Assemblee societarie online e riunioni del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 luglio 2022, data di scadenza del termine emergenziale
La deroga della normativa emergenziale riguardava la presenza della clausola statutaria, prevedendo che l’assemblea potesse essere convocata esclusivamente su piattaforma virtuale anche senza apposita previsione statutaria.
La questione è se ad oggi, ovvero quando scaduto il termine emergenziale:
L’avviso di convocazione può indicare che la riunione si svolga solo in luogo virtuale?
Consiglio Notarile Milano Massima 200: si può continuare ad utilizzare lo strumento della videoconferenza e, dunque, convocare le assemblee esclusivamente in videoconferenza (indicando la piattaforma telematica e non il luogo fisico). La piattaforma può essere indicata anche successivamente all’invio dell’avviso di convocazione.
Dalla massima si evince che la detta possibilità ci sia anche senza apposita previsione statutaria.
Opportuno comunque modificare lo statuto prevedendo clausola apposita che espressamente attribuisca all’organo amministrativo la facoltà di convocazione anche mediante esclusivamente mezzi di telecomunicazione.
Cosa succede oggi se tale clausola non sia già stata introdotta in statuto?
Due rimedi:
- assemblea totalitaria: massima 187 del marzo 2020, essendo presenti tutti i soci questi hanno prestato il loro consenso;
- modalità di verbalizzazione postuma: la compresenza di segretario e Presidente nello stesso luogo è necessario solo per la verbalizzazione contestuale. Col verbale differito il verbalizzante attesta cosa è avvenuto in sede di precedente assemblea.
(Voto per corrispondenza in via elettronica solo per la SPA se previsto in statuto)
Riunioni CDA e collegio sindacale:
la clausola statutaria è consigliata ma non necessaria, questo perché gli interessi in gioco sono diversi: i membri sono tenuti ad un comportamento potere – dovere.
Assemblea online – faqs
NO se assemblea è totalitaria, se il verbale è redatto in forma postuma o se vi è la clausola statutaria che prevede che l’assemblea possa svolgersi solo in videoconferenza
Sì, se è indicato un luogo fisico di convocazione
Sì, se vi è clausola per convocazione online o la riunione è totalitaria
Sempre
Sì se assemblea convocata online, totalitaria o verbale postumo.
Meglio adottare la verbalizzazione postuma.
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