Quali diritti dopo la morte dopo la morte dell’ex coniuge?
L’art. 9 bis della legge 898 del 1970 (legge sul divorzio) recita:
A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.
L’assegno dell’art. 9 Bis (post mortem) è attribuzione patrimoniale diversa dall’assegno divorzile eventualmente spettante durante la vita dell’obbligato, anche se quest’ultimo è presupposto per il primo.
Presupposti
I presupposti perché sorga un diritto patrimoniale a favore dell’ex coniuge alla morte dell’obbligato all’assegno divorzile sono:
- che il superstite versi (ancora) in stato di bisogno
- che il medesimo già goda di un assegno divorzile a carico del defunto
- che lo stesso non sia passato a nuove nozze.
Se passa a nuove nozze prima dell’apertura della successione non ci sono più i presupposti per l’assegno (art. 5 legge sul Divorzio), mentre se contrae matrimonio successivamente alla morte dell’ex coniuge si estinguerà il diritto all’assegno “successorio” ma nessuna conseguenza si avrà in ipotesi di tacitazione in unica soluzione per accordo con i coeredi.
LA SENTENZA: riconosce un diritto già spettante o attribuisce un diritto nuovo?
- Per un orientamento la sentenza del tribunale è costitutiva: l’assegno nasce coll’attribuzione da parte del Tribunale. Dunque, il diritto dell’ex coniuge non è un diritto successorio, nemmeno legato ex lege. All’ex coniuge non spetterebbe alcunché alla morte, ma solo successivamente alla sentenza che attribuisce il diritto al nuovo assegno.
- Per teoria maggioritaria: la sentenza è dichiarativa.
L’interpretazione deriva dalla lettera del norma che recita “l’assegno non spetta ove”: sembrerebbe riconoscere al coniuge una spettanza successoria. Sarebbe una vocazione anomala (perchè a favore di un estraneo alla famiglia), un legato ex lege, ovvero che parte in via automatica all’apertura della successione.
Per la misura degli alimenti si fa riferimento all’accordo. All’apertura della successione l’ex coniuge ha un credito “automatico”, la cui misura dipende dall’accordo con gli eredi (sarebbe una ratio in solutum) o, in mancanza, dal Tribunale mediante sentenza che, per questa teoria, ha natura dichiarativa.
Il de cuius può tacitare l’assegno anche se lo stesso ha natura alimentare poiché la possibilità è testualmente prevista dall’articolo in commento. Poiché, come detto, l’assegno post mortem è spettanza diversa da quella che spetta durante la vita dell’obbligato, l’attribuzione una tantum in questa ipotesi – e solo questa, a differenza della corresponsione una tantum ex art. 5 – non è soggetta a valutazione di congruità da parte del Tribunale, ma il beneficiario ex coniuge potrà, comunque, rinunciare al legato tacitativo e, sussistendone i presupposti sopra richiamata, richiedere al Tribunale che sia riconosciuto il diritto all’assegno a carico dell’eredità.
IL TFR
I presupposti sopra indicati sono i medesimi anche perchè sia riconosciuta al ex coniuge una percentuale pari al 40% dell’indennità Tfr totale che gli spetta, iure proprio e non iure ereditatis (non va inserita in dichiarazione di successione).
Il diritto alla quota del tfr dell’ex coniuge divorziato concorre col diritto del nuovo coniuge del deceduto.
Sarà il tribunale pertanto a determinare l’ammontare della quota di tfr spettante in base a:
- durata del matrimonio;
- ammontare dell’assegno divorzile;
- condizioni economiche degli eredi;
- l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale con l’ex coniuge superstite.
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