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    I diritti di abitazione in favore del coniuge superstite ex Art. 540 Codice Civile – criterio di calcolo, presupposti e trascrizione del legato ex lege

    Gli orientamenti della Cassazione sul diritto di abitazione della casa familiare in favore del coniuge superstite. Presupposti - opponibilita - prelegato ex lege

    Settembre 9, 2019 by GC 2 commenti

    Tra i diritti successori del coniuge (o unito civilmente) vi è il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare.

    Il contenuto di tale diritto non corrisponde al diritto reale di abitazione in quanto non è limitato ai bisogni del titolare ma è diretto a consentire il mantenimento dello status precedente al decesso, inteso come abitudini di vita del coniuge superstite.

    Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15000 conforme a Cass. Civile, sez. II, n.ro 6691 del 23 maggio 2000, afferma il principio per il quale

    “a norma dell’art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius” o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”.

    L’acquisto si verifica automaticamente al momento dell’apertura della successione, senza bisogno di espressa accettazione, secondo la modalità di cui all’art. 649 c.c. .

    Il codice civile all’art. 540 prevede infatti una disposizione a titolo particolare che opera anche in assenza, o addirittura contro, la volontà del coniuge defunto (salvo l’ipotesi che questi abbia previsto in favore dell’altro coniuge un legato in sostituzione della legittima ex art. 551 c.c. espressamente sostitutivo anche di detti diritti).

    Quanto sopra pare l’orientamento ormai consolidato a fronte di superate opinioni che ritenevano che detti diritti trovassero tutela solo in ipotesi di successione necessaria, ovvero quando il coniuge deceduto non avesse disposto in spregio alla detta riserva.

    Le Sezioni Unite (Cassazione Civile) con sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847 hanno, infatti, ulteriormente chiarito che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi, secondo le norme sulla successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

    Pertanto:

    1. i detti diritti spettano anche in ipotesi di successione legittima (assenza di testamento) e non solo in ipotesi di successione necessaria (anche se non espressamente richiamati dagli articoli 581 e 582 c.c.);
    2. Il valore di tale attribuzione va ad “aggiungersi” alla quota ereditaria spettante al coniuge secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, come sopra detto.
    Proprio l’automaticità dell’acquisto (rifiutabile da parte del superstite) pone un problema di opponibilità dello stesso, ossia la possibilità di far valere detto acquisto anche verso i terzi aventi causa dall’erede.
    Salva l’ipotesi di un testamento nel quale al coniuge venga assegnato ciò che la legge gli assegna, con correlativa trascrizione di un estratto autentico del testamento, oppure le varie elaborazioni anche suggerite dalla dottrina (come il caso in cui il legatario accetti il lascito con un negozio specifico e atipico di accettazione o, secondo una diversa opinione, in cui lo stesso trascriva la domanda di accertamento dell’acquisto), la mancanza di titolo impedisce l’operatività del disposto dell’art. 2648 c.c., rilevante com’è noto ai fini della continuità della trascrizione.
    Quanto sopra rileverebbe soprattutto in dipendenza di quanto deciso da Cass. 21 febbraio 1995, n. 1909, la quale aveva fatto applicazione della regola dell’art. 2644 c.c., ritenendo necessaria la trascrizione ai fini di opponibilità.  Ne discenderebbe che, se non trascritto, il detto acquisto a titolo di legato non sarebbe opponibile.
    Pertanto, in caso di cessione a terzi dell’abitazione da parte del beneficiario testamentario (diverso dal coniuge) al quale è stato attribuito il medesimo immobile, il terzo farebbe salvo l’acquisto della piena proprietà. Così come per ogni altra forma di disposizione del medesimo bene, compresa l’iscrizione sullo stesso di un’ipoteca a garanzia di un mutuo.

    Cass., 24 giugno 2003, n. 10014 ha però messo in luce che non esiste alcun conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede, per due ordini di motivi:

    1. Anzitutto, perché non si tratta di diritti incompatibili, ma, all’opposto, compatibili, posto che l’erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile adibito a residenza  familiare, «già acquista un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione »;
    2. In secondo luogo, poiché non sussiste un « comune autore », in quanto né l’erede né il de cuius  possono  considerarsi « comune autore » del legatario e dell’acquirente dall’erede.  Invero, il coniuge-legatario sarebbe acquirente mortis causa ed ex lege dal de cuius, mentre chi acquista dall’erede istituito risulta acquirente inter vivos proprio da questo ultimo. 

    Inoltre non si tratta neppure di opponibilità in senso tecnico, in quanto il beneficiario testamentario (o anche erede legittimo in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge che pure conserverebbe il detto legato) dell’attribuzione, acquista direttamente una proprietà già onerata del diritto reale limitato riservato ex lege al coniuge superstite.

    Parte della dottrina è addirittura contraria alla trascrizione del legato ex lege poiché l’art. 2648 c.c. non prevede la trascrizione dei legati ex lege e che la stessa materia non è fatta oggetto di obbligo a carico dei pubblici ufficiali dall’art. 2671, mancando di regola un atto da essi ricevuto o autenticato.

    Le modalità di trascrizione dell’acquisto ex lege

    In dottrina vi è chi ritiene che il titolo idoneo alla trascrizione sia costituito dal certificato di denuncia di successione; chi sostiene la necessità dell’intervento di una sentenza di accertamento dell’acquisto del diritto ex lege; chi afferma che la trascrizione possa essere eseguita sulla scorta di un atto di notorietà, nel quale il coniuge superstite attesta la sussistenza del rapporto coniugale ai fini dell’acquisto del legato; chi reputa sufficiente l’esibizione al Conservatore dei Pubblici Registri del certificato di morte, unitamente ad una nota di trascrizione nella quale sia riportato il vincolo di coniugio con l’ereditando.

    La dottrina prevalente ritiene che la trascrizione debba essere eseguita in base ad un atto del legatario acquirente, ovverosia ad un «atto pubblico o privato con sottoscrizione autenticata, con cui l’onorato accetti espressamente il lascito, ponendo in essere una dichiarazione confermativa dell’acquisto. Questa scelta permette anche di individuare il bene gravato dal diritto di abitazione, con i relativi dati catastali, nonché di evidenziare i presupposti per la nascita del diritto. Si tratta, infatti, di un acquisto ex lege, che opera solo quando la casa sia stata di proprietà del de cuius o comune ai coniugi. Nel negozio notarile di accettazione, potrà quindi indicarsi, opportunamente, la provenienza dell’immobile».

    Finalità della trascrizione:

    Se si osserva che se la finalità della trascrizione degli atti mortis causa è quella di assicurare la continuità delle trascrizioni, di modo tale che gli atti trascritti contro gli aventi causa dal de cuius abbiano efficacia, si deduce che, in questo caso, la trascrizione avrebbe scarsa importanza, poiché il diritto del coniuge è inalienabile.

    Ad un’analisi più approfondita sembra, però, evidente che la trascrizione del diritto di abitazione sia rilevante anche sotto altri profili.

    Così si è fatto osservare che l’adempimento della formalità pubblicitaria rileva:

    1. agli effetti dell’art. 1159, comma 2°, qualora il coniuge defunto avesse soltanto il possesso della casa;
    2. agli effetti dell’art. 534, comma 3°, qualora sia alienata dall’erede apparente la piena proprietà della casa;
    3. agli effetti dell’art. 2812, qualora la casa sia assoggettata a espropriazione forzata da un creditore ipotecario del defunto.
    4. Un ulteriore profilo di rilevanza è stato ravvisato in relazione agli artt. 2652 e 2653 c.c.

    Per la Cassazione, infatti, al caso si può comunque applicare la disciplina degli acquisti dall’erede apparente (pertanto l’acquisto del terzo avente causa (compreso il creditore iscritto) saranno salvi ma solo se ricorrano i requisiti di applicabilità dell’art. 534 c.c. (buona fede invero difficilmente dimostrabile per un istituto di credito dopo un’istruttoria per la concessione  di un finanziamento).

    E’ dunque sancita la prevalenza del legato ex lege di cui all’art. 540 c.c. anche se non trascritto, ma con il temperamento dell’applicazione del disposto dell’art. 534, comma 3º, c.c.

    Ne deriva che sarà onere dei creditori accertare se sul bene concesso in garanzia gravino i diritti in questione, ossia preoccuparsi  di verificare se al dante causa in via successoria del concedente sia sopravvissuto il di lui coniuge convivente.

    Perché i terzi aventi causa possano allora acquistare stabilmente dall’erede (diverso dal coniuge superstite) la piena proprietà dell’abitazione, già adibita a residenza familiare, occorrerà che il coniuge rinunci ai diritti a lui spettanti ex art. 540 c.c., salvo si verta nella ipotesi tutelata dalla disposizione di cui all’art. 534 c.c. ricorrendone anche i presupposti soggettivi.

    Quando si fa riferimento al coniuge si intende anche l’unito civilmente.

    I detti diritti non spettano invece al convivente, la cui posizione successoria è diversamente regolata.

    Giulio Cesare

    • https://www.facebook.com/iusonfire

    DIRITTO CIVILE - ATTI TRA VIVI,  successioni e pianificazioni patrimoniali art. 534 c.c.,  art. 540 c.c.,  cassazione SU 2013 n° 4847,  diritti di abitazione e uso ex art. 540 c.c.,  diritto di abitazione del coniuge superstite,  erede apparente,  opponibilità del diritto di abitazione ex art. 534 c.c.

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    1. La comunione de residuo: l'imprenditore coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni - Giulio Cesare ha detto:
      Marzo 30, 2020 alle 10:10 am

      […] entrambe le ipotesi si ha una tutela effettiva, spesso trascurata nella prassi (così come l’ulteriore tutela offerta dal legato ex lege di cui all’art. 540 c.c.), con conseguenze importanti in tema di legittimazione a disporre dei beni […]

      Rispondi
    2. IL CONTO CORRENTE BANCARIO E LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI - Giulio Cesare ha detto:
      Marzo 30, 2020 alle 10:31 am

      […] gli altri diritti successori del coniuge superstite si tenga poi conto del diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la […]

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