La società di investimento semplice
Il Decreto Crescita introduce all’interno del Testo Unico della Finanza (TUF) una nuova struttura societaria denominata “Società di Investimento Semplice” (SIS), costituita in forma di SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso).
Si tratta di un nuovo veicolo di investimento societario che, al fine di gestire direttamente il patrimonio raccolto tramite l’emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, deve rispettare le seguenti condizioni:
- la denominazione deve contenere l’indicazione di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”;
- il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro ed il patrimonio netto non deve superare i 25 milioni di euro;
- deve avere sede legale e direzione generale in Italia;
- deve adottare uno statuto sociale avente quale oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentari che si trovino nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (start up financing) o di avvio dell’attività (early-stage financing);
- non può ricorrere in nessun caso all’uso della leva finanziaria e quindi non deve acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto;
- deve stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta;
- i titolari di partecipazioni nella SIS dovranno soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità e non anche quello di competenza e correttezza.
Tuttavia, viene ugualmente previsto che la SIS abbia un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione, requisito questo che verrà verificato dalla Banca d’Italia non solo nel momento del rilascio dell’autorizzazione ma anche nel prosieguo dell’attività.
Al fine di evitare abusi è previsto che i soggetti che controllano una SIS, direttamente o indirettamente (per il tramite di società controllate o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.), nonché i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS possano certamente procedere alla costituzione di più SIS, ma sempre entro il limite complessivo di 25 milioni di euro di patrimonio.
La sottoscrizione del capitale sociale non è riservata ai soli “investitori professionali”, ma anche alla clientela retail così da attrarre quante più risorse finanziarie possibili.
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