Tutte le autorizzazioni per compiere atti pubblici o scritture private autenticare le può dare direttamente il notaio, ancorché poi a sua cura debbano notificarsi alla cancelleria del tribunale competente per assolvere le formalità pubblicitarie. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi 20 giorni dalla notificazione senza che vi sia stato reclamo. L’unica eccezione, per cui resta la competenza esclusiva del giudice, è quella per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri i giudizi e, soprattutto, per la continuazione dell’impresa commerciale.
“(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione).
- Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
- Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
- Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
- L’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
- L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
- Le autorizzazioni acquistano efficacia, decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
- Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale”
Il D.Lgs.10 ottobre 2022 n. 149, in vigore dal 18 ottobre 2022, abroga poi l’art. 375 c.c. prevedendo che le relative autorizzazioni siano di competenza del Giudice Tutelare e non più del Tribunale, così come l’autorizzazione alla continuazione dell’attività di impresa (art. 320 comma V c.c.).
Le autorizzazioni dell’art. 374 c.c. possono essere rilasciate, dunque, dal Notaio “rogante” (ovvero quello incaricato della stipula dell’atto), la cui competenza si affianca a quella del Giudice Tutelare che resta il dominus della materia, in luogo del Tribunale in composizione collegiale.
L’autorizzazione è rilasciata su richiesta scritta (non più ricorso) delle parti, personalmente o tramite “procuratore legale”, ed è comunicata dal Notaio alla cancelleria del Giudice Tutelare che sarebbe competente per l’omologo provvedimento giudiziale ed al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.
L’autorizzazione diviene efficace decorsi 20 giorni dalla detta comunicazione “senza che sia stato proposto reclamo”.
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