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Distacco intra-societario “ICT” di lavoratori albanesi in Italia

Presupposti - modalità - tempistiche per il distacco ICT di lavoratori albanesi in Italia

Gennaio 18, 2022 by DARIA MATECKA Lascia un commento

Presupposti – modalità – tempistiche per il distacco ICT di lavoratori albanesi in Italia

Una società con Sede in Albania per realizzare indipendentemente e con proprio personale assunto in Albania un contratto di appalto / sub-appalto in Italia può seguire due soluzioni, a seconda della durata del contratto stipulato con impresa italiana:

  • Se durata superiore a 12 mesi o comunque con stabile organizzazione in Italia: attraverso il distacco intra-societario “ICT” – INTRA-CORPORATE TRANSFER;
  • Se durata inferiore a 12 mesi: attraverso la riconduzione dell’attività da svolgere sotto il caso particolare previsto dall’art. 27 TUI (D.L. 286/98) – più informazioni.

SOLUZIONE I: distacco intra-societario ICT di alcune categorie di lavoratori extracomunitari

Definizione:

La normativa in vigore definisce il trasferimento intra-societario come “il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:

  • sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
  • impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art. 2359 c.c. – c.d. distacco infragruppo – a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento”.

Presupposti:

  • per l’azienda con Sede in Albania: esistenza di una Sede secondaria in Italia oppure di una società di diritto italiano appartenente alla società in Albania, più info sulla BRANCH;
  • per il lavoratore: almeno 3 mesi di anzianità aziendale (in Albania) del lavoratore da distaccare in Italia.

Lavoratori interessati:

I lavoratori interessati dalle nuove procedure sono i dirigenti, i lavoratori specializzati e i lavoratori in formazione. I lavoratori specializzati vengono definiti come i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza a un albo professionale; mentre quelli in formazione sono i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA:

  1. Nulla osta

Il nulla osta (necessario per il rilascio del visto presso il Consolato italiano in Albania) si richiede attraverso la procedura telematica del Ministero dell’Interno italiano, previa registrazione del datore di lavoro con SPID (Sistema d’identità Pubblica Digitale). Il link per la procedura è https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ dal quale si accede alla Sezione dello Sportello Unico per Immigrazione. La procedura prevede la compilazione del “Modulo ICT” ossia la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intrasocietario per il distacco di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione e prevede la dichiarazione dei seguenti dati * (l’esibizione della documentazione relativa ai requisiti indicati nella comunicazione stessa dovrà essere esibita allo Sportello Unico per l’Immigrazione dal legale rappresentante della filiale/sede in Italia entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore)

  1. Documentazione che attesti il legale tra la società albanese e l’entità in Italia (ad es. visura CCIAA),
  2. L’anzianità aziendale del lavoratore: il modulo prevede l’inserimento della data di inizio di assunzione (in Albania) che deve essere almeno di 3 mesi prima del trasferimento del lavoratore in Italia (a pena di rigetto della domanda),
  3. Dati del legale rappresentante dell’entità italiana (assieme alla fotocopia del documento d’identità),
  4. Dati dei lavoratori da trasferire in Italia (dati anagrafici, copie documenti d’identità, mansioni ecc.),
  5. Marca da bollo di Euro 16,00 con estremi dell’acquisto telematico,
  6. L’indirizzo della sistemazione alloggiativa del lavoratore,
  7. La lettera d’incarico (bilingue) del datore di lavoro albanese per il trasferimento in Italia con le seguenti informazioni:
  8. dati anagrafici del lavoratore straniero;
  9. durata del trasferimento (massimo tre anni per i dirigenti e lavoratori specializzati e un anno per lavoratori in formazione);
  10. data di assunzione del lavoratore straniero presso l’impresa distaccante (precedente di almeno tre mesi dalla data del trasferimento);
  11. indirizzo in Italia dell’entità ospitante presso la quale il lavoratore straniero svolgerà l’attività lavorativa;
  12. qualifica, esperienza professionale in possesso del lavoratore straniero (eventuale possesso di qualifica elevata, adeguata esperienza professionale per attività che richiede conoscenze specifiche, eventuale appartenenza ad un albo professionale, possesso del riconoscimento qualifiche professionali per le professioni regolamentate ai sensi del D. Lgs. 206/2007);
  13. la qualifica e la mansione che ricoprirà in Italia (dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione);
  14. titolo di studio in possesso del lavoratore straniero (diploma per il lavoratore in formazione);
  15. piano formativo, approvato dal competente Ufficio Regionale, relativo al singolo lavoratore straniero in formazione contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
  16. impegno al rispetto delle condizioni di lavoro, occupazione e retributive previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento;
  17. impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza (in presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall’Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l’indicazione del periodo di copertura);

Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l’Immigrazione, il legale rappresentante dell’azienda richiedente o un delegato munito di apposita procura notarile, viene convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta viene trasmesso telematicamente alla rappresentanza diplomatica consolare all’estero, nel Paese di residenza del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso per l’Italia.

2. VISTO

Lo Sportello Unico per l’immigrazione procederà, quindi, alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione e, in caso di esito positivo, rilascerà il nulla-osta che verrà trasmesso agli uffici consolari di riferimento per il rilascio del visto. Quando il nulla-osta risulterà inviato all’Autorità Consolare, il lavoratore straniero dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto d’ingresso. Più informazioni sul sito dell’ambasciata italiana in Albania.

3. PERMESSO DI SOGGIORNO

Il lavoratore entro 8 giorni dal proprio ingresso in Italia deve dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico per l’Immigrazione (competente territorialmente e quindi della Sede legale dell’entità italiana) ai fini del rilascio della sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il ritiro della modulistica necessaria all’ottenimento del permesso di soggiorno (modello 209) per poi essere inviata, a mezzo kit postale, alla Questura competente per territorio per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Solo dopo aver effettuato tali adempimenti il lavoratore in distacco può iniziare a prestare la propria attività lavorativa. La ricevuta di avvenuta spedizione del kit postale costituisce a tutti gli effetti permesso di soggiorno provvisorio

TEMPISTICA:

  • Nulla osta – entro 45 giorni dall’invio della domanda;
  • Visto: tempistica variabile.

NOTE e LIMITI:

  1. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.
  2. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

SOLUZIONE II: LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN DISTACCO PER APPALTI CON DITTE ALBANESI

Per gli adempimenti in materia di distacco consulta la

relativa sezione

anche in lingua inglese

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