Le clausole di gradimento in ambito societario costituiscono una limitazione alla circolazione delle partecipazioni.
Il gradimento è detto “mero” quando il soggetto chiamato ad esprimersi in ordine all’ingresso del cessionario della partecipazione in società, non è vincolato, nella sua valutazione, né a parametri o requisiti oggettivi né ad un obbligo di motivazione.
La funzione dell’introduzione in statuto di dette clausole è quella di evitare che terzi non graditi entrino a far parte della società.
Questo interesse, certamente meritevole di tutela, deve però raffrontarsi con quello individuale del socio a disinvestire la sua partecipazione.
La disciplina di dette clausole per le società a responsabilità limitata è parzialmente differente da quella prevista per la società per azioni. Per quanto riguarda, invece, le società di persone si ricorda che la cessione della quota a responsabilità illimitata costituisce sempre una modifica dell’intero contratto sociale, pertanto è necessario che ciascuno dei soci esprima il suo insindacabile consenso all’ingresso in società di un nuovo soggetto (salvo patto contrario).
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SRL:
L’art. 2469 c.c. è la norma di riferimento per la disciplina delle clausole di gradimento negli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata.
Dette clausole, se di “mero gradimento“, sono clausole dell’atto costitutivo valide ed efficaci ma attribuiscono al socio il diritto di recesso. Per l’esercizio di tale diritto la maggior parte della dottrina, conformemente alla lettera del detto articolo, ritiene che sia sufficiente la semplice presenza in statuto della clausola di mero gradimento (recesso esercitabile ad nutum). Diritto che, comunque, certamente spetterà in caso di diniego del mero gradimento. Il diritto di recesso spetta ex lege, salva l’efficacia e validità della clausola di mero gradimento.
Per la MASSIMA N. 151 del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: non si configurebbe un’ipotesi di recesso ad nutum potendosi prevedere in statuto che il socio possa recedere solo in caso di mancato ottenimento del placet alla cessione. Pertanto la detta clausola costringe comunque il socio che ha trovato un acquirente della sua partecipazione (o parte della stessa) a chiedere, nelle forme previste dallo statuto, che il soggetto o l’organo che deve esprimere il gradimento, lo faccia. In caso di diniego o parere negativo il socio potrà allora legittimamente recedere dalla società azionando il relativo procedimento.
Per limitare la facoltà di recesso si rammenta poi che l’atto costitutivo può prevedere un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
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SPA:
In ipotesi di società per azioni, invece, la norma di riferimento è l’art. 2355 bis c.c.
In primis, i vincoli sulla circolazione posso riguardare unicamente azioni nominative (o l’ipotesi in cui non si sia proceduto all’emissione di titoli azionari). Secondariamente, le clausole che prevedono il mero gradimento per la cessione delle azioni, in questo caso sono del tutto inefficaci se non prevedono un obbligo di acquisto a carico della società, degli altri soci o il recesso del cedente.
Pertanto, se una clausola di mero gradimento nella SRL rimane valida (facendo però sorgere a favore dei soci il diritto di recesso), nella SPA la medesima clausola – se non sono previsti correttivi – rimane del tutto inefficace.
La differenza non è di poco conto:
- il cessionario di azioni che non abbia ottenuto il placet può, comunque, in tale caso farsi iscrivere nel libro soci ed esercitare i diritti sociali;
- mentre quello di una quota di SRL potrà vedersi negata la detta legittimazione, potendo unicamente agire nei confronti del suo dante causa.
NB:
Le clausole di gradimento non mero (ovvero quelle clausole che subordinano l’efficacia del trasferimento alla verifica di circostanze oggettive come una qualifica del cessionario) non necessitano della previsione di “correttivi” nella S.P.A. per essere efficaci. Nel caso però queste clausole debbano operare anche per l’ipotesi del trasferimento a causa di morte allora è necessario, perchè siano opponibili agli eredi del socio, (e, dunque, efficaci nei loro confronti impedendo l’ingresso in società) prevedere in statuto che se il gradimento non sarà concesso la partecipazione del de cuius andrà liquidata agli eredi secondo un prestabilito criterio.
[…] Ecco che, dunque, la relativa disciplina sarà quella già vista nell’articolo relativo alle clausole di mero gradimento: […]