La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 giugno 2022 n. 19743 e n. 25327 del 25 agosto 2022, è tornata ad occuparsi del dibattuto tema della misura delle imposte ipotecarie e catastale dell’atto di dotazione del trust.
La Corte ha chiarito che l’atto di dotazione di immobili in un trust avente quali beneficiari finali gli stessi disponenti o, in caso di loro morte, una terza persona (parente di uno dei disponenti) è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto non determina l’attribuzione definitiva dei beni al trustee, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli in vista del ritrasferimento ai beneficiari.
L’apposizione del vincolo sui beni che vengono destinati al trust non determina, secondo la Corte, un incremento patrimoniale, né per il disponente né per il trustee, avendo, l’intestazione dei beni a favore del trust, natura fiduciaria.
Il disponente vede limitato il proprio potere di disposizione a fronte dell’attribuzione dei beni al trustee di una proprietà formale, transitoria, vincolata e strumentale.
La mancanza di un effettivo trasferimento di ricchezza impedisce di ritenere la costituzione del vincolo presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Con riferimento alla neutralità dell’atto di dotazione rispetto all’imposta sulle donazioni i giudici ritengono che “l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separazione dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale…utilità, peraltro, (che) non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee risolvendosi, dal lato del conferente, in una auto restrizione del potere di disporne mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione formale, transitoria, vincolata e strumentale”.
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