Con l’introduzione del modello giuridico BENEFIT si permette per la prima volta alle società lucrative di perseguire, accanto allo scopo di lucro, un vantaggio pubblico, inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente.
Nel nostro ordinamento non era infatti considerato lecito per l’organo amministrativo il compimento di attività non direttamente orientate al profitto, pur essendo già previsto, all’art. 41 della Costituzione, l’indirizzamento e il coordinamento dell’iniziativa economica libera a fini sociali.
La società BENEFIT non è un nuovo tipo societario ma una QUALIFICA conseguente all’introduzione nell’oggetto sociale della società di “una o più finalità di beneficio comune” con conseguente assunzione dell’impegno di gestire l’attività sociale “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti della comunità e dell’ambiente.
Scopo di lucro:
Lo scopo di lucro non viene limitato né tantomeno escluso in conseguenza dell’adozione della qualifica di società BENEFIT ma si accompagna a finalità ulteriori a vantaggio dell’intera collettività.
La detta qualifica può essere rivestita da qualsiasi società avente scopo di lucro (di persone o capitali) e si assume in conseguenza di una modifica dell’oggetto sociale (non si tratta di trasformazione perchè non vi alcun cambiamento del tipo societario già prescelto) .
Si ritiene che la qualifica di impresa sociale e di cooperativa sociale sia incompatibile con la disciplina delle società benefit.
Recesso:
La modifica statutaria, trattandosi di modifica delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, è causa di recesso per i soci assenti o dissenzienti nelle società di capitali.
Denominazione:
In sede di detta modifica potranno poi essere aggiunte alla denominazione sociale le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, prima o dopo all’indicazione del tipo (es. “….. società benefit a responsabilità limitata” o “……. srl società benefit”).
Conseguenze:
Con l’acquisto della qualifica di Società Benefit la compagine sociale decide volontariamente di vincolare l’organo amministrativo a rispettare la missione di beneficio comune, pena la responsabilità per inadempimento degli amministratori – verso la società medesima – secondo le disposizioni applicabili al tipo societario coinvolto.
Dalla scelta del nuovo modello giuridico non derivano ad oggi vantaggi fiscali od economici, ma, anzi, oneri di gestione responsabile, sostenibile e trasparente (dei quali dar conto in una relazione da allegarsi al bilancio d’esercizio – per le società che sono tenute alla redazione dello stesso – e nominando un “responsabile dell’impatto“) che legittimano l’operato di chi amministra la società a perseguire finalità ulteriori a quelle di lucro, facendo distinguere nel mercato la società BENEFIT da altre forme imprenditoriali che mirino unicamente alla massimizzazione dei profitti (“vantaggio reputazionale“).
Da tale vantaggio reputazionale deriva l’assoggettamento alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole – D.Lgs. 145/2007 – e al Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005 -, sotto la vigilanza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Normativa:
Il modello giuridico “BENEFIT” è nato e cresciuto negli Stati Uniti ove ha un enorme successo. E’ stata introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge di Stabilità 2016 all’Art. 1, comma 376 e ss. permettendo e favorendo il bilanciamento dello scopo egoistico dei soci all’utile con l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
Questa la normativa di riferimento:
Articolo 1, commi 376-384 (Società benefit) – LEGGE STABILITA’ 2016
“376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:
a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune.
379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
381. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.”
Il comma 376 promuove la costituzione e si favorisce la diffusione di società che – nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili – perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
Il comma 377 prevede che tali finalità, indicate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale, siano perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
Il comma 378 contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune.
Il comma 379 stabilisce che la società benefit indichi nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l’abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Il comma 380 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.
Il comma 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica, mentre il comma 382 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell’operato della società benefit, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. La relazione annuale – ai sensi del comma 383 è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.
Il comma 384 affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.
Guide pratiche – formulario:
“Nonostante il perseguimento delle finalità di beneficio comune, le società benefit sono e rimangono società lucrative. Questo elemento le differenzia dalle imprese sociali e dal settore non profit in generale, caratterizzato dal perseguimento in via principale di attività di interesse generale con esclusione totale o parziale dello scopo di lucro soggettivo. Le società benefit rispondono ad una logica opposta: sfruttare le capacità del business e la forza sottesa all’interesse personale per produrre un risultato vantaggioso per la collettività. Un capitalismo evoluto che aspira a risolvere i problemi sociali più impellenti senza rinunciare, ma anzi avvalendosi, delle logiche del profitto.”
La Camera di Commercio di Taranto ha reso disponibile sul suo sito internet la guida “Società Benefit, breve guida alla costituzione e alla gestione”.
FEDERNOTIZIE fornisce una guida pratica alle società benefit riportando in nota parte dell’articolo dell’oggetto sociale di una società benefit:
“Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La società ha per oggetto:
a. l’attività di affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti privati e pubblici, di design e implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità;
b. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di design guidati da principi di sostenibilità;
c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:
− la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;
− il design e l’introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
− la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto positivo del loro operato;
d. le attività di training e coaching… (segue)”
ed indicando, oltre a quella alla denominazione, le modifiche statutarie dirette all’assunzione del modello BENEFIT:
“Articolo … – OGGETTO SOCIALE:
In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (di qui in avanti Legge di stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La società ha per oggetto:
- (attività economica principale)
- (altra attività economica principale)
- le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte: …
Le finalità di beneficio comune saranno perseguite mediante la produzione dei seguenti effetti positivi (segue descrizione)… (oppure mediante la riduzione dei seguenti effetti negativi…segue descrizione) nei confronti della/e seguente/i categoria/e: … (descrizione delle categorie tra quelle indicate dal legislatore: dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti)
La società ha altresì per oggetto:
[seguono altre possibili attività economiche perseguite dalla società e la formula di chiusura relativa all’oggetto sociale]”
Articolo … – Disposizioni in materia di Società Benefit
Ai sensi della legge di stabilità 2016 e dei suoi allegati, l’organo amministrativo (oppure l’assemblea ordinaria oppure i soci all’unanimità o a maggioranza) individua/no il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. … – OGGETTO SOCIALE. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto.
L’organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).
Articolo … – POTERI DI AMMINISTRAZIONE
All’Organo amministrativo competono i poteri di […]
L’organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di società benefit.
“Articolo … – Disposizioni Applicabili
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ….., nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.””
Vuoi costituire una società benefit o proporre in Assemblea il cambiamento dell’oggetto sociale per far assumere alla società la qualifica benefit?
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