno dice che il patrimonio netto è limite massimo, altrimenti sarebbe limite alla possibilità di esercitare l’opzione.

    ART. 2439 comma 1: va versato integralmente all’atto della sottoscrizione. Riserva da sovrapprezzo ha una distribuibilità particolare: non può essere distribuita finché la riserva legale ha raggiunto la percentuale richiesta dalla legge.

    Si possono prevedere due soprapprezzi (facoltativo) es. per il caso di inoptato? sì, l’operazione può essere strutturata come l’assemblea ritiene opportuno. E’ possibile che l’inoptato abbia un prezzo maggiore del prezzo di emissione.

    società Art 2447 cc,  azzeramento del capitale,  operazioni straordinarie,  perdita del capitale,  riserve,  società

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