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La decorrenza degli effetti della scissione

LA DECORRENZA DEGLI EFFETTI REALI ED OBBLIGATORI DELLA SCISSIONE SOCIETARIA. POSTDATAZIONE E RETRODATAZIONE AI FINI CIVILISTICI E FISCALI.

Aprile 8, 2020 by GC 1 commento

Il primo comma dell’art. 2506 quater Codice Civile dispone:

“La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504 bis.”

L’indicata decorrenza degli effetti della scissione è derogabile (nel progetto di scissione) nei termini che seguono:

  • per gli effetti “reali” della scissione, per tali intendendosi l’efficacia dal punto di vista civilistico, rispetto ai terzi, può essere prevista una data anche successiva da quella “naturale” (per tale intendendosi quella dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel competente registro delle Imprese, come sopra indicato), ma solo se le società beneficiarie non siano di nuova costituzione. In questa ultima ipotesi, infatti, la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale della beneficiaria viene acquistata al momento dell’iscrizione dell’atto di scissione che costituisce atto costitutivo della stessa beneficiaria: atto costitutivo, che, per sua stessa natura non può essere soggetto ad elementi accidentali); NB: anche in ipotesi di TRASFORMAZIONE si può apporre un termine di efficacia diverso da quello della deliberazione. Secondo Orientamento Triveneto KA 10: “Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.” Così anche il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Treviso per il quale la previsione di un termine di efficacia differito non si pone in contrasto con i termini di deposito previsti (oggi dieci giorni) dall’art. 2330 c.c. (art. 2464 c.c.) poiché il termine iniziale non influisce sul termine previsto dal deposito stesso. Il riferimento ai 60 giorni successivi al deposito si ricava dalla disciplina in tema di trasformazione eterogenea, che prevede detto periodo temporale al fine di consentire l’opposizione dei creditori.
  • per gli effetti “obbligatori” ovvero quelli che hanno valenza interna alla società e dunque appaiono astrattamente disponibili dalla stessa, può essere stabilita anche una data anteriore a quella della predetta iscrizione. La corrispondente retrodatazione può arrivare fino al momento iniziale dell’esercizio sociale in corso; e, ciò, perché, i risultati contabili ancora precedenti sono già stati cristallizzati nel bilancio dell’esercizio già chiuso. Questo come criterio generale. Nello specifico tali effetti obbligatori si suddividono in contabili e fiscali.
    • CONTABILI sono quegli effetti disponibili dai soci nei termini ora indicati e riguardano, ad es., la data dalla quale le azioni delle società beneficiarie partecipano agli utili relativi al ramo di azienda oggetto di assegnazione alle medesime. Tali effetti rientrano tra quei diritti dei soci che l’assemblea chiamata ad approvare il progetto di scissione (come di fusione) non può modificare (almeno senza il consenso degli interessati). Qualche dubbio poi può muoversi in ordine alla possibilità di retrodatare questi effetti contabili in caso di società beneficiaria di nuova costituzione: in tal modo, infatti, l’effetto in parola precederebbe addirittura la stessa esistenza del soggetto al quale è imputato. La Dottrina che si è occupata della questione, però, ammette la retrodatazione degli effetti contabili anche per tale ipotesi e ciò in conseguenza della, più volte ricordata, natura essenzialmente modifica-evolutiva dell’operazione di scissione: non vi è, infatti, una successione o una vicenda estintivo-costitutiva ma, unicamente, una modifica delle regole organizzative delle società coinvolte. Secondo tali regole meramente organizzative pare allora possibile “accantonare” e rilevare separatamente i risultati contabili dell’esercizio in corso per poi imputarli alla società di nuova costituzione.
    • FISCALI: la retrodatazione è astrattamente possibile anche agli effetti fiscali, con il notevole vantaggio, per la scissa, di non dover presentare un bilancio relativo al periodo che va dall’inizio dell’esercizio nel quale si verifica la scissione al giorno in cui la scissione ha efficacia civilistica. Si è detto che tale possibilità sarebbe solo teorica poiché vi è una norma fiscale (art. 173 TUIR) che la permette unicamente nell’ipotesi in cui la scissione sia totale e comporti, dunque, l’estinzione della scissa. Inoltre, la beneficiaria deve essere soggetta al medesimo regime di tassazione della scissa (non così se, ad esempio, la scissa è una società di capitale (IRES) e la beneficiaria è una società di persone (IRPEF). Ed, ancora, i termini di chiusura ed inizio dei relativi esercizi devo coincidere.

fiscalità,  società scissione societaria,  società

Interazioni del lettore

Trackback

  1. La scissione societaria - Giulio Cesare ha detto:
    Aprile 8, 2020 alle 4:45 pm

    […] Per la decorrenza degli effetti della scissione si veda il relativo articolo. […]

    Rispondi

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