Il Regolamento UE n. 650 del 2012 si applica a tutte le successioni apertesi a decorrere dal 17 agosto 2015 e regola uniformemente la materia successoria (giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni) per tutti i casi in cui sussistano elementi di estraneità rispetto ad un singolo ordinamento.
La relativa disciplina ha carattere universale e si applica non solo ai cittadini degli Stati dell’Unione, ma anche ai soggetti extracomunitari residenti abitualmente in un paese membro.
Le ipotesi di applicabilità del regolamento sono, dunque, sempre più numerose evidenziando l’importanza (per il soggetto che vive, per qualunque ragione, in uno stato diverso da quello di cui è cittadino o che possiede conti correnti o beni in Stati diversi ovvero ancora, che ha più cittadinanze) di sapere quali sono le norme che regoleranno la propria successione o le norme che regolano la successione di un parente che possedeva beni in più paesi o si era trasferito in altra nazione.
Gli scopi che la normativa comunitaria si prefigge sono dunque:
– facilitare l’individuazione ex ante della legge applicabile, per garantire una maggiore chiarezza nella pianificazione della successione e una maggiore tutela del cittadino;
– individuare una legge unica, volta a regolare l’intera successione (anche la divisione ereditaria, dunque) per assicurare una maggiore certezza del diritto ed evitare così i conflitti tra leggi o l’instaurazione di una successione frammentata in masse, disciplinate da leggi diverse (ad esempio in base alla qualità dei beni e alla loro collocazione).
Regole per l’individuazione della disciplina:
- la competenza generale ed automatica è quella della legge di residenza abituale;
- viene lasciata all’ereditando la possibilità di scegliere la legge (c.d. PROFESSIO IURIS) che sarà applicata alla propria successione ma solo optando per quella di un paese di cui è cittadino.
Rimangono, invece, esclusi gli aspetti relativi alla materia fiscale (spetta, infatti, alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro stabilire quali imposte di successione debbano essere pagate e dove), nonché le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi, ai trust, o a quei diritti che si acquistano non iure successionis, ma in forza di altri rapporti (pensioni di reversibilità, eventuali indennità).
Dunque:
A) PER CRITERIO “NATURALE” – ovvero in mancanza della detta Professio iuris – LA LEGGE CHE REGOLERA’ L’INTERA SUCCESSIONE SARA’ QUELLA DELLO STATO IN CUI IL DE CUIUS AVEVA LA RESIDENZA ABITUALE AL MOMENTO DELLA MORTE.
B) La persona della cui successione si tratta può scegliere una legge diversa da quella della sua residenza abituale, ma solo:
– legge dello Stato di cittadinanza (una della più) al momento della scelta;
– legge dello Stato di cittadinanza (o una delle più) al momento della morte.
(I criteri sono dunque invertiti rispetto a quanto previsto dalla Legge 218/1995).
La scelta deve avvenire in modo espresso, mediante dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare in modo implicito, ma non equivoco, dalle clausole di tale disposizione: la forma della professio iuris è dunque, per il nostro ordinamento, una forma testamentaria, in quanto tale modificabile o revocabile.
“La scelta di legge potrebbe risultare sempre utile, qualora vi sia anche solo la probabilità di spostare la propria residenza abituale in un paese straniero e si desidera l’applicazione della legge del paese d’origine. Lo stesso si potrebbe dire nel caso in cui un soggetto sia in procinto di acquisire una nuova cittadinanza e abbia preferenza per la legge di quello Stato.”
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