Tra i diritti successori del coniuge vi è il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare. Il contenuto di tale diritto non corrisponde al diritto reale di abitazione in quanto non è limitato ai bisogni del titolare ma è diretto a consentire il mantenimento dello status precedente al decesso.
Proprio l’automaticità dell’acquisto (rifiutabile da parte del superstite) pone un problema di opponibilità dello stesso, ossia la possibilità di far valere detto acquisto anche verso i terzi aventi causa dall’erede.
Cass., 24 giugno 2003, n. 10014 ha però messo in luce che non esiste alcun conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede, per due ordini di motivi:
- Anzitutto, perché non si tratta di diritti incompatibili, ma, all’opposto, compatibili, posto che l’erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare, «già acquista un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione »;
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In secondo luogo, poiché non sussiste un « comune autore », in quanto né l’erede né il de cuius possono considerarsi « comune autore » del legatario e dell’acquirente dall’erede. Invero, il coniuge-legatario sarebbe acquirente mortis causa ed ex lege dal de cuius, mentre chi acquista dall’erede istituito risulta acquirente inter vivos proprio da questo ultimo.
Inoltre non si tratta neppure di opponibilità in senso tecnico, in quanto il beneficiario testamentario (o anche erede legittimo in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge che pure conserverebbe il detto legato) dell’attribuzione, acquista direttamente una proprietà già onerata del diritto reale limitato riservato ex lege al coniuge superstite.
Secondo la Cassazione, al caso si può comunque applicare la disciplina degli acquisti dall’erede apparente (pertanto l’acquisto del terzo avente causa (compreso il creditore iscritto) saranno salvi ma solo se ricorrano i requisiti di applicabilità dell’art. 534 c.c. (buona fede invero difficilmente dimostrabile per un istituto di credito dopo un’istruttoria per la concessione di un finanziamento).
E’ dunque sancita la prevalenza del legato ex lege di cui all’art. 540 c.c. anche se non trascritto, ma con il temperamento dell’applicazione del disposto dell’art. 534, comma 3º, c.c.
Ne deriva che sarà onere dei creditori accertare se sul bene concesso in garanzia gravino i diritti in questione, ossia preoccuparsi di verificare se al dante causa in via successoria del concedente sia sopravvissuto il di lui coniuge convivente.
Perché i terzi aventi causa possano allora acquistare stabilmente dall’erede (diverso dal coniuge superstite) la piena proprietà dell’abitazione, già adibita a residenza familiare, occorrerà che il coniuge rinunci ai diritti a lui spettanti ex art. 540 c.c., salvo si verta nella ipotesi tutelata dalla disposizione di cui all’art. 534 c.c. ricorrendone anche i presupposti soggettivi.
[…] entrambe le ipotesi si ha una tutela effettiva, spesso trascurata nella prassi (così come l’ulteriore tutela offerta dal legato ex lege di cui all’art. 540 c.c.), con conseguenze importanti in tema di legittimazione a disporre dei beni […]