• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Giulio Cesare

Giulio Cesare

Supporto internazionale - IUS ONLINE

  • SERVIZI PER IMPRESE – SOCIETA’
    • Registri delle imprese – ricerca di un’impresa nell’UE
    • Costituzione “a distanza” di società in Italia
    • ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
    • Questioni e temi in materia societaria
      • TUTTE LE MASSIME E GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
        • ORIENTAMENTI SOCIETARI 2019 & 2020 DEL COMITATO TRIVENETO
    • RICERCA AGENTI E PARTNERS COMMERCIALI in ITALIA
    • distacco transnazionale
      • Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su strada
    • fiscalità
      • FAQs
        • I nostri servizi per il tuo Business in Italia
  • SERVIZI PER PRIVATI
    • SMART PROPERTY BUYER
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
      • Le quote di eredità nella successione legittima
      • LA TUTELA DEI LEGITTIMARI: L’AZIONE DI RIDUZIONE
        • DALLA QUOTA LEGITTIMA ALLA QUOTA DI EREDITA’: la tutela effettiva dei legittimari
        • GLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
      • Consulenza legale in Italia
      • Attività Immobiliare
        • Gli acquisti di immobili in Italia da parte di stranieri
        • Le imposte sul trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali su beni immobili
          • Gli acquisti di immobili in Italia da parte di stranieri
            • TAX INCENTIVES FOR ATTRACTING HUMAN CAPITAL IN ITALY and “Res Non-Dom” Regime
          • Coefficienti Usufrutto 2020
          • La registrazione del contratto preliminare
          • La decadenza dai benefici prima casa
            • Riacquisto di prima casa: il credito d’imposta
          • La rinuncia alla proprietà e alla quota di comproprietà
  • IMPRESE ESTERE IN ITALIA
    • SET UP A NEW COMPANY or ESTABLISH A BRANCH OF YOUR COMPANY IN ITALY “LLC COMPANY FORMATION”
      • Costituzione ONLINE di società in Italia
        • Modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata
        • DOCUMENTATION REQUIRED FOR THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY (SRL) IN ITALY WITH US
    • L’IMPRESA ESTERA CHE OPERA IN ITALIA
      • RAPPRESENTANTE FISCALE in Italia ai fini IVA
      • Apertura sede secondaria in Italia
      • Apertura ufficio rappresentanza in Italia
        • Domiciliazione sede d’impresa in Italia
      • Magazzino e Deposito di società estera in Italia.
    • I nostri servizi per il tuo Business in Italia
      • RICERCA AGENTI E PARTNERS COMMERCIALI in ITALIA
    • Distacco dei lavoratori dipendenti in Europa
      • Delegowanie polskich pracowników do Włoch
        • Delegowanie pracowników do Włoch, nowe zmiany obowiązujące od 30 września 2020
      • L’autotrasporto e la comunicazione di distacco
  • servizi online
    • ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
    • Costituzione “a distanza” di società in Italia
    • SET UP A NEW COMPANY or ESTABLISH A BRANCH OF YOUR COMPANY IN ITALY “LLC COMPANY FORMATION”
    • DISTACCO Lavoratori ONLINE
    • Area riservata
      • registrati
    • Cart
    • Checkout
    • My Account
  • BLOG
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
    • società
      • TUTTE LE MASSIME E GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
      • ORIENTAMENTI SOCIETARI 2019 & 2020 DEL COMITATO TRIVENETO
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
    • investire e lavorare in Italia
      • Delegowanie polskich pracowników do Włoch
        • Delegowanie pracowników do Włoch, nowe zmiany obowiązujące od 30 września 2020
      • L’IMPRESA ESTERA CHE OPERA IN ITALIA
      • IMPRESE ESTERE IN ITALIA
      • Costituzione ONLINE di società in Italia
      • COME APRIRE UNA SEDE SECONDARIA (BRANCH) DI SOCIETÀ ESTERA IN ITALIA
      • Il cantiere di società estera in Italia e la stabile organizzazione
      • Gli accordi sulla doppia imposizione
      • RAPPRESENTANTE FISCALE in Italia ai fini IVA
      • Fast-Track Visa
      • TAX INCENTIVES FOR ATTRACTING HUMAN CAPITAL IN ITALY and “Res Non-Dom” Regime
      • Legalizzazione ed apostille
      • Distacco dei lavoratori dipendenti in Europa
        • L’autotrasporto e la comunicazione di distacco
      • Działalność przedsiębiorcy zagranicznego we Włoszech: bezpośrednia i z zakładem podatkowym (permanent establishment)
      • OPODATKOWANIE DOCHODÓW PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH
  • Email
  • Facebook
  • Telefono
  • EN
  • PL
  • DE
  • ZH

Le semplificazioni in vigore dal 22 giugno 2022 in materia di rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini extra ue

Luglio 20, 2022 by GC Lascia un commento

Le semplificazioni del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (artt. 42-45) sono valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022.

La nuova normativa prevede che le verifiche a carico dell’Ispettorato siano ora demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo sul possesso dei requisiti in questione, è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre insieme alla richiesta di nulla osta al lavoro, oppure, per le domande già proposte per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021  per le quali le quali l’Ispettorato Nazionale abbia già effettuato le verifiche di competenza  (e risulti presente a sistema il parere positivo dell’ITL) i datori di lavoro non dovranno munirsi dell’asseverazione. Quest’ultima non è, inoltre, necessaria  con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dalla legge.

Testo in vigore dal: 22-6-2022

Art. 42 Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e’ rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Il nulla osta e’ rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

3. Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, e’ rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro e’ tenuto ad assolvere agli impegni di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e’ stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo puo’ concludere il contratto di lavoro senza la necessita’ dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l’immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validita’, nonche’ la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Art. 43 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

1. Non sono ammessi alle procedure previste dall’articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta’ personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.

2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all’articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell’articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.

5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non puo’ essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2. 6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Art. 44 Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualita’ 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita’ del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e’ demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruita’ di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita’ patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia’ richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attivita’ svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e’ rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. Per le domande gia’ proposte per l’annualita’ 2021 l’asseverazione e’ presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell’annualita’ 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia’ state effettuate dall’Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita’ di cui al comma 1, l’applicazione dell’articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. L’asseverazione di cui al presente articolo non e’ comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilita’, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

CONTACT US – EMAIL
Giulio Cesare

distacco transnazionale,  extra UE,  lavorare in Italia decreto flussi,  lavorare in italia,  nulla osta lavoro,  permesso di soggiorno

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WORKhub

Promuovi la tua impresa attraverso la community B2B

ACCEDI ALLA COMMUNITY

ENTRA

Footer

  • Email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Telefono
privacy policy
GIULIO CESARE SRL
+393484127832
info@giulio-cesare.it
Chat su WhatsApp

Servizi

  • Home
  • IUS ONLINE
    • DIRITTO CIVILE – ATTI TRA VIVI
    • società
    • successioni e pianificazioni patrimoniali
  • Servizi online
    • Privati Online
    • Imprese Online
      • Listino prezzi
    • Area riservata
  • Contatti

Copyright GIULIO CESARE SRL, Pistoia, Italy, p.IVA 01886520475 © 2023 · Accedi

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
Do not sell my personal information.
Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA