E’ possibile limitare la responsabilità dei soci adottando il tipo della società a responsabilità limitata per lo svolgimento di un’attività di impresa, senza essere costretti ad impegnarsi a versare, a titolo di conferimento, l’importo complessivo di almeno Euro Diecimila.
Il nuovo comma IV dell’art. 2463 C.C. ha dato la possibilità di fissare l’importo del capitale anche in un importo inferiore ad Euro 10.000,00, ma con una serie di “correttivi”:
– il capitale sociale deve essere interamente versato ed in denaro;
– deve costituirsi una riserva legale accelerata (accantonamento – ex art. 2463 V comma C.C. – non di un ventesimo ma di un quinto dell’utile fin quando il patrimonio non raggiunge l’importo di diecimila Euro).
Non vi sono modifiche alla denominazione sociale rispetto ad una SRL con capitale sopra i diecimila Euro. Ha un suo statuto sociale.
E’ cosa diversa dalla SRLS (società a responsabilità limitata semplificata), di cui all’art. 2463 bis C.C., che è una società di capitali che non ha uno statuto sociale, ma è regolata da un modello ministeriale standard, inderogabile dalla volontà dei soci. Il capitale, anche in questo caso, può fissarsi in un importo compreso tra un Euro ed Euro 9.999,00 e deve essere interamente versato in denaro. Ha vantaggi di spesa in sede di costituzione (e non è dovuto l’onorario notarile), ma solo in quella sede, ma non può essere partecipata che da persone fisiche. E’ discusso se sia possibile ad una società già esistente assumere la forma di SRLS (secondo alcuni studi del notariato è, infatti, un fenomeno solo costitutivo), ma è certo ammissibile il procedimento inverso con adozione di un atto costitutivo o statuto liberamente modellabile secondo le esigenze dei soci.
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