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L’opponibilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite

Settembre 9, 2019 by GC 2 commenti

Tra i diritti successori del coniuge vi è il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare. Il contenuto di tale diritto non corrisponde al diritto reale di abitazione in quanto non è limitato ai bisogni del titolare ma è diretto a consentire il mantenimento dello status precedente al decesso.

L’acquisto si verifica automaticamente al momento dell’apertura della successione, senza bisogno di espressa accettazione, secondo la modalità di cui all’art. 649 c.c. .
Il codice civile all’art. 540 prevede infatti una disposizione a titolo particolare che opera anche in assenza, o addirittura contro, la volontà del coniuge defunto (salvo l’ipotesi che questi abbia previsto in favore dell’altro coniuge un legato in sostituzione della legittima ex art. 551 c.c. espressamente sostitutivo anche di detti diritti).
Proprio l’automaticità dell’acquisto (rifiutabile da parte del superstite) pone un problema di opponibilità dello stesso, ossia la possibilità di far valere detto acquisto anche verso i terzi aventi causa dall’erede.
Salva l’ipotesi di un testamento nel quale al coniuge venga assegnato ciò che la legge gli assegna, con correlativa trascrizione di un estratto autentico del testamento, oppure le varie elaborazioni anche suggerite dalla dottrina (come il caso in cui il legatario accetti il lascito con un negozio specifico e atipico di accettazione o, secondo una diversa opinione, in cui lo stesso trascriva la domanda di accertamento dell’acquisto), la mancanza di titolo impedisce l’operatività del disposto dell’art. 2648 c.c., rilevante com’è noto ai fini della continuità della trascrizione.
Quanto sopra rileverebbe soprattutto in dipendenza di quanto deciso da Cass. 21 febbraio 1995, n. 1909, la quale aveva fatto applicazione della regola dell’art. 2644 c.c., ritenendo necessaria la trascrizione ai fini di opponibilità.  Ne discenderebbe che, se non trascritto, il detto acquisto a titolo di legato non sarebbe opponibile.
Pertanto, in caso di cessione a terzi dell’abitazione da parte del beneficiario testamentario (diverso dal coniuge) al quale è stato attribuito il medesimo immobile, il terzo farebbe salvo l’acquisto della piena proprietà. Così come per ogni altra forma di disposizione del medesimo bene, compresa l’iscrizione sullo stesso di un’ipoteca a garanzia di un mutuo.

Cass., 24 giugno 2003, n. 10014 ha però messo in luce che non esiste alcun conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede, per due ordini di motivi:

  1. Anzitutto, perché non si tratta di diritti incompatibili, ma, all’opposto, compatibili, posto che l’erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile adibito a residenza  familiare, «già acquista un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione »;
  2. In secondo luogo, poiché non sussiste un « comune autore », in quanto né l’erede né il de cuius  possono  considerarsi « comune autore » del legatario e dell’acquirente dall’erede.  Invero, il coniuge-legatario sarebbe acquirente mortis causa ed ex lege dal de cuius, mentre chi acquista dall’erede istituito risulta acquirente inter vivos proprio da questo ultimo. 

Inoltre non si tratta neppure di opponibilità in senso tecnico, in quanto il beneficiario testamentario (o anche erede legittimo in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge che pure conserverebbe il detto legato) dell’attribuzione, acquista direttamente una proprietà già onerata del diritto reale limitato riservato ex lege al coniuge superstite.

Secondo la Cassazione, al caso si può comunque applicare la disciplina degli acquisti dall’erede apparente (pertanto l’acquisto del terzo avente causa (compreso il creditore iscritto) saranno salvi ma solo se ricorrano i requisiti di applicabilità dell’art. 534 c.c. (buona fede invero difficilmente dimostrabile per un istituto di credito dopo un’istruttoria per la concessione  di un finanziamento).

E’ dunque sancita la prevalenza del legato ex lege di cui all’art. 540 c.c. anche se non trascritto, ma con il temperamento dell’applicazione del disposto dell’art. 534, comma 3º, c.c.

Ne deriva che sarà onere dei creditori accertare se sul bene concesso in garanzia gravino i diritti in questione, ossia preoccuparsi  di verificare se al dante causa in via successoria del concedente sia sopravvissuto il di lui coniuge convivente.

Perché i terzi aventi causa possano allora acquistare stabilmente dall’erede (diverso dal coniuge superstite) la piena proprietà dell’abitazione, già adibita a residenza familiare, occorrerà che il coniuge rinunci ai diritti a lui spettanti ex art. 540 c.c., salvo si verta nella ipotesi tutelata dalla disposizione di cui all’art. 534 c.c. ricorrendone anche i presupposti soggettivi.

DIRITTO CIVILE - ATTI TRA VIVI,  successioni e pianificazioni patrimoniali art. 534 c.c.,  art. 540 c.c.,  diritti di abitazione e uso ex art. 540 c.c.,  diritto di abitazione del coniuge superstite,  erede apparente,  opponibilità del diritto di abitazione ex art. 534 c.c.

Interazioni del lettore

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  1. La comunione de residuo: l'imprenditore coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni - Giulio Cesare ha detto:
    Marzo 30, 2020 alle 10:10 am

    […] entrambe le ipotesi si ha una tutela effettiva, spesso trascurata nella prassi (così come l’ulteriore tutela offerta dal legato ex lege di cui all’art. 540 c.c.), con conseguenze importanti in tema di legittimazione a disporre dei beni […]

    Rispondi
  2. IL CONTO CORRENTE BANCARIO E LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI - Giulio Cesare ha detto:
    Marzo 30, 2020 alle 10:31 am

    […] gli altri diritti successori del coniuge superstite si tenga poi conto del diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la […]

    Rispondi

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