L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 prevede che “(..) L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4 (n.d.r. nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio fiscale ovvero la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale; nell’indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale), con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies (n.d.r. atti o negozi delle società e degli enti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’articolo 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. (…)”.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:
NON E’ NECESSARIA L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE DI SOGGETTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA PER GLI ATTI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COME PER GLI ATTI COSTITUTIVI DI NUOVE SOCIETA’
ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO-GIURIDICA
UNIONCAMERE – CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO
Poiché le iscrizioni nel registro delle imprese sono rette dal principio di tassatività di cui all’art. 2188, c. 1 del codice civile e siccome non si rinviene una specifica previsione che imponga l’indicazione del numero di codice fiscale per le persone giuridiche o fisiche straniere che non siano anche residenti in Italia, non appare obbligatorio da parte di tali soggetti dotarsi di apposito codice fiscale italiano, ai fini degli adempimenti pubblicitari collegati all’acquisto, da parte degli stessi, di partecipazioni societarie in Italia.
Sulla base di tali considerazioni si segnala che il MISE con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021 ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, integrando il decreto 18 ottobre 2013, mediante le quali sono state acquisite le indicazioni di cui sopra.
Anche la relativa modulistica da compilare per l’invio delle pratiche al registro delle Imprese è stata adeguata ed è ora operativa: il modello “S” per l’elenco dei soci non rende più obbligatorio l’indicazione del codice fiscale per il socio che non sia anche cittadino italiano.
Si segnala tuttavia che, allo stato attuale, qualora si intenda evidenziare, tramite il modello “P”, la unicità di partecipazione da parte di un soggetto persona fisica straniera, rimane necessario indicare il codice fiscale.
BENI IMMOBILI:
Per l’acquisto di diritti su beni immobili da parte di soggetti già non residenti fiscalmente in Italia, il codice fiscale italiano, se non è necessario per la stipulazione dell’atto notarile, è, tuttavia, richiesto per le formalità conseguenti alla stipulazione: le modalità operative di registrazione e trascrizione dell’atto pubblico, stante il fatto che la procedura informatica relativa qualifica il mancato inserimento del codice fiscale come “errore bloccante”.
Quanto sopra risulta da risposta a specifico interpello all’Amministrazione Finanziaria.
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