“Il testamento è il luogo nel quale, lo si voglia o no, il de cuius ferma le sue ultime volontà; consegnate a uno scritto, destinato a risuonare, negli orecchi dei nominati e dei dimenticati, quando il suo autore è già tradotto in silenzioso ricordo.” (Prof. Vincenzo Barba)
Il testamento è il principale (nel senso del “più forte”) atto di autonomia privata.
Attraverso la scheda testamentaria un soggetto può infatti fare in modo che la sua volontà superi la sua stessa esistenza.

E’ il testatore (colui che dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere) il principe delle vicende successorie e quale Principe ha la massima autonomia per assecondare le sue esigenze.
I limiti a tale autonomia sono formali: forse è sbagliato parlare di limiti in questo ambito, essendo piuttosto dei requisiti necessari per far sì che ad una data volontà sia da riconoscere come volontà testamentaria.
A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, 40, «Il riconoscimento della volontà testamentaria ha sempre costituito uno degli aspetti più umani dell’intervento del diritto nella vita […] In questa valutazione essenziale dell’istituto testamento non viene tanto perseguito, naturalmente, l’obiettivo di dare al patrimonio del defunto la più congrua destinazione, quanto il rispetto alla personalità del soggetto, nel riconoscimento massimo della sua volontà, fin quasi a lasciare una pietosa illusione di almeno parziale sopravvivenza».
Le forme ordinarie di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio: HANNO UGUALE EFFICACIA.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto (in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore).
Si ripete che il Notaio non offre alcuna “forza” ulteriore al testamento (un testamento da lui ricevuto sarà revocato da un testamento successivo redatto in via olografa dal medesimo testatore, se detti testamenti, invece di completarsi a vicenda, contengono delle disposizioni incompatibili fra loro)
Naturalmente l’intervento di un Notaio o un esperto in materia successoria offrirà la garanzia che quella tanto preziosa volontà sia oltre che efficace (e non solo per il particolare sistema di conservazione della scheda testamentaria) anche rispettosa dei reali intenti del soggetto che dispone con testamento.
Il testamento pubblico è un atto notarile, ricevuto in presenza di due testimoni. In questo caso il testatore esporrà al Notaio, in presenza dei testimoni, le sue volontà, che saranno ridotte per iscritto dal pubblico ufficiale.
Altre formalità sono previste per il testamento segreto: in questo ultimo caso la scheda testamentaria può essere redatta direttamente dal testatore, da un qualsiasi terzo sotto la direzione e secondo le indicazioni del testatore o da un Notaio. Questo ultimo riceverà dal testatore in deposito la scheda sigillata (o da sigillarsi in occasione del deposito) e la conserverà sigillata fra i suoi atti di ultima volontà.
La forma notarile sarà sempre necessaria per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o possa farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto.
RAPPORTI TRA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA
Ai sensi dell’art. 457 c.c. non si apre la successione legittima se non, e nella misura in cui, non operi la successione testamentaria, ovvero solo quando manca una valida dichiarazione di volontà del de cuius.
Per la maggior parte del Autori la successione legittima costituisce, dunque, un regime suppletivo e residuale alla volontà espressa dal testatore.
Il de cuius può decidere, naturalmente, di non disporre per causa di morte, oppure di prevedere nella sua scheda testamentaria unicamente disposizioni a titolo particolare (legati) o di revocare (senza altro disporre) il suo precedente testamento, ma anche di regolare la successione di solo una parte del proprio patrimonio.
In queste ipotesi la successione legittima regolerà la destinazione del patrimonio del quale il testatore non ha disposto, anche, eventualmente, in favore degli stessi beneficiati nella scheda testamentaria.
In conseguenza del fatto che la delazione è pur sempre unica, a detti soggetti, beneficiati a diverso “titolo”, non è comunque concesso di rinunciare separatamente all’eredità che ad essi spetta per legge o per testamento.
Il rapporto tra successione legittima e testamentaria ha particolare rilevanza in ipotesi di istitutio ex re certa, ove è significativo verificare se l’attribuzione in funzione di quota sia riferito al patrimonio presente al momento della redazione del testamento o a quello all’apertura della successione, ciò al fine di determinare la sussistenza della vis espansiva tipica dell’istituzione in quota ereditaria.
REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il testamento olografo può essere predisposto autonomamente da un soggetto, capace di intendere e volere.
E’ essenziale che il testamento olografo sia scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
Redigendo testamento, il soggetto farà prevarrà sulle norme previste dalle legge in quanto la successione legittima non si aprirà se non per quei beni o rapporti dei quali il medesimo non abbia disposto.
Ogni volontà manifestata in questo modo avrà effetto se non risulterà in contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico o buon costume e prevarrà, come detto, sulle regole previste dalla legge per le ipotesi di mancanza di testamento.
E’ ben noto poi che a soggetti legati al testatore da particolari vincoli (matrimonio, unione civile, filiazione o parentela) è riservata per legge una quota del patrimonio relitto. Sia altrettanto chiaro che una disposizione che non rispetta le dette quote di riserva non sarà nulla (salvo, semmai, l’ipotesi di “diseredazione” diretta di uno di detti soggetti) ma sarà passibile di riduzione il che vuol dire che potrà essere ridotta nella sua efficacia dal soggetto leso (ovvero da colui che riceve meno di quanto riservatogli dalla legge) o pretermesso (non contemplato da un testamento che attribuisce tutto il patrimonio ad altri soggetti).
Il livello di intensità della tutela lo si può verificare nel nostro articolo ove sono indicate anche le quote riservate dalla legge a detti soggetti.
In mancanza di una destinazione del patrimonio rispettosa dei limiti legali, possono quindi sorgere questioni fra gli eredi che, prima di sfociare in una causa giudiziaria, sono risolvibili anche in via stragiudiziale attraverso un “accordo di reintegrazione delle legittima“.
Le norme a tutela degli stessi soggetti condizionano anche gli atti a titolo donativo compiuti in vita: quanto ricevuto dal soggetto beneficiato dalla donazione sarà conteggiato ai fini della riunione fittizia (operazione matematica che consente di verificare il se ed il quanto della lesione) e soggetto, se il beneficiario è discendente o coniuge ed anche erede del donante, salva dispensa da parte di questo ultimo, a collazione (operazione che, al fine di assicurare la parità di trattamento fra detti eredi, considera i beni attribuiti a titolo donativo quali anticipazioni di successione, e, pertanto, almeno secondo il relativo valore al momento della morte del donante medesimo, da conteggiarsi nella massa dei beni ereditari da dividere).
E’ dunque estremamente importante per una corretta programmazione successoria conoscere le regole entro le quali la propria volontà possa trovare sicura e imperitura soddisfazione.
Il testamento, poi, è il veicolo attraverso il quale poter esprimere esigenze anche non patrimoniale, se previste dalla legge, o regolare rapporti obbligatori o, secondo la recente valorizzazione dell’autonomia testamentaria, far sorgere rapporti del tutto nuovi.
Le disposizioni patrimoniali tipiche, ovvero previste dalla legge, sono:
- l’istituzione di erede (del continuatore della personalità del defunto che succederà anche nei debiti di quest’ultimo). Istituzione può essere nell’intero patrimonio o in quota. Può anche attribuirsi un singolo bene in funzione di quota (la valutazione di questa di ricaverà da un rapporto di valori con l’intero);
- il legato: al legatario è attribuito un singolo bene (diritto) o un singolo rapporto ) o più, ma non in rapporto con il resto del patrimonio. Il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo che ne sia gravato espressamente dal testatore (ma sempre limiti del valore del legato medesimo);
- l’onere: è un “peso” posto dal testatore sull’erede o sul legatario.
G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2010, V ed., 207: «il testamento è certamente un atto di volontà, che, adeguatamente vestita, si dirige a effetti giuridici; né va dimenticato, che tale volontà si rannoda al sentimento, vale a dire è la traduzione, anche giuridica, della realtà degli affetti, delle emozioni, degli ideali, delle convinzioni».
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QUESTE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE:
L’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 prevede le seguenti aliquote e franchigie:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.