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Le conseguenze della sentenza delle S.U. della Cassazione 21970/2021 in materia di fusione: la successione mortis causa della società

Gli effetti della fusione secondo l'interpretazione della sentenza n. 21970 del 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Novembre 16, 2021 by GC Lascia un commento

La natura giuridica della fusione, successivamente alla riforma delle società di capitali, è stata indicata come mera modificazione del contratto sociale.

Per la Dottrina, la fusione, come la trasformazione, non rappresenta un fenomeno estintivo costitutivo, ma una modifica delle regole di funzionamento delle società partecipanti, che prosegue l’attività attraverso la riunione dei rispettivi patrimoni: è lo stesso ente che sopravvive attraverso una diversa struttura.

Operazione comunque neutra per i patrimoni dei soci delle società coinvolte, grazie alla previsione del rapporto di cambio.

Per la Dottrina e dell’orientamento creatosi dopo la riforma, che trova appiglio nella modifica alla lettera dell’art. 2504 bis c.c. con espunsione dal testo del termine “estinte”, con riferimento alle società fuse, la fusione, dunque:

  • è mera modifica dello statuto;
  • non comporta né costituzione di una nuova società né l’estinzione delle società partecipanti;
  • ha la stessa natura giuridica della trasformazione

L’orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel luglio del 2021 afferma, invece, che la fusione:

  • è una successione a titolo universale corrispondente ad una successione mortis causa;
  • si verifica l’estinzione delle società partecipanti e costituzione di una nuova società (in caso di fusione propria) quindi la creazione di un nuovo soggetto di diritto;
  • ha natura diversa dalla trasformazione.

Le Sezioni Unite si basano, comunque, sulla lettera dello stesso articolo 2504 bis Cod. Civ. che dice che l’incorporante “prosegue in tutti i rapporti delle società partecipanti” (e la “prosecuzione” ai sensi del Codice di procedura civile è quella dell’erede).

Oltre a ciò la Corte, nella detta sentenza, sottolinea che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione dal Registro delle Imprese della società incorporate determina irreversibilmente l’estinzione delle società.

E del pari evidente che delle società partecipanti, a differenza che in caso di trasformazione, non rimane niente, essendo un nuovo ente al posto di quelli precedenti, e non lo stesso ente che assume una diversa veste.

Conseguenze:

  • menzioni urbanistiche nell’atto di fusione: non sono comunque richieste ai fini di validità. Ciò deriva dalla considerazione che, comunque, non si verifica alcun trasferimento perché non c’è alienazione, ma l’unificazione patrimoniale deriva da una fenomeno di successione universale, necessitato. Così come in caso di successione mortis causa, l’acquisto è fenomeno necessario ed universale;
  • trascrizione: non vi è comunque obbligo, per le stesse ragioni. Non essendoci alienazione la trascrizione ha i soli fini di pubblicità notizia;
  • voltura: niente cambia. E’ ed era necessaria.
  • prelazione: non opera per le stesse ragioni, nemmeno in caso di prelazione impropria. Nel caso di bene culturale però, come per la successione mortis causa, occorrerà effettuare – entro 30 giorni – la denuncia di cui all’art. 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • processo: necessità di riassunzione ex art. 110 cpc;
  • procura: per il nuovo orientamento si estinguono le procure rilasciate dalle società fuse.
  • nel caso in cui la società risultante sia una SRL PMI occorrerà che all’atto di fusione sia resa la attestazione di rispetto dei limiti dimensionali.
  • non sarà possibile, come ammesso dalla dottrina, che la nuova società sia una società di persone unipersonale o che la società stessa sia in liquidazione.

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