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Legato in sostituzione di legittima e quota mobile

Quota mobile e legato in sostituzione di legittima.

Settembre 2, 2022 by GC Lascia un commento

Se il legittimario tacitato con un’attribuzione a titolo particolare continua a far numero ai fini del calcolo della quota riservata.

Il caso

Tizio muore lasciando due figli ed un patrimonio di 300.
Nel suo testamento ha nominato erede universale il proprio figlio Primo e ha legato all’altro figlio Secondo, in sostituzione di legittima, una casa avente un valore di 100, attribuendo all’amico Terzo, sempre a titolo di legato, un’automobile avente valore di 100.

Ci si chiede se in tale ipotesi la disposizione in favore di Terzo sia riducibile.

Per rispondere occorre stabilire se il legittimario tacitato con un legato in sostituzione di legittima (in questo caso Secondo) continua – dopo il conseguimento del lascito – a far parte del novero dei legittimari da tenere in considerazione per il calcolo delle quote di riserva a ciascuno spettanti.

  1. La quota riservata a Primo nel caso in cui Secondo sia da ritenersi “estraneo alla successione” perché tacitato a mezzo legato sostitutivo, è di un mezzo del patrimonio relitto (per il calcolo però si veda la formula riportata qui): il legato in favore di Terzo non sarebbe riducibile, perché la disponibile sarebbe, appunto, 1/2 dell’intero, ovvero 150.
  2. Se, invece, si dovesse ritenere che il legato sostitutivo “grava sulla porzione indisponibile” (seguendo la lettera dell’art.551 cod.civ.) nel senso che soltanto per il legatario sostitutivo il valore dello stesso deve essere imputato all’ipotetica porzione legittima che sarebbe spettata a Secondo, allora il computo è il seguente: Secondo conseguirà il legato integralmente a valere sulla legittima (dal momento che essa, in presenza di 2 figli è pari a 2/3 dell’intero), Primo invece sarà legittimario per 150 (per l’appunto ipotizzando che il computo avvenga considerando che venga chiamato quale unico figlio legittimario, al quale pertanto è destinata la quota di metà dell’asse). In definitiva l’amico Terzo sarà soggetto ad azione di riduzione, potendo conseguire soltanto 50.
  3. Altra soluzione è quella di considerare la situazione esistente all’apertura della successione: i legittimari lasciati sono i due figli, e pertanto è di 2/3 la quota complessivamente riservata. Dunque il valore della legittima di Primo è 100 come quello della disponibile.

SCHEMA RIPARTIZIONE QUOTE

Le tesi indicate ai punti 1 e 2 presuppongono l’adesione a correnti giurisprudenziali ormai superate per le quali, onde effettuare il relativo calcolo, occorre fare riferimento alla situazione concreta degli eredi che effettivamente concorrono alla successione, con esclusione – quindi – di chi abbia preferito conseguire un legato tacitativo attribuitogli dal testatore. La quota di riserva varierebbe (per il principio della Quota mobile) in conseguenza del comportamento dei legittimari successivamente all’apertura della successione. Ne consegue che la volontà del testatore perderebbe di stabilità, non potendo egli far affidamento, nel redigere la sua scheda testamentaria, su un quadro preciso di riferimento, a tutto svantaggio della porzione disponibile.

Quest’orientamento – come osservato anche dalla Cassazione – è, infatti, da ritenersi risalente, essendosi la giurisprudenza recente unanimemente attestata sulla c.d. tesi della “cristallizzazione” fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2006, secondo la quale:

«in tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13429; Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13524;  Cass. civ., 17 giugno 2011, n. 13385; Cass. civ., 16 novembre 2017, n. 27259; App. Catania, 28 febbraio 2020).

Corollario applicativo di questa impostazione è che, dopo il conseguimento di legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario, quest’ultimo continua ad essere considerato per il calcolo della riserva spettante a ciascuno degli altri che siano chiamati alla successione e, nel caso in cui l’oggetto del lascito abbia un valore inferiore alla quota di riserva allo stesso astrattamente spettante, il quid minus dal medesimo conseguito non andrà ripartito tra gli altri legittimari ma va ad incrementare la quota disponibile, per cui di esso potranno avvantaggiarsi i donatari e/o i legatari.

Il conseguimento di un legato in sostituzione di legittima non comporta una modifica delle disposizioni codicistiche applicabili alla fattispecie.

Seguendo il medesimo orientamento, allora, anche nel caso in cui al testatore sopravviva oltre ai due figli, anche il coniuge, e sia quest’ultimo ad esser stato tacitato con un legato in sostituzione di legittima, continuerà a trovare applicazione la norma di cui all’art. 542 c.c. e non l’art. 537 c.c., che regola il concorso dei soli figli.

ulteriore esempio

Il de cuius muore lasciando il coniuge e due figli, un patrimonio di 160 (composto da relictum 105, debiti 0, donatum 55) e, nel suo testamento, ha disposto solo di un legato tacitativo in favore del coniuge di valore inferiore a quello della quota di legittima spettantegli (si ipotizzi, pari a 25). All’apertura della successione, applicando il disposto degli artt. 542, comma 2, 566 e 581 c.c. ed operando la c.d. riunione fittizia, ciascuno dei tre legittimari sarà chiamato in una quota ereditaria pari ad 1/3 del relictum ed avrà diritto ad una legittima di 40 (pari ad 1/4 del relictum aumentato del donatum). Se il coniuge si accontenta del solo legato tacitativo del valore di 25, egli non sarà più chiamato all’eredità e il quid minus da costui conseguito, pari a 15, andrà ad incrementare la quota disponibile, con la conseguenza che i figli conseguiranno una quota ereditaria pari a 1/2 ciascuno del restante relictum – ovvero (105 – 25) : 2 = 40 – ma non potranno ottenere la legittima non conseguita dal genitore agendo in riduzione contro i donatari, che, come detto, beneficeranno di una disponibile maggiorata di tale valore – i.e. (160 : 4) + 15 = 55 -.

Giulio Cesare

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